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Sentenza

L'Amministrazione militare è tenuta a disporre l’esclusione allorché l’allievo n...
L'Amministrazione militare è tenuta a disporre l’esclusione allorché l’allievo non sia risultato idoneo in attitudine militare e professionale, ovvero allorché abbia abusato di sostanze alcoliche od assunto, anche solo saltuariamente ed occasionalmente, sostanze stupefacenti.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE 4 sentenza nr. 1396/2020 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2018, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Micillo e Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Assunta Ciccarelli in Roma, via Plotino, 25;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sez. I-bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'espulsione dalla frequenza del secondo anno del corso triennale per allievi marescialli ed ispettori dell'Arma dei Carabinieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Michele Dulvi Corcione per sé e su delega dell'avvocato Raffaele Micillo e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il carabiniere allievo maresciallo (CAM) -OMISSIS- ha impugnato avanti il T.a.r per il Lazio – Roma il decreto dirigenziale prot. n. 431011 del 21 luglio 2017, con cui è stato “espulso dalla frequenza del 2^ anno del 5^ corso triennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, con contestuale destinazione al servizio d'istituto.

1.1. In particolare, l'espulsione è stata determinata dal “mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare” e dallo “esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool”.

1.2. Nella notte del 28 maggio 2017, infatti, il -OMISSIS-, mentre si trovava, libero dal servizio, alla guida dell'autovettura della madre, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale: in esito agli accertamenti operati dal locale Pronto Soccorso, ove era stato trasportato a mezzo ambulanza, era stato inter alia accertato un tasso alcolemico pari a 2,838 grammi/litro.

1.3. All'accaduto conseguivano, per quanto qui di interesse, l'apertura di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 186 cod. strada e l'irrogazione, con provvedimento del 22 giugno 2017, della sanzione di corpo di sette giorni di consegna di rigore, contro cui l'interessato non proponeva ricorso.

1.4. Con successivo provvedimento dirigenziale del 21 luglio 2017, quindi, l'odierno appellato veniva espulso dalla frequenza del 2^ anno del 5^ corso triennale per allievi marescialli, a motivo sia del mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale, sia dell'accertato abuso di alcool.

2. Avverso detto provvedimento l'interessato radicava ricorso al T.a.r., articolando le seguenti censure:

- l'abuso di alcool non sarebbe integrato da un occasionale episodio di eccessiva assunzione;

- comunque, tale episodio sarebbe già stato punito con l'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore, sì che l'impugnato provvedimento costituirebbe un'indebita duplicazione sanzionatoria, in violazione dell'art. 1371 cod. ord. mil.;

- il giudizio negativo in punto di attitudine militare e professionale non potrebbe essere tratto dal singolo episodio in argomento;

- il prelievo ematico operato dal personale sanitario del Pronto Soccorso su richiesta della Polizia giudiziaria, allorché il ricorrente era incosciente, sarebbe inutilizzabile, difettando il previo invito a farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale ha accolto il ricorso, sostenendo che “il verificarsi occasionale del superamento dei limiti alcolici posti dal codice della strada, pur essendo suscettibile di costituire un fatto sanzionabile disciplinarmente, non può ritenersi condizione sufficiente, in assenza di un comprovato abuso di sostanze alcoliche, per la più grave sanzione dell'espulsione”.

3.1. Ad avviso del Tribunale, “l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare, con le metodologie diagnostiche disponibili, se il ricorrente fosse dedito all'abuso di alcol. Non essendovi stato tale accertamento il presupposto della norma non è stato integrato; d'altronde che un singolo episodio non possa comportare un giudizio come quello richiesto dalla norma, lo si deduce dall'esame della stessa che, quanto agli stupefacenti, punisce un uso anche occasionale. Se avesse inteso utilizzare lo stesso metro anche per singoli episodi di ubriachezza lo avrebbe espressamente indicato”.

3.2. Oltretutto, ha concluso il Tribunale, “il singolo episodio è stato è stato correttamente sanzionato in sede disciplinare con 7 giorni di consegna di rigore”.

4. L'Amministrazione della difesa ha interposto appello, sostenendo che:

- l'espulsione dal corso non configura una sanzione disciplinare;

- per abuso di alcool non deve necessariamente intendersi un uso reiterato nel tempo di sostanze alcoliche, bensì anche un uso smodato ed al di là dei limiti consentiti dalla legge, pur se isolato ed occasionale;

- la legge non prescrive che gli accertamenti diagnostici circa il tasso alcolemico siano svolti esclusivamente dall'Amministrazione militare;

- il distinto ricorso al T.a.r. radicato dal passeggero (anch'egli allievo maresciallo) dell'auto condotta dal ricorrente in prime cure è stato respinto in sede cautelare sia in prime cure (T.a.r. Toscana, ordinanze 21 settembre 2017, n. 564 e 22 novembre 2017, n. 695) sia in appello (Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2017, n. 4912), ciò che lascia emergere, ad avviso dell'Amministrazione appellante, “l'erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata”, che, pur in presenza del comune abuso di alcool da parte dei due giovani, ha determinato un trattamento più favorevole del conducente rispetto al trasportato.

4.1. L'appellato si è costituito in resistenza con apposita memoria, ove ha, tra l'altro, osservato che la commissione medica alternativa, riunitasi in data 8 marzo 2018 su richiesta della Scuola allievi, lo ha dichiarato idoneo al servizio militare.

4.2. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-l'istanza cautelare svolta dall'Amministrazione è stata accolta.

4.3. Nella citata ordinanza si è, in particolare, sostenuto che “il rilevamento del superamento del limite del tasso alcolemico da parte dell'allievo, come avvenuto del caso di specie in occasione di incidente stradale mentre il ricorrente, libero dal servizio, era alla guida di autovettura, appare di per sé sufficiente ad integrare il suddetto presupposto espulsivo”, giacché “ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla citata locuzione  non risulta essere necessario l'accertamento di una dedizione all'abuso della medesima sostanza, mediante la sottoposizione del soggetto a ripetuti esami, come peraltro già di recente affermato da questa stessa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 17 novembre 2017, n. 4912)”.

4.4. In vista dell'udienza di discussione l'appellato ha depositato l'intervenuta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 21 del 15 gennaio 2019, con cui il reato di guida in stato di ebbrezza a lui ascritto è stato dichiarato estinto, alla luce dell'esito positivo della messa alla prova.

4.5. Il ricorso è, quindi, stato trattato alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020 e, all'esito, trattenuto in decisione.

5. Il ricorso in appello è fondato.

6. Il Collegio, per una migliore comprensione del contesto ordinamentale (disciplinato dal cod. ord. mil. e dal relativo regolamento) entro cui si iscrivono i fatti di causa, premette quanto segue:

- l'appellato ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5^ corso triennale per 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale del 15 ottobre 2014;

- l'appellato è risultato vincitore di tale concorso, come da graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale del 19 agosto 2015;

- il corso triennale per marescialli dell'Arma dei carabinieri (nella specie svoltosi nel triennio 2015 – 2018) consta di un biennio, al termine del quale gli allievi conseguono la nomina a maresciallo, e di un successivo corso annuale di perfezionamento;

- al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato l'appellato, a quanto consta, non aveva conseguito la nomina a maresciallo e rivestiva ancora la qualifica di carabiniere allievo maresciallo (CAM);

- il personale civile vincitore del concorso de quo assume, infatti, la qualifica di allievo carabiniere allievo maresciallo (ACAM) e, dopo un semestre, quella di carabiniere allievo maresciallo (CAM), se giudicato idoneo da un'apposita commissione;

- l'allievo, all'atto dell'arruolamento, è vincolato ad una ferma volontaria quadriennale;

- l'espulsione dal corso determina la cessazione della qualità di allievo;

- l'allievo espulso che (come l'odierno appellato) abbia già conseguito la nomina a carabiniere è destinato al servizio d'istituto per il restante periodo di ferma, salva la sua facoltà di chiedere il proscioglimento dalla ferma.

7. Ciò premesso, il Collegio evidenzia, in primo luogo, che l'espulsione dal corso non configura ontologicamente una sanzione disciplinare.

7.1. Ostano a tale qualificazione ragioni sia testuali, sia logico-sistematiche.

7.2. Da un punto di vista testuale, si osserva che le sanzioni disciplinari sono regolate da un rigido principio di tassatività (cfr. art. 1353 cod. ord. mil.) e l'espulsione da un corso formativo non è espressamente prevista né fra le sanzioni di stato (art. 1357 cod. ord. mil.) né fra le sanzioni di corpo (art. 1358 cod. ord. mil.).

7.3. Da un punto di vista logico-sistematico, si rileva che l'espulsione da un corso formativo, pur avendo un'oggettiva portata sfavorevole per l'interessato:

- non mira a sanzionare una condotta espressione di un disvalore (personale od ordinamentale);

- non consegue ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione;

- non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo all'interessato.

7.4. Al contrario, l'espulsione costituisce la doverosa, necessaria e vincolata conseguenza che l'Amministrazione trae (recte, deve ex lege trarre) a fronte del verificarsi di situazioni o condizioni personali specificamente individuate dal legislatore quali fatti oggettivamente preclusivi (a prescindere da un giudizio di disvalore) dell'ulteriore frequenza del corso, in relazione ai quali non rileva l'atteggiamento soggettivo dell'allievo.

7.5. Si ponga mente, a mero titolo di esempio, all'ipotesi di cui all'art. 599, lettera c), d.p.r. n. 90 del 2010: la ivi prevista “perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, a seguito di infermità dipendenti o non da causa di servizio” è un fatto oggettivo che prescinde dalla colpa dell'interessato ma che ne determina, ex lege, l'espulsione dal corso.

7.6. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dunque, non si pone alcun problema di duplicazione sanzionatoria, ove l'allievo espulso sia già stato attinto, in precedenza, da una sanzione disciplinare in relazione al fatto su cui si fonda (in tutto o in parte) il provvedimento espulsivo.

7.7. Conferma testuale di tale conclusione è, del resto, rappresentata dalla lettera g) dell'articolo 599 d.p.r. n. 90 del 2010, ove è statuito che anche “una grave mancanza disciplinare” (ossia, con ogni ragionevolezza, una sanzione di stato) determina l'espulsione dal corso.

7.8. In sostanza, una condotta dell'allievo può essere contestualmente presa in considerazione quale atto cosciente e volontario meritevole di sanzione e, nel contempo, quale fatto oggettivo, ossia considerato nella sua materialità storica, che inibisce la prosecuzione del corso, disvelando l'inefficacia del percorso formativo nel plasmare la personalità dell'allievo (ovvero, specularmente, l'intollerabile distonia della condotta, anche privata, dell'allievo rispetto agli obiettivi formativi del corso e, più in generale, rispetto ai profili caratteriali necessari per il prospettico servizio operativo nell'Arma).

7.9. La censura di violazione dell'art. 1371 cod. ord. mil. è, quindi, del tutto destituita di fondamento.

8. Quanto alla doglianza inerente al merito del provvedimento espulsivo, il Collegio evidenzia quanto segue.

8.1. Per quanto qui di interesse, l'Amministrazione è tenuta a disporre l'esclusione allorché l'allievo non sia risultato idoneo in attitudine militare e professionale, ovvero allorché abbia abusato di sostanze alcoliche od assunto, anche solo saltuariamente ed occasionalmente, sostanze stupefacenti (cfr. art. 599, lettere a] e d], d.p.r. n. 90 del 2010).

8.2. Il Collegio osserva, anzitutto, che l'appellato, nel proprio ricorso di prime cure, non ha specificamente contestato il giudizio dell'Amministrazione circa la mancata idoneità militare e professionale, profilo motivazionale invero autonomo che giustifica ex se il provvedimento espulsivo.

8.3. Pur a voler prescindere da tale considerazione, il Collegio rileva che, come correttamente già ritenuto in sede cautelare, l'espressione “abuso di alcool” non richiama una condizione di dipendenza fisica da sostanze alcooliche, o, comunque, un costume di sistematica e cronica dedizione al consumo smodato di tali sostanze.

8.4. Al contrario, la locuzione in parola fa riferimento all'assunzione abnorme, pur se occasionale ed isolata, di alcool, che travalichi il mero “uso” (di per sé del tutto lecito) e, appunto, trasmodi nell'abuso, ossia in un consumo eccessivo ed eccezionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 17 novembre 2017, n. 4912; v. anche, sotto l'egida del regime normativo antecedente al cod. ord. mil., Sez. IV, n. 2830 del 2007).

8.5. La disposizione incriminatrice di cui all'art. 186 cod. strada consente, peraltro, di individuare per relationem un limite di legge oltre il quale il consumo di alcool trasmoda in illecito (amministrativo o penale) e, dunque, eo ipso in abuso, sì che non si verifica alcuna indeterminatezza normativa.

8.6. Di converso, l'esposta esegesi non determina alcuna contraddizione interna alla disposizione di cui all'art. 599, lett. d), d.p.r. n. 90 del 2010, a tenore della quale il mero uso, anche singolo ed episodico, di sostanze stupefacenti è causa di espulsione, laddove l'assunzione di alcol rileva ai fini in parola solo ove concretante un abuso, rientrandosi altrimenti in un ambito di piena liceità.

8.7. Invero, mentre la cessione di sostanza stupefacente è un delitto ed il relativo consumo, anche appunto singolo, isolato ed episodico, costituisce un illecito amministrativo, la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche sono pienamente lecite ed il relativo consumo assume carattere di illecito (amministrativo) solo ove abbia determinato uno stato di “manifesta ubriachezza” in luogo pubblico od aperto al pubblico (cfr. art. 688 c.p.).

8.8. Oltretutto, rileva ad abundantiam il Collegio, per il personale dell'Arma dei carabinieri l'art. 732, comma 6, d.p.r. n. 90 del 2010 ascrive valenza disciplinare all'uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, all'uso di sostanze stupefacenti (di analogo tenore, nel regime previgente, l'art. 36 del regolamento di disciplina).

8.9. Più in generale, peraltro, il Collegio osserva che il particolare rigore della disposizione in esame si giustifica in considerazione dell'intrinseca finalità dei corsi di formazione militare, destinati da un lato ad instillare negli allievi, fra l'altro, i valori etico-morali propri dell'Istituzione (con conseguente espulsione di coloro i quali dimostrino factis di non averli affatto introitati), dall'altro a selezionare, per la successiva carriera militare, i soli allievi che effettivamente abbiano dimostrato di frequentare il corso con profitto sotto ogni aspetto, ivi incluso quello lato sensu caratteriale-comportamentale.

8.10. Si ponga mente, in proposito, al regolamento per la Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, in particolare all'art. 14 (ove è stabilito che “l'allievo è un militare che – in funzione dell'alto compito e delle responsabilità di cui sarà investito – deve profondere, nello svolgimento delle attività formative, ogni energia, al fine di trarre dal corso il massimo profitto e di sviluppare quelle qualità personali, etico-militari e tecnico-professionali, proprie del grado che andrà a rivestire”) ed all'art. 16 (a tenore del quale “il comportamento dell'allievo deve essere informato a lealtà, onestà morale e coerenza, quali valori deontologici imprescindibili. Egli ha il dovere di tenere condotta esemplare, anche al di fuori della Scuola, per salvaguardare l'onore ed il prestigio istituzionale”).

9. Il Collegio osserva, ancora, che ben può l'Amministrazione militare basare le proprie determinazioni sugli accertamenti sanitari svolti da una struttura pubblica, quale il Pronto Soccorso di un ospedale civile, istituzionalmente preposta alla cura della salute della collettività.

9.1. Del resto, da un lato, nella specifica situazione, solo tale struttura poteva garantire un accertamento nell'immediatezza dei fatti, dall'altro la riserva degli accertamenti medici alle competenti strutture sanitarie militari è disposta solo in riferimento al riscontro dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'arruolamento (cfr. art. 640 cod. ord. mil e art. 580 d.p.r. n. 90 del 2010), ferma restando, dunque, la rilevanza, anche ai fini ordinamentali militari, degli accertamenti sanitari svolti da strutture civili nei casi, come il presente, in cui l'accadimento sia avvenuto al di fuori del servizio.

9.2. Di converso, l'assenza di un legale (e, prima ancora, l'omissione dell'avviso di poter fruire della relativa assistenza) non ha alcun rilievo, non vertendosi, nella specie, in materia penale; sul punto, peraltro, il Collegio rileva che la doglianza svolta in proposito in prime cure (su cui il T.a.r non ha preso posizione) non è stata espressamente riproposta in questo grado di giudizio, con conseguente rinuncia ex art. 101, comma 2, c.p.a..

10. Infine, non riveste rilievo il verbale della commissione medica alternativa dell'8 marzo 2018: l'organismo, infatti, si era riunito su richiesta della Scuola, tenuta ex lege a dare attuazione alla sentenza del T.a.r. di accoglimento del ricorso; peraltro, nel “giudizio diagnostico” contenuto nel verbale in questione, si dà comunque atto del “pregresso abuso alcolico” da parte dell'esaminato.

11. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso in appello deve essere accolto: in integrale riforma della sentenza impugnata deve, quindi, rigettarsi il ricorso di primo grado.

12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna il sig. -OMISSIS- a rifondere al Ministero della difesa le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Luca Lamberti		Vito Poli
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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