Lo stato di servizio prestato presso l’Esercito Italiano non fa automaticamente conseguire il possesso dell’idoneità attitudinale quale allievo carabiniere, posto che i due status (quello di carabiniere e quello di militare volontario dell'Esercito) sono diversi, così come sono distinte le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari indicate.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE 4 sentenza nr. 1402/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6251 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Maimone Ansaldo Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l'Avvocato Fabrizio Maimone Ansaldo Patti e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di allievo carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17.
Egli ha partecipato alla sezione concorsuale indicata sub b) del bando, ossia al corso per n. 386 (successivamente elevato a n. 722) allievi carabinieri riservato ai volontari, in ferma prefissata di un anno, collocati in congedo.
Dopo aver superato la prova scritta e le prove atletiche, ed essere stata accertata la sua idoneità psico-fisica, il candidato è stato giudicato non idoneo sotto il profilo attitudinale e, quindi, è stato escluso dal concorso.
2. Con ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) proposto dinanzi al TAR del Lazio, l'interessato ha impugnato il provvedimento della commissione esaminatrice dell'11 ottobre 2017, prot. n. 335915/3-7 SEL, con il quale è stata disposta la sua esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del bando del concorso pubblico per esami e titoli, denominato CAR17; il verbale della medesima Commissione dell'11 ottobre 2017, prot. n. 335915 / 3-6 SEL, recante il giudizio di inidoneità; ove necessario, l'Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC, contenente le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in parola; il bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di allievo carabiniere in ferma quadriennale, denominato CAR17.
Con motivi aggiunti, il candidato ha impugnato la graduatoria finale di merito, la scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale perito selettore dell'11 ottobre 2017, prot. 335915/3-5 SEL, ed il verbale della Commissione per la valutazione dei requisiti attitudinali dell'11 ottobre 2017, prot. n. 335915 / 3-6 SEL. Egli ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria.
L'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta dall'interessato in primo grado è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato (R.G.-OMISSIS-), il quale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha avanzato dubbi in relazione alla motivazione dell'atto impugnato, ma ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere sufficientemente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza per la decisione della controversia nel merito in primo grado, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.
Successivamente, con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR ha accolto le domande di annullamento proposte dal ricorrente e ha rigettato la domanda risarcitoria, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Il Ministero della Difesa ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del giudice di primo grado, deducendo l'erroneità della stessa per non avere tenuto dei limiti inerenti alla possibilità di contestare dinanzi al giudice amministrativo la discrezionalità tecnica connessa alle valutazioni del profilo attitudinale nell'ambito di concorsi quale quello oggetto di controversia; e la correttezza del percorso motivazionale che ha condotto l'Amministrazione all'esclusione del candidato dal concorso.
L'appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101 c.p.a., ha controdedotto alle censure dell'Amministrazione appellante e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2020, il Collegio, in base al combinato disposto degli articoli 98, comma 3, e 60 del c.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite, ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101 c.p.a., poiché, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, l'Amministrazione ha contestato la sentenza impugnata articolando le proprie censure in relazione al giudizio espresso dal giudice di primo grado avente ad oggetto scelte caratterizzate da discrezionalità tecnica inerenti al profilo attitudinale del candidato e la congruità della motivazione posta a base dell'esclusione dal concorso.
Sicché, il ricorso in appello, pur risultando sintetico sotto alcuni profili in fatto, non risulta generico come affermato dall'appellato.
5. Nel merito, il Collegio – ad una valutazione più approfondita di quella consentita in sede cautelare (espressa con la citata ordinanza n. -OMISSIS-) – ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
5.1. Anzitutto, va osservato che dal servizio prestato presso l'Esercito Italiano e dagli apprezzabili precedenti riportati in tale occasione, non può automaticamente conseguire il possesso dell'idoneità attitudinale quale allievo carabiniere, posto che i due status (quello di carabiniere e quello di militare volontario dell'Esercito) sono diversi, così come sono distinte le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari indicate.
Del resto, per la qualifica di carabiniere si richiede una specificità non riconducibile al ruolo svolto dal volontario di ferma nell'Esercito e, quindi, si applica un criterio rigoroso di valutazione della sussistenza dei requisiti psico-attitudinali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5541/2011).
In sostanza, l'idoneità attitudinale a prestare servizio in una Forza Armata non rappresenta un elemento decisivo ai fini dell'ottenimento dello stesso giudizio per l'Arma dei Carabinieri, atteso che quest'ultima, oltre ad essere una Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare, è una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; sicché, le due valutazioni vanno tenute distinte e fanno riferimento a profili non equiparabili e non sovrapponibili; ne consegue che l'aver prestato servizio militare in una Forza Armata diversa dell'Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, un requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2670/2011).
Ne consegue che il contestato giudizio di non idoneità attitudinale espresso nell'ambito di una selezione destinata al reclutamento di allievi carabinieri non può essere censurato – come avvenuto nel caso di specie – per difetto di motivazione o contraddittorietà, prendendo come parametro di riferimento il servizio precedentemente prestato dal candidato nell'ambito delle Forze Armate, trattandosi (come rilevato) di profili professionali distinti, caratterizzati dalla diversità di grado di responsabilità e da differenze di impiego.
5.2. Sotto altro profilo, va considerato che la valutazione formulata dalla Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali deriva dall'esame del fascicolo personale inerente alla selezione (comprendente le risultanze delle prove testologiche sostenute dal candidato e le relazioni prodotte dall'Ufficiale psicologo inerenti alle citate prove, e dall'Ufficiale perito selettore, all'esito di colloquio attitudinale) e dalla valutazione collegiale del candidato (con l'intervento, tra gli altri, dell'ufficiale psicologo e del perito selettore) mediante un'intervista conclusiva tesa a verificare gli elementi acquisiti nelle precedenti fasi dell'iter selettivo.
Il ‘giudizio attitudinale' è caratterizzato dall'esercizio della discrezionalità tecnica e, quindi, è riservato agli organi tecnici dell'Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento), sicché il sindacato giurisdizionale risulta limitato alla verifica della sussistenza dell'evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite.
Nel caso di specie, tali vizi non sono riscontrabili, poiché l'iter procedimentale sopra descritto risulta essere stato correttamente seguito e dagli atti di causa emerge che la Commissione ha adeguatamente valutato il candidato e ha espresso un giudizio logico e congruo sull'aspirante allievo carabiniere, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione relativi alla fattispecie, valutando gli esiti delle prove e degli accertamenti sulla base dei protocolli predeterminati in relazione alle peculiari funzioni da svolgere, e adottando un provvedimento di esclusione congruamente motivato recante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che poste a base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.
5.3. Con specifico riferimento alla carenza di motivazione degli atti impugnati, va osservato che le ragioni degli esiti della verifica del profilo attitudinale sono state espresse richiamando le norme tecniche di riferimento, nonché le risultanze degli accertamenti compiuti contenute nella cartella degli accertamenti attitudinali.
Nel caso di specie, la motivazione si evince dal provvedimento della Commissione esaminatrice dell'11 ottobre 2017, prot. n. 335915/3-7 SEL, con il quale è stata disposta l'esclusione dell'appellato dalla selezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del bando del concorso pubblico per esami e titoli, denominato CAR17; da considerare alla luce delle risultanze della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale perito selettore dell'11 ottobre 2017, prot. 335915/3-5 SEL, e del verbale della medesima Commissione dell'11 ottobre 2017, prot. n. 335915 / 3-6 SEL, recante il giudizio di inidoneità, espresso in base alla corretta applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso oggetto di causa (Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC) e del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale (denominato CAR17).
Pertanto, il contestato giudizio attitudinale si presenta congruamente motivato, sorretto da una adeguata istruttoria, coerente con le risultanze endoprocedimentali e conforme alle norme tecniche di riferimento.
5.4. Sotto altro profilo, contrariamente a quanto affermato all'esito del giudizio di primo grado, va considerato che non ha rilievo decisivo il fatto che nella procedura concorsuale oggetto di causa il candidato abbia ottenuto un punteggio finale di 98/100, derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nelle diverse prove - 89/100 alla prova scritta, 3 punti incrementali alle prove di efficienza fisica e 6 punti per titoli di merito -, poiché la procedura concorsuale in esame si sviluppa in diverse e distinte fasi, come previsto dagli artt. 7 (prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo), 9 (prove di efficienza fisica), 10 (accertamenti sanitari) e 11 (accertamenti attitudinali) del bando all. E.
Il superamento di ogni fase concorsuale è propedeutico all'ammissione alla successiva ed ognuna di essa è disciplinata da specifiche ‘norme tecniche', approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Gli accertamenti attitudinali, previsti dall'art. 11 del bando di concorso, sono volti alla verifica del possesso dell'attitudine a svolgere la professione di carabiniere, sicché, è logico che un giudizio negativo al riguardo impedisca il superamento della selezione, a prescindere dagli esiti delle precedenti fasi.
Peraltro, considerato che le prove selettive si svolgono sulla base di specifici protocolli predeterminati in relazione alle peculiari funzioni da svolgere, nessuna incidenza possono avere precedenti favorevoli accertamenti.
6. Va, infine, disattesa l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dall'appellato, il quale ha affermato che la valutazione, prettamente prognostica, della sussistenza dei requisiti attitudinali costituirebbe una mera idoneità endoprocedimentale, dal momento che, per espressa previsione dell'art. 13 del bando di concorso, al fine di redigere la graduatoria finale di merito concorrono esclusivamente gli esiti della prova culturale e dei risultati fisici e psicologici (superate dall'appellato).
In sostanza, è stato rilevato che il candidato, pur avendo dato prova della sussistenza delle conoscenze culturali generali e specifiche richieste, e della sua efficienza fisica, è stato escluso sulla base di un rilievo deduttivo, espresso mediante gli strumenti prognostici di cui agli artt. 635 e 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, richiamati dall'art. 11 del bando di concorso e dall'Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC del 26 luglio 2017 del C.N.S.R., che – secondo l'appellante – sarebbero da considerare in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Carta fondamentale.
Tale eccezione risulta inammissibile in quanto generica e, comunque, risulta manifestamente infondata.
Sotto il primo profilo, va rilevato che l'appellato si è limitato ad affermare, senza argomentare al riguardo, che i requisiti di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione risulterebbero gravemente pregiudicati laddove si consentisse ad un mero giudizio prognostico e privo di motivazione, di sovvertire e rendere irrilevanti i proficui esiti di un intero iter concorsuale.
Inoltre, le relative questioni si rivelano manifestamente infondate, in quanto il giudizio attitudinale si basa su specifici accertamenti, adeguatamente disciplinati.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellato, non può essere espresso in assenza di motivazione e, nel caso concreto, non risulta privo di motivazione; avuto riguardo alle delicate attività e ai particolari compiti attribuiti agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, gli esiti degli accertamenti attitudinali hanno giustamente rilievo decisivo ed incidono sul risultato concorsuale così come rilevano gli esiti delle altre in assenza di motivazione prove (aventi ad oggetto le conoscenze culturali generali e specifiche richieste e l'efficienza fisica del candidato).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto e, per l'effetto, che in riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. -OMISSIS-, vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
8. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellato.
9. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe n. 6251 del 2019, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del sentenza del TAR per il Lazio n. -OMISSIS-, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado;
dispone la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti in causa;
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo ad identificare l'appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Proietti Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
01-03-2020 20:12
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