In materia di idoneità al servizio militare il sindacato che il Giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di evidente travisamento dei fatti, di macroscopica illogicità e/o irragionevolezza, tutte peraltro ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio personale ed opinabile convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice.
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 13/02/2020, n. 239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Fabio De Feo e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero della Difesa - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Ministero della Difesa - Comando 36 Stormo Caccia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del D.Dirig. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare recante la cessazione dal servizio incondizionato a decorrere dal 13 settembre 2019 del -OMISSIS- di 1^ Classe -OMISSIS- -OMISSIS-ed il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva, ai sensi del art. 929, commi 1, lettera b) e 2 del D.Lgs. n. 66 del 2010, ovvero per scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
della nota prot.n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stata comunicata l'emanazione del D.Dirig. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-ed è stata rilevato che il sig. -OMISSIS--OMISSIS- "ha superato il periodo massimo di 730 (settecentotrenta) giorni di aspettativa fruibili in un quinquennio";
del verbale del Ministero della Difesa - Comando Logistico dell'Esercito - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma prot. n. -OMISSIS- del 25.9.2019, con il quale è stato reso nei confronti del ricorrente il giudizio di "temporaneamente non idoneo, in modo assoluto, per giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 28 agosto 2019" con valutazione di "idoneo alla riserva" (verbale conosciuto per esteso in data 14.11.2019);
della "Comunicazione relativa al giudizio sulla idoneità al servizio del dipendente" prot. n. -OMISSIS- del 25.9.2019 del Ministero della Difesa - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, consegnata al ricorrente in pari data, con la quale si comunica che il sig. -OMISSIS- è "temporaneamente non idoneo al servizio in modo assoluto, per giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 28/08/2019. Si idoneo alla riserva. Da ricontrollare al termine a cura della competente CMV";
dell'atto dispositivo n. 057 del 27.9.2019 (notificato il 21.10.2019) del Comandante del 36 Stormo Caccia dell'Aereonautica Militare con il quale si dispone che "il M.llo 1^ cl. "Supp. - Servizi di Amm.ne" -OMISSIS--OMISSIS-, ruolo -OMISSIS- in s.p., dell'Aereonautica Militare, nato il -OMISSIS--OMISSIS-, matricola-OMISSIS-, in servizio permanente, venga collocato in aspettativa per infermità che, risulta non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 325 dal 23/10/2018 sino a tutto il 12/09/2019, ai sensi dell'art. 905 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66";
del verbale prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2019 del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari attestante la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato per giorni 30 (trenta) e di tutti gli ulteriori verbali resi dal Dipartimento di Medicina Legale di Bari (tra cui quello del -OMISSIS-e quello del -OMISSIS-);
di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 25.11.2019 e depositato in Segreteria in data 10.12.2019, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Evidenziava in ricorso di essere stato - fino all'adozione dei provvedimenti gravati - -OMISSIS- di 1^ Classe dell'Aeronautica Militare, in servizio presso il 36 Stormo dell'Aeronautica Militare in Gioia del Colle (BA), ove svolgeva l'incarico di -OMISSIS-.
In data 29.7.2019, il ricorrente, essendo da tempo in aspettativa per infermità a causa di una -OMISSIS- cronica al ginocchio sinistro, con l'approssimarsi della scadenza del termine massimo di cui all'art. 912, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, veniva sottoposto a visita di idoneità presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari - Palese.
Al termine di detta visita, con verbale prot.n. -OMISSIS-, la Commissione rendeva il seguente giudizio diagnostico: "temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 30 (trenta). Da rivalutare al termine con invio a cura dell'ente di appartenenza".
Seguiva istanza di nuova visita, inoltrata per il tramite del Comando 36 Stormo Caccia Aereonautica Militare di Gioia del Colle alla Commissione Medica Ospedaliera di 2^ Istanza di Roma.
In data 25.9.2019, il -OMISSIS- veniva visitato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma che, all'esito degli accertamenti svolti, formulava il seguente giudizio diagnostico: "1) Ipertensione arteriosa in scarso compenso farmacologico senza segni di -OMISSIS-, in soggetto con riferito episodio di tachicardia parossistica non documentato. 2) Pregresso intervento di -OMISSIS-" e così concludeva: "1) Temporaneamente non idoneo al servizio in modo assoluto per giorni 60 a decorrere dal 28.08.2019. Sì idoneo alla riserva. Da ricontrollare al termine a cura della competente C.M.O. 2) La non idoneità temporanea assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano essere oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio.".
Con comunicazione n. 0017644 in data 2.10.2019, il Comando Aeronautica Militare 36 Stormo Caccia di Gioia del Colle trasmetteva alla Direzione Generale la documentazione relativa al superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, chiedendo nel contempo l'emissione del provvedimento di collocamento in congedo nella categoria della riserva del sottufficiale -OMISSIS-, a decorrere dalla data del 13 settembre 2019.
Conseguentemente, con D.Dirig. n. -OMISSIS- in data 14.10.2019, il -OMISSIS- veniva dichiarato cessato dal servizio permanente e collocato in congedo nella categoria della riserva ai sensi dell'art. 929, commi 1, lett. b) e 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando rispetto ai medesimi plurimi argomenti di gravame.
Con un primo articolato motivo di doglianza, il ricorrente lamentava: "1) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà manifesta. Erroneo presupposto di fatto. Omessa valutazione di patologia invalidante. Violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 929 del D.Lgs. n. 66 del 2010.".
In particolare, il ricorrente si doleva dell'illegittimità e dell'erroneità delle valutazioni operate in prima istanza dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari e quindi, successivamente, dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, ritenendo che tali organi avessero valutato in modo parziale ed incompleto le problematiche di salute del ricorrente, omettendo di tenere in debita considerazione la documentazione medica dallo stesso prodotta e giungendo ad una valutazione asseritamente contraddittoria, nonché irragionevole, in ordine alle patologie sofferte dal ricorrente, dalla quale sarebbe derivata, in tesi, l'illegittimità degli atti impugnati.
Come secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamentava: "2) Violazione di legge. Violazione dell'art. 930 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza.".
Sul punto, il ricorrente lamentava l'omessa valutazione, da parte della C.M.O., dell'idoneità dello stesso al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione, qualora fosse stato possibile, prima che venisse disposta l'estinzione d'autorità del rapporto di servizio.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 31.12.2019, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando, a fini difensivi, copia degli atti impugnati e confutando nel merito le censure addotte dal ricorrente.
All'udienza in camera di consiglio del 15.01.2020, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso sopra analiticamente indicati sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto articolati in relazione ad una medesima ed unitaria situazione procedimentale e di fatto.
Punto nodale della questione in esame risiede nella ritenuta illegittimità delle valutazioni delle C.M.O., il ricorrente affermandone il carattere sostanzialmente irragionevole e contraddittorio, oltre che il loro essere state adottate in difetto di adeguata istruttoria.
In particolare le Commissioni mediche intervenute sul caso di specie non avrebbero tenuto conto - in sede di valutazione medica dello stato di salute del -OMISSIS- - dell'intero quadro diagnostico del ricorrente ed in particolare degli accertamenti clinici operati da altro medico specialista, formulando in tal modo una valutazione asseritamente carente e contradittoria nella motivazione.
Le stesse Commissioni avrebbero peraltro omesso di valutare l'idoneità del ricorrente al transito nei ruoli civili in violazione dell'art. 930 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Le argomentazioni svolte sul punto sono infondate.
Preliminarmente, occorre ribadire anche in questa sede che gli accertamenti svolti dalle Commissioni mediche ospedaliere ed i pareri resi dalle medesime rientrano tipicamente nell'ambito delle valutazioni tecnico discrezionali della Pubblica Amministrazione.
Più nel dettaglio, per costante e consolidata giurisprudenza, l'esercizio delle facoltà istituzionali di giudizio da parte delle Commissioni mediche ospedaliere rientra nello spazio di attuazione della discrezionalità tecnica di tali organi; esse dunque pervengono a talune specifiche ed argomentate conclusioni provvedimentali, assumendo a base delle loro valutazioni le cognizioni tecniche della scienza medica e tecnico amministrativa.
Di conseguenza, il sindacato che il Giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di evidente travisamento dei fatti, di macroscopica illogicità e/o irragionevolezza, tutte peraltro ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio personale ed opinabile convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4126/2019; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4160/2018; Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5067/2018; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1212/2018).
Nel caso di specie, la valutazione formulata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, prima, e dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, poi, non appare né illogica, né irragionevole, né in difetto di adeguata e congrua istruttoria, atteso che, dalla motivazione del verbale della C.M.O. di Roma n. -OMISSIS- del 25.9.2019, si evince con chiarezza che il giudizio medico legale in relazione al caso del -OMISSIS- è stato formulato in relazione alla storia clinica, nonché alla visita medica diretta e alla valutazione specialistica eseguita, da cui è emerso un quadro clinico che ha condotto agli esiti provvedimentali sopra ricordati.
Come già sottolineato, la sopravvenuta inidoneità al servizio è il risultato di una valutazione medico-scientifica di esclusiva competenza dell'organo consultivo, al Giudice Amministrativo spettando solamente una valutazione esterna di congruità relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si sia ritenuto di doverne trarre.
Il sindacato del Giudice, in altri termini, deve arrestarsi qualora l'operato dell'Amministrazione non presenti indizi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, e non siano criticabili i criteri tecnici impiegati, non essendo ammissibile che il Giudice sostituisca, con proprie valutazioni, le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione (cfr. inter plures T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25.01.2019, n. 965).
Quanto alla lamentata omissione della valutazione sull'idoneità del ricorrente al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione, si rappresenta che le C.M.O., in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale per il personale civile con la Circolare 21/6/2011 n. 43267, relative alla procedura di transito del personale delle Forze Armate, sono tenute all'atto della compilazione dei relativi processi verbali di visita ad indicare la possibilità o meno del reimpiego a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Questo tuttavia, a fronte e solo in presenza di un previo giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, formulato dalla Commissione medica chiamata ad esprimere il relativo parere.
Anche in questo caso, detto giudizio si fonda evidentemente sulla base di un accertamento di carattere tecnico discrezionale, anche nei casi in cui la patologia non sia dipendente da causa di servizio e sempreché l'infermità accertata consenta l'ulteriore impiego del militare nei ruoli civili.
Occorre, pertanto, ribadire - anche in relazione a tale specifica censura - quanto argomentato supra in relazione alla fisiologica discrezionalità tecnica che caratterizza l'operato delle CC.MM.OO. sul punto.
In particolare, anche nel caso di statuizione sulla possibilità di reimpiego di personale militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, il Giudice Amministrativo deve limitarsi ad una verifica di massima sulla sussistenza di profili di manifesta irragionevolezza e/o irrazionalità, che in concreto non è dato in alcun modo riscontrare.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, può concludersi per l'assenza dei profili di illegittimità denunciati rispetto alle valutazioni mediche ospedaliere in esame, da tanto discendendone la reiezione del ricorso nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta, dei rapporti istituzionali intercorsi fra le parti e delle peculiarità del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
28-06-2020 14:30
Richiedi una Consulenza