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Sentenza

Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati della Guardia di Finanza già in forza pres...
Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati della Guardia di Finanza già in forza presso la Brigata della Guardia di Finanza di Alì Terme vengono trasferiti d'autorità presso la Compagnia di Taormina a seguito di soppressione del Reparto di appartenenza. Chiedono ed ottengono dal Tar Sicilia Sez. Catania il pagamento delle indennità di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., (ud. 21/10/2020) 23-10-2020, n. 2749

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2014, proposto da

F.B. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Briguglio e Michele Cardo, con domicilio eletto presso lo studio Augusto Balloni in Catania, Via Firenze 239;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per la condanna

dell'Amministrazione intimata alla corresponsione del trattamento economico a seguito di trasferimento per soppressione della sede originaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota n. 0240729/14 in data 5 maggio 2014 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza di Palermo (Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico) con cui è stata rigettata la loro istanza per la corresponsione del dovuto trattamento economico a seguito di trasferimento di sede per soppressione del Reparto di appartenenza.

I ricorrenti, conseguentemente, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione intimata alla corresponsione delle relative indennità.

Nel ricorso, per quanto in questa sede rileva, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) gli interessati, già in forza presso la Brigata della Guardia di Finanza di Alì Terme, sono stati trasferiti d'autorità presso la Compagnia di Taormina a seguito di soppressione del Reparto di appartenenza; b) conseguentemente, essi hanno richiesto il pagamento delle indennità di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001, il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, i benefici di cui agli artt. 3, quarto comma, della L. n. 216 del 1992, 6, comma 11, della L. n. 438 del 1992 e 73 del D.Lgs. n. 199 del 1995, nonché l'indennità di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 164 del 2002 e di cui al D.Lgs. n. 193 del 2003; c) nel formulare tale richiesta i ricorrenti hanno precisato che il Comune di Taormina non risulta confinante con quello di Alì Terme; d) l'Amministrazione ha negato i benefici richiesti sul rilievo che per l'individuazione della "sede di servizio limitrofa" occorre fare riferimento alla "circoscrizione di servizio".

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'art. 1, primo comma, della L. n. 86 del 2001 prevede la corresponsione dell'indennità ivi contemplata nel caso di trasferimento "ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza"; b) il successivo comma 1-bis esclude dal beneficio i trasferimenti in "sede di servizio limitrofa"; c) l'art. 47 del D.P.R. n. 164 del 2002 prevede la corresponsione dell'indennità ivi contemplata nel caso in cui il dipendente sia trasferito d'autorità e lo stesso non usufruisca dell'alloggio di servizio o, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione; d) ai militari trasferiti compete, altresì, il trattamento economico di prima sistemazione di cui agli artt. 3, comma 4, della L. n. 216 del 1992, 6, comma 11, della L. n. 438 del 1992 e 73 del D.Lgs. n. 199 del 1995, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 164 del 2002 e i benefici di cui al D.Lgs. n. 193 del 2003; d) non vi è dubbio che, nel caso di specie, viene in rilievo un trasferimento d'autorità (peraltro qualificato tale dalla stessa Amministrazione); e) per sede di servizio limitrofa, occorre tener conto delle circoscrizioni comunali, come risulta anche dai lavori parlamentari relativi all'approvazione della L. n. 86 del 2001 e dalla Circolare in data 27 maggio 2013 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e come si desume, altresì, dall'art. 1, secondo comma, della L. n. 417 del 1978; f) occorre, poi, tener conto del disagio effettivo che l'intervenuto trasferimento ha determinato per gli interessati; g) sussistono anche i presupposti per la condanna dell'Amministrazione condannata per lite temeraria.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) in seguito alla riforma introdotta dalla L. n. 228 del 2012 (art. 1, comma 561), sono contemplati due differenti trasferimenti d'autorità: il primo riguarda l'ipotesi generale, mentre il secondo si riferisce ad ipotesi particolari di trasferimento d'autorità disposto a seguito di soppressione o dislocazione dei Reparti o delle relative dislocazioni; b) nel caso in esame viene in rilievo la seconda ipotesi bis; c) il primo canone ermeneutico da seguire è il criterio dell'interpretazione letterale e occorre, quindi, tener conto delle diverse espressioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della L. n. 86 del 2001 ("sede di servizio sita in un Comune diverso") e nel secondo comma della disposizione ("sede di servizio limitrofa"); d) il provvedimento in contestazione è stato adottato dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 561, della L. n. 228 del 2012; e) occorre anche tener conto della "ratio" della norma, in linea con le politiche di contenimento della spesa pubblica, e del fatto che il legislatore, in occasione della riorganizzazione dei Reparti, ha inteso non far seguire maggiori oneri per l'Amministrazione da tale riorganizzazione, facendo anche chiarezza sulla problematica della indennità di trasferimento e sulle relative oscillazioni giurisprudenziali, nonché escludendo la corresponsione di qualsiasi indennità correlata al trasferimento d'autorità disposto a seguito di soppressione o dislocazione dei Reparti e delle relative articolazioni.

Con memoria in data 17 settembre 2020 i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente articolato le lo argomentazioni difensive, richiamando, tra l'altro, alcune pronunce giurisprudenziali in ordine allq questione di cui si tratta.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

L'art. 1 della L. n. 86 del 2001 dispone quanto segue: a) "al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" (primo comma); b) "l'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni" (comma 1-bis).

Come affermato dalla giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 168; T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste Sez. I, 17 settembre 2019, n. 383; Cons. Stato, Sez. II, 5 agosto 2019, n. 5530; T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 23 maggio 2019, n. 215; Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470; Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 115; Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2018, n. 5042; Cons. Stato Sez. IV, 24/05/2018, n. 3119), al mutamento della sede originaria correlata ad una scelta esclusiva dell'Amministrazione militare la quale, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio, consegue il riconoscimento in loro favore dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, allorquando ricorrano i presupposti individuati dalla norma, con particolare riferimento alla distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore a 10 chilometri e all'ubicazione delle due sedi in Comuni differenti.

La tesi di parte resistente, secondo cui assumerebbe rilievo la circoscrizione dell'Amministrazione al fine di stabilire il requisito della "sede limitrofa" non trova conforto nella lettera della legge (che si riferisce esplicitamente ai Comuni, sebbene nel comma precedente) e non ha trovato l'avallo della giurisprudenza.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione intimata va condannata a corrispondere ai ricorrenti quanto dovuto a seguito del trasferimento d'autorità in una sede diversa, non limitrofa e distante più di 10 chilometri da quella originaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'Amministrazione per lite temeraria, non potendo ritenersi la mala fede della parte resistente, la quale, invero, ha difeso una particolare interpretazione della disciplina, tra l'altro in sintonia con gli intenti perseguiti dal legislatore del 2012, che, pur non condivisibile a giudizio di questo Collegio, non appare del tutto implausibile o pretestuosa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione intimata alla corresponsione in favore dei ricorrenti di quanto dovuto a seguito del trasferimento d'autorità in una sede diversa, non limitrofa e distante più di 10 chilometri da quella originaria; 1) condanna, inoltre, l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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