Maggiore dell’Esercito Italiano del ruolo normale del Corpo Sanitario, già risultato idoneo alla selezione 21° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (di seguito anche ISSMI) ma non collocato in posizione utile, ha presentato domanda per partecipare al 22° Corso ISSMI e ai corsi equipollenti svolti presso istituti esteri per l’anno accademico 2019/2020.Al termine del processo selettivo del personale da ammettere al 22° corso ISSMI e corsi equipollenti, è stato dichiarato idoneo, ma non ammesso in quanto non compreso nella graduatoria di merito nel numero di posti disponibili messi a concorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sentenza 3567/2020 (ROMA, SEZIONE 1B)
Pubblicato il 23/03/2020
N. 03567/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11414/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11414 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tuorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gerardo Tuorto in Roma, piazza del Caravaggio n. 6;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, comunicato con messaggio del Ministero della Difesa, prot. M_D E24094 REG2019 0059742 del 10/07/19, con cui si notizia che la commissione preposta, al termine del processo selettivo del personale da ammettere al 22° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e corsi equipollenti, ha dichiarato il ricorrente idoneo, ma non ammesso in quanto, non compreso nella graduatoria di merito, nel numero di posti disponibili messi a concorso; - del verbale, con cui la commissione preposta ha adottato il provvedimento di esclusione della graduatoria del 22° corso ISSMI relativa al corpo sanitario consegnata con protocollo md E24094 reg 2019 0070493 del 20/8/2019 a seguito di accesso agli atti; -del provvedimento e/o provvedimenti o verbali, non conosciuti, con cui è stato definito e concluso il procedimento de quo e con cui sono stati individuati i militari vincitori ed ammessi al 22° corso ISSMI e corsi equipollenti, e in particolare della graduatoria di tutti i vincitori della selezione ISSMI e corsi equipollenti, mai pubblicata o comunicata, di cui all'art. 5 comma 8, del D.M. 16.7.2014;-del provvedimento di cui all'art. 5, comma 10, del D. M. 16/7/2014 del Capo di Stato Maggiore della Difesa di approvazione all'ammissione al Corso Superiore di Stato maggiore interforze mai comunicato; -del Verbale del 23 maggio 2019 relativo all'elaborazione dei criteri per la valutazione dei titoli degli ufficiali da ammettere al 22° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze anno accademico 2019-2020 consegnato con protocollo md E24094 reg 2019 0070493 del 20/8/2019 a seguito di acceso agli atti ;- del provvedimento E24094 REG 2019 0069213 DEL 9/8/2019 notificato il 14/8/2019 con il quale è stato negato parzialmente l'accesso agli atti di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale; e per l'accertamento del diritto ad essere ammesso alla Scuola ISSMI anche in soprannumero e con il risarcimento del danno in forma specifica, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'ammissione ed iscrizione al corso ISSMI anche ai sensi dell'art. 30 comma 2 C.P.A.;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato il 24\11\2019 :
- del provvedimento md e 24094 reg 2019 0067313 05 08.2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito con il quale sono stati proposti per il 22^ corso ISSMI su 44 posti messi a disposizione dell'esercito solo due ufficiali appartenenti al corpo sanitario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, Maggiore dell'Esercito Italiano del ruolo normale del Corpo Sanitario, già risultato idoneo alla selezione 21° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (di seguito anche ISSMI) ma non collocato in posizione utile, ha presentato domanda per partecipare al 22° Corso ISSMI e ai corsi equipollenti svolti presso istituti esteri per l'anno accademico 2019/2020.
Al termine del processo selettivo del personale da ammettere al 22° corso ISSMI e corsi equipollenti, è stato dichiarato idoneo, ma non ammesso in quanto non compreso nella graduatoria di merito nel numero di posti disponibili messi a concorso.
In particolare, si è classificato quarto su 21 soggetti appartenenti al corpo sanitario, con il punteggio di 23,468, e quindi non in posizione utile, ovverosia fuori dal numero dei posti riservati al suddetto corpo sanitario (n. 2 posti).
Prima di lui si sono collocati gli ufficiali -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che lo ha dichiarato idoneo, ma non lo ha ammesso al corso; nonché la graduatoria del 22° corso ISSMI e ogni altro atto collegato e connesso.
Ha chiesto l'annullamento degli atti gravati e il risarcimento del danno in forma specifica con condanna dell'Amministrazione resistente all'ammissione e iscrizione al corso ISSMI in questione, anche ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a..
Ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione ed errata applicazione delle norme contenute nel bando di selezione ISSMI (22°corso) di cui alla circolare di bacino diramata con messaggio md e 024094 reg 2018 0080882 del 18-9-2018. Nullità della graduatoria per eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente deduce di aver partecipato alla selezione per il 22^ corso ISSMI quale soggetto risultato idoneo ma non collocato in posizione utile nella precedente selezione per il 21^ corso ISSMI (2018/2019). Per tale motivo in sede di redazione della graduatoria finale allo stesso sarebbe dovuto essere applicato quanto previsto dal bando di concorso, di cui all'atto md MD E 024094 REG, pg. 2 punto e), lett. b, ai sensi del quale “la posizione degli Ufficiali idonei non ammessi in precedenti iter selettivi ed in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, per la partecipazione alla selezione in oggetto, sarà determinata dalla valutazione dei titoli”.
In sostanza, secondo parte ricorrente, ai fini della sua posizione in graduatoria dovevano essere tenuti in considerazione i soli titoli (e per titoli intende quelli di studio e quelli relativi alla conoscenza delle lingua inglese) e non, come invece ha fatto la commissione, anche gli altri parametri.
Il ricorrente sostiene, infatti, che se ciò fosse avvenuto si sarebbe collocato al primo posto in graduatoria e, comunque, in posizione utile, in considerazione della rilevanza dei titoli posseduti.
II) Violazione e falsa applicazione artt. 4 e 5d.m.14 luglio 2014 - art. 97 cost. - eccesso di potere - disparità di trattamento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 7, del d.m. n. 14 dell'8 luglio 2014, dell'art. 97 cost., nonché l'eccesso di potere e la disparità di trattamento.
Sostiene il ricorrente che il Ministero della Difesa, in considerazione della natura del corso, similare a quelli universitari, con l'emanazione del d.m. n. 14 dell'8 luglio 2014 ha fissato, agli artt. 4 e 5, i criteri da seguire nella selezione dei soggetti da ammettere al corso, privilegiando il possesso dei titoli di studio e, quindi, dando preferenza ai curriculum di studi più elevati. Nello specifico l'indicato decreto disciplina all'art. 4 l'iter da seguire nella valutazione dei titoli prevedendo che: 1) la valutazione di titoli tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna forza armata e per l'Arma dei carabinieri da una commissione nominata dal rispettivo Capo di Stato maggiore e Comandante Generale e si conclude con la redazione delle graduatorie finali, ai sensi dell'art.617 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90. Detta commissione procede nella valutazione assegnando, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale “un valore ponderale ai titoli descritti dall'art.5, secondo l'ordine di cui al comma 7 del medesimo articolo”.
L'art. 5, comma 7, dell'indicato decreto ministeriale del 14/7/2014 stabilisce che nell'ambito della valutazione dei titoli per l'ammissione di cui al comma, 2 lett. c), (valutazione dei titoli per l'ammissione) devono essere valutati secondo il seguente ordine: a) i titoli di studio (lauree o lauree magistrali, master di I e II livello, dottorati); b) la posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore (o gradi equivalenti) e la documentazione personale (caratteristica e matricolare) degli anni successivi alla citata valutazione, per gli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aereonautica; c) i risultati dell'iter formativo (corsi di accademia, di applicazione, di perfezionamento e d'istituto) e la documentazione (caratteristica e matricolare) per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; d) gli incarichi ricoperti sia in Patria che in ambito internazionale o in Operazioni fuori dal Contesto Nazionale (OFCN); e) il livello di conoscenza della lingua inglese (L-S_R-WJFLT); f) il livello di conoscenza di altre lingue straniere (L- S-R-WJFLT); g) Le ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio, per valor civile e per merito civile, ai sensi del libro IV, titolo VIII capo 5 del codice dell'ordinamento militare, della legge 2 gennaio 1958, N°13 e della legge 20 giugno 1956 n°658 nonché le eventuali sanzioni disciplinari di corpo.
In sostanza, la commissione, nel fissare i criteri, avrebbe dovuto attribuire ai titoli di studio un valore ponderale maggiore essendo il primo criterio da valutare rispetto agli ulteriori titoli da prendere in considerazione, secondo l'ordine di cui al comma 7 dell'articolo 5 del D.M. 14/7/2014. Al contrario, la commissione esaminatrice, con il verbale del 23 maggio 2019, avrebbe fissato i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire ai titoli degli ufficiali da ammettere al 22° Corso ISSMI per l'anno 2019/2020, senza prevedere l'attribuzione dei punteggi per i vari titoli secondo l'ordine e la prevalenza stabilita dal Decreto Ministeriale, ma avrebbe stravolto completamente tali criteri. Secondo questi criteri, ad esempio, viene data prevalenza alla posizione scaturita dalla valutazione per l'avanzamento dal grado di Capitano a quello di Maggiore, mentre viene relegato in posizione secondaria il possesso dei titoli di studio.
III) Errata applicazione art. 5, comma 7, lett. b), d.m. 14 luglio 2014 - art. 97 cost. - eccesso di potere - errata applicazione dell'art.1067 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 codice dell'ordinamento militare - errore nei presupposti e di calcolo - disparità di trattamento - illogicità - Ingiustizia manifesta.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto l'errata applicazione dell'art.1067 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, errori di calcolo e, in ogni caso, l'eccesso di potere. In sostanza parte ricorrente ha rilevato come il d.m. 16/7/2014 ha previsto all'art. 5, comma 7, lettera b) che, per la selezione ISSMI, va valutata la posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore.
La commissione esaminatrice, nel verbale del 23/5/2019, nell'attribuire il punteggio ai candidati, avrebbe commesso un errore non applicando correttamente l'art.1067 del c.o.m. (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) in quanto avrebbe effettuato il calcolo non tenendo conto della posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore (graduatoria generale che è unica per ogni aliquota di avanzamento ) ma avrebbe applicato il punteggio (da 5 al 25) tenendo conto della posizione, a seguito dell'avvenuta promozione, degli ufficiali nei rispettivi corpi e, quindi, in aliquote diverse di quella unica e generale degli ufficiali in avanzamento. Ciò in violazione del criterio di cui all'art. 1067 c.o.m., che prevede un'unica graduatoria nell'avanzamento di tutti gli ufficiali che vi partecipano nella propria aliquota e la cui posizione è data dal punteggio di merito assoluto conseguito.
La conseguenza è stata che la commissione esaminatrice ha attribuito al ricorrente - che nella promozione da Capitano a Maggiore ha conseguito un punteggio assoluto di 26,17 (quarto degli ufficiali del corpo sanitario promossi da Capitano a Maggiore nel 2017) - un punteggio più basso dei suoi colleghi ammessi al corso che, invece, nella promozione da Capitano a Maggiore e quindi nella propria aliquota generale di avanzamento, hanno riportato un punteggio assoluto più basso (-OMISSIS-, però rispettivamente primo e secondo degli ufficiali del corpo sanitario promossi al grado di Maggiore nel 2018), ancorchè una posizione relativa migliore.
IV) Violazione ed errata applicazione art. 5, comma7, lett. b del d.m. 16 luglio 2014 - art. 97 cost. - eccesso di potere - disparità di trattamento – illogicità.
Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione della lettera b), comma 7, dell'art. 5 del d.m. 16/7/2014, che prevede come il peso ponderale relativo al rendimento nel tempo del candidato sia computato in base all'insieme dei contributi della posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore e dalla documentazione personale (caratteristica e matricolare) degli anni successivi alla citata valutazione, mentre la commissione esaminatrice avrebbe attribuito alla posizione, nella parziale graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore del corpo dei sanitari, un peso ponderale a sé stante. In sostanza, il ricorrente insiste che si sarebbero dovuti utilizzare quale parametro di valutazione i punteggi ottenuti dai candidati in sede d'avanzamento, anziché la posizione in graduatoria ottenuta, precisando al riguardo come gli altri due controinteressati, pur classificatisi al 1° e 2° posto della graduatoria d'avanzamento (nell'anno 2018) hanno riportato punteggi inferiori al suo (nell'anno 2017). In sostanza, nell'attribuire i punteggi l'Amministrazione non avrebbe considerato i criteri di selezione che avrebbero dovuto “tener conto della tendenza di carriera e dell'anzianità relativa degli ufficiali in selezione, in linea con la policy seguita dalla forza armata negli ultimi anni”.
V) Errore di calcolo - errori nel punteggio - eccesso di potere - disparità di trattamento - travisamento dei fatti - errore nei presupposti – illogicità.
Nel quinto motivo di ricorso la parte ricorrente deduce degli errori in relazione al punteggio assegnato ai candidati e, in particolare, in eccesso per i due controinteressati e in difetto per il medesimo ricorrente, deducendo, peraltro, l'erroneità del punteggio allo stesso attribuito in quanto era errato in quanto basato su una scheda (n. 41) annullata.
VI) Violazione ed errata applicazione della normativa di redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri, introdotte con d.p.r. n.255 dell'11/7/2006 e di cui al m_d/gmil_06- v/g.l./28979/d9-1– eccesso di potere - violazione e falsa applicazione d.m. 16/7/2014 nella redazione dei criteri.
Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato l'erroneità dell'attribuzione dei punteggi in base alla normativa inerente allo svolgimento dell'iter concorsuale. In sostanza, sarebbe viziato il criterio di cui al verbale del 23 maggio 2019, al punto 3, intitolato tenore dei giudizi di sintesi modalità di calcolo secondo cui “si considera ogni documento riportante l'assenza di espressioni elogiative e/o la presenza di rilievi”, nonché il punto B n° 4 dei criteri di valutazione di cu al verbale del 23/5/2019.
VII) Violazione e falsa applicazione art. 5, commi 9 e 10, del d.m. 14/7/2014. Violazione ed errata applicazione del decreto del capo di stato maggiore della difesa del 25/6/2019 artt.1 e 2 relativo al numero di frequentatori al 22° corso ISSMI e corsi equipollenti.
Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che, con il decreto del 25 giugno 2019, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha fissato, all'art. 1 del detto decreto, il numero di frequentatori per la scuola l'ISSMI per l'anno accademico 2019/2020, riservando all'Esercito, 44 (quarantaquattro) unità ed all'art. 2 sette unità per i corsi all'estero equiparati all'ISSMI “Advanced Command and staff Course” in Gran Bretagna un ufficiale Esercito, “Curso de Estado Mayor de la FuerzasAramadas” in Spagna un ufficiale Esercito. “Senior Course on Security and Defence Studies” in Albania un ufficiale dell'Esercito. “Senior Course” (135^e 136^ sessione) presso il Nato Defence College tre ufficiali dell'esercito. “Advanced Military Studies Program” negli Stati Unitiun ufficiale dell'Esercito. Rapportando questo dato con la parziale graduatoria fornita in sede di accesso agli atti per il corpo sanitario non sarebbe dato comprendere l'esclusione del ricorrente e perché costui non risulta nel numero dei 44 frequentatori stabiliti per l'Esercito per l'SSMI e nei sette frequentatori per le scuole equipollenti. In sostanza, risulterebbe violata la normativa in quanto non vi era alcuna limitazione alla partecipazione alla scuola ISSMI a soli due ufficiali del corpo sanitario dell'Esercito e l'assegnazione andava effettuata in base alla posizione in un'unica graduatoria complessiva per i posti riservati all'Esercito.
VIII) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della costituzione - violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa – violazione del diritto di difesa art. 24 cost. - eccesso di potere.
Nell'ottavo motivo di ricorso parte ricorrente rileva che non risulta da alcuna disposizione o atto la previsione che i posti per la selezione per il Corso ISSMI disponibili per il corpo sanitario siano solo due. Al contrario il decreto di ripartizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 25/6/2019 ha stabilito all'art.1 che i posti all'ISSMI per l'anno accademico 2019-2020 a disposizione per l'Esercito siano 44, e all'art 2 che i posto per i corsi equipollenti all'Issmi sempre a disposizione per l'Esercito siano 7 (senza alcuna distinzione degli ufficiali apparenti ai vari corpi od armi). Non esisterebbe, dunque, alcun atto o disposizione o che giustificherebbe la limitazione a sole due unità per gli ufficiali del corpo sanitario.
Parte ricorrente ha, inoltre, lamentato di non aver avuto accesso agli atti della procedura. In altri termini, deduce come non gli è stata consegnata la documentazione inerente al concorso che giustifichi l'indicata limitazione a due ufficiali per il corpo e nessuna documentazione o giustificazione era stata fornita per la esclusione ai corpi equipollenti.
IX) Violazione e falsa applicazione art. 3 della l. 241/90 - difetto di istruttoria e di motivazione.
Con il nono e ultimo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato che nulla è stato fornito o chiarito dall'amministrazione in merito alla esclusione del ricorrente dai seguenti corsi: “Advanced Command and staff Course” in Gran Bretagna, “Curso de Estado Mayor de la FuerzasAramadas” in Spagna. “Senior Course on Security and Defence Studies” in Albania. “Senior Course” (135^e 136^ sessione)presso il Nato Defence College. “Advanced Military Studies Program” negli Stati Uniti. Deduce al riguardo la carenza di motivazione, in quanto non sarebbe stata fornita alcuna valida motivazione di esclusione del ricorrente dall'ISSMI e dai corsi equipollenti.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso.
L'adito T.A.R., con ordinanza cautelare n. 6581/2019, ha ammesso il ricorrente a partecipare, con riserva e in sovrannumero, al corso 22° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), salvo che non ostino giustificare ragioni di natura didattica, organizzativa ed economica.
Parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento md e 24094 reg 2019 0067313 05 08.2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito, con il quale sono stati proposti per il 22° corso ISSMI su 44 posti messi a disposizione dell'esercito solo 2 ufficiali appartenenti al corpo sanitario.
In sostanza, con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che ha proposto i nominativi da ammettere al corso, non ricomprendendo il ricorrente nel numero di posti disponibili messi a concorso. In particolare, sono stati proposti al Capo di Stato Maggiore Difesa gli ufficiali dell'esercito frequentatori per il 22° corso ISSMI in questa composizione: n° 30 ufficiali delle armi fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; n° 4 ufficiali del corpo commissariato; n° 4 ufficiali del corpo ingegneri; n° 4 ufficiali arma tramat; n° 2 ufficiali del corpo sanitario. L'Amministrazione militare ha compreso tra i nominativi ammessi alla frequentazione del corso ISSMI solo 2 ufficiali del corpo sanitario.
Parte ricorrente ha formulato il seguente articolato motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione d.m. 14/7/2014 art.5, commi 9 e 10 - violazione ed errata applicazione circolare istitutiva 22^ corso ISSMI – violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. Violazione e falsa applicazione art 3 cost. - eccesso di potere - disparità di trattamento – illogicità - difetto di motivazione.
Ha, in particolare, lamentato la falsa applicazione del d.m. 16/7/2014 art 5, commi 9 e10, nonché della circolare istitutiva del 22 corso ISSMI (cod id 092 ind. Cl 8.2.32MD E24094 REG 2018 0080822). In entrambe le norme viene previsto che l'ammissione al Corso ISSMI degli ufficiali dell'Esercito debba essere sottoposta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito al Capo di Stato Maggiore della difesa per la successiva approvazione.
Al contrario, dall'esame dell'atto impugnato si evincerebbe che la proposta dei nominativi dei frequentatori del corso ISSMI non è stata sottoposta al Capo di Stato Maggiore della Difesa dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, come prevede la normativa, ma dal Capo dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore della Difesa.
Inoltre, l'indicazione di tale elenco di frequentatori sarebbe del illegittima, anche perché affetta da illogicità e in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della p.a., oltre viziata da eccesso di potere e disparità di trattamento.
Nel decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 29/6/2019, infatti, vengono indicati quanti posti sono a disposizione dell'Esercito sia per il corso ISSMI che per le scuole equipollenti, senza apporre alcuna indicazione o riserva nell'abito dei posti assegnati all'esercito agli ufficiali provenienti dai vari corpi. Pertanto, sostiene il ricorrente che, dalle norme richiamate, non risulterebbe alcuna limitazione, preferenza o riserva a favore di ufficiali appartenenti ad un corpo dell'esercito rispetto ad un altro esseno equiparata la posizione di tutti gli ufficiali provenienti dai vari corpi dell'Esercito per la partecipazione alla scuola ISSMI. Inoltre, la circolare istitutiva del 22° corso ISSMI (MD E24094 REG 2018 0080822) prevede al punto tre (illustrazioni fasi in cui si articola l'iter selettivo) lett. E, (graduatoria finale) punto 2, (ammissione al 22° Corso Ismmi), lettera a, che “verranno ammessi alla frequenza del 22° Corso ISSMI i candidati in possesso dei requisiti previsti che rientreranno secondo la graduatoria finale del ruolo di appartenenza nel numero dei posti messi a disposizione dallo Stato Maggiore della Difesa per F.A”. Sarebbe, quindi, evidente che la limitazione a sole due unità del corpo sanitario dell'esercito alla frequentazione della scuola ISSMI non è prevista da nessuna norma.
Parte ricorrente deduce inoltre che, in ogni caso, la ripartizione evidenzia una palese disparità di trattamento tra i diversi ufficiali destinando al corpo sanitario solo due posti, peraltro così ammettendo al Corso ufficiali di altri corpi che hanno una posizione nella propria graduatoria equivalente e anche molto più bassa.
Infine, il provvedimento sarebbe anche affetto da difetto di motivazione in quanto non reca alcun motivo o spiegazione in base alla quale, in palese violazione delle norme concorsuali è stata proposta la rosa dei nomi per frequentare l'ISSMI che non rispecchiano le posizioni riportate in graduatoria dai concorrenti.
L'Amministrazione ha depositato memorie difensive.
La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 4.3.2020 e trattenuta in decisione
DIRITTO
1) Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si rivelano fondati nei termini che seguono.
2) Quanto al ricorso introduttivo, infondato si palesa il primo motivo di ricorso volto far valere che, come indicato nella parte in fatto, essendo il ricorrente risultato idoneo ma non collocato in posizione utile nella precedente selezione per il 21^ corso ISSMI, la commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione i soli titoli e non anche gli altri parametri.
Vero è che la circolare Cod.id. 092 Ind.cl. 8.2.3.2 avente ad oggetto: “Iter selettivo del personale per l'ammissione alla frequenza del 22° Corso ISSMI il bando” indica al paragrafo 3, punto e, n. 1, lett. b) che “la posizione degli Ufficiali idonei non ammessi in precedenti iter selettivi ed in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, per la partecipazione alla selezione in oggetto, sarà determinata dalla valutazione dei titoli”.
Al riguardo, tuttavia, come correttamente osservato in sede difensiva dall'Amministrazione resistente, dalla disposizione richiamata non si evince che i titoli valutabili ai fini della graduatoria per chi era già risultato idoneo alla prevedente selezione, siano solo quelli culturali (titoli culturali, corsi lingue).
Al riguardo, l'art. 5, comma 7 del D.M. del 16 luglio del 2014 (D.M. espressamente richiamato nella circolare in questione) prevede che, “nell'ambito della valutazione dei titoli per l'ammissione” al corso ISSMI, devono essere valutati titoli di studio, la posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore, la documentazione personale degli anni successivi alla citata valutazione, i risultati dell'iter formativo, gli incarichi ricoperti, il livello di conoscenza delle lingue, le ricompense.
E' evidente come, anche in base all'indicato comma 7, dell'art. 5, del D.M. del 16 luglio del 2014, il termine titoli non indichi meramente i titoli di studio ma si riferisca all'insieme degli elementi indicati nel medesimo comma, ovverosia sia ai “titoli” culturali che a quelli di diversa natura.
3) Da accogliere risulta, al contrario, il secondo motivo di ricorso basato, come indicato nella parte in fatto, sulla circostanza che la commissione con il verbale del 23 maggio 2019, nello stabilire i criteri per la valutazione dei titoli in base all'elenco di cui al comma 7, dell'art.5, del d.m.14 luglio 2014, non ha attribuito, come invece avrebbe dovuto nel rispetto di quanto previsto nell'art. 4, comma 1, del medesimo D.M., un maggiore valore ponderale ai titoli di studio.
Al riguardo l'art. 4, comma 1, del D.M. del 16 luglio del 2014 prevede che “la commissione procede alla valutazione assegnando, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un particolare valore ponderale ai titoli descritti dall'articolo 5, secondo l'ordine di cui al comma 7 del medesimo articolo”.
A sua volta, il comma 7 del richiamato art. 5, prevede che ai fini della selezione debbano essere valutati: a) i titoli di studio (lauree o lauree magistrali, master di I e II livello, dottorati); b) la posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore (o gradi equivalenti) e la documentazione personale (caratteristica e matricolare) degli anni successivi alla citata valutazione, per gli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aereonautica; c) i risultati dell'iter formativo (corsi di accademia, di applicazione, di perfezionamento e d'istituto) e la documentazione (caratteristica e matricolare) per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; d) gli incarichi ricoperti sia in Patria che in ambito internazionale o in Operazioni fuori dal Contesto Nazionale (OFCN); e) il livello di conoscenza della lingua inglese (L-S_R-WJFLT); f) il livello di conoscenza di altre lingue straniere (L- S-R-WJFLT); g) Le ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio, per valor civile e per merito civile, ai sensi del libro IV, titolo VIII capo 5 del codice dell'ordinamento militare, della legge 2 gennaio 1958, n. 13 e della legge 20 giugno 1956 n. 658 nonché le eventuali sanzioni disciplinari di corpo.
Il Collegio rileva come le disposizioni indicate e, in particolare, la previsione che la commissione proceda all'assegnazione del “particolare valore ponderale ai titoli descritti dall'articolo 5, secondo l'ordine di cui al comma 7 del medesimo articolo”, pone una scala di priorità rispetto all'assegnazione del punteggio ponderale dei titoli secondo un ordine decrescente dalla lettera a) sino alla lettera g). D'altra parte all'espressione utilizzata non si può dare altro senso, né può essere interpretata, come assume la difesa dell'Amministrazione, quale mera indicazione del fatto che i titoli sono ordinati secondo categorie omogenee (titoli di studio, posizione in avanzamento, risultati iter formativo, incarichi ricoperti, etc.).
Nell'ambito di tali scala di priorità, l'Amministrazione, e nella specie la commissione, potrà esercitare la sua discrezionalità tecnica, anche con ampio margine, al fine di definire lo specifico valore ponderale, in modo da formare dei criteri equilibrati che tengono nel dovuto conto tutti i fattori indicati, ma sempre nel rispetto delle priorità tendenzialmente indicate dalla norma.
In concreto, invece, tale criterio di fissazione dei valori ponderali non appare essere stato rispettato, in quanto, ad esempio, il valore attribuito ai titoli di studio, nell'ambito dei quali un diploma di laurea viene valutato “solo” 0,35 punti, appare eccessivamente recessivo rispetto al valore attribuito alla posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore (o gradi equivalenti) e la documentazione personale (caratteristica e matricolare) degli anni successivi alla citata valutazione, che spazia da 5 a 25 punti.
4) Da accogliere sono il terzo e il quarto motivo di ricorso incentrati, come indicato nella parte in fatto, sulla circostanza che ai fini del punteggio relativo alla posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da Capitano a Maggiore la commissione ha previsto l'applicazione del relativo punteggio (da 5 al 25) tenendo conto della posizione, a seguito dell'avvenuta promozione, degli ufficiali nei rispettivi corpi e, quindi, in aliquote diverse di quella unica e generale degli ufficiali in avanzamento; nonché sulla circostanza, vertente in sostanza sempre sullo stesso punto, che la lettera b) comma 7 dell'art. 5 del d.m. 16/7/2014 prevede che il peso ponderale relativo al rendimento nel tempo del candidato sia computato dall'insieme dei contributi della posizione nella graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore e dalla documentazione personale (caratteristica e matricolare) degli anni successivi alla citata valutazione, mentre la commissione esaminatrice ha attribuito alla posizione, nella parziale graduatoria di avanzamento a scelta da capitano a maggiore del corpo dei sanitari, un peso ponderale a sé stante.
Il Collegio rileva al riguardo che l'art. 1067 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevede una graduatoria nell'avanzamento degli ufficiali con un punteggio di merito assoluto. E' questo punteggio di merito assoluto conseguito dagli ufficiali in sede di avanzamento deve essere preso in considerazione per determinare il punteggio relativo alla posizione nella graduatoria di avanzamento e non, come ha fatto la commissione, la posizione relativa conseguita in una diversa procedura di avanzamento.
La posizione relativa nell'ambito di una graduatoria di avanzamento non può essere un parametro idoneo ai fini dell'attribuzione del punteggio, dipendendo anche da fattori quali il numero dei partecipanti e dal livello degli altri concorrenti, che può differire da una procedura all'altra.
Il criterio oggetto di valutazione non può che essere quello del punteggio assoluto conseguito che funge da idonea comparazione anche in caso di procedure di avanzamento relativi a diversi anni.
In sostanza non è legittimo attribuire secondo questo parametro una valutazione minore a chi, come nel caso dell'odierno ricorrente, nella promozione da Capitano a Maggiore ha conseguito il punteggio assoluto maggiore (26,17) essendo però arrivato quarto nella graduatoria degli ufficiali del corpo sanitario promossi 2017, rispetto ai sui colleghi che pur essendosi classificati primo e secondo degli ufficiali del corpo sanitario promossi nel 2018, hanno riportato un punteggio assoluto più basso (26,11 e 26,02).
5) Quanto al quinto motivo del ricorso introduttivo, al di là delle conseguenze sull'attribuzione dei punteggi dell'accoglimento dei motivi suindicati, lo stesso risulta fondato nella parte in cui deduce che il punteggio attribuito al ricorrente si è basato anche sulla scheda n. 41, per il periodo 1/08/2017 – 31/07/2018, che era stata annullata dall'Amministrazione stessa (e non sulla scheda ricompilata) e, quindi, non sarebbe dovuta rientrare nella valutazione.
6) Fondati appaiono il settimo motivo e ottavo motivo del ricorso introduttivo, nonché il ricorso per motivi aggiunti, incentrati sull'illegittimità della limitazione alla partecipazione al corso ISSMI a soli due ufficiali del corpo sanitario dell'Esercito, non derivante da nessuna disposizione o atto amministrativo.
In particolare, nel ricorso introduttivo, come già indicato, il ricorrente ha rilevato che l'art. 1 del decreto del 25 giugno 2019 del Capo di Stato Maggiore della Difesa ha fissato il numero di frequentatori per la scuola l'ISSMI per l'anno accademico 2019/2020, riservando all'Esercito, 44 (quarantaquattro) unità e, all'art. 2, sette unità per i corsi all'estero equiparati all'ISSMI. Non vi sarebbe base giuridica per la limitazione a soli due posti per la partecipazione ai suindicati corsi da parte di componenti del corpo sanitario. Tale limitazione ha comportato l'esclusione del ricorrente, che altrimenti, pur in forza del contestato punteggio di 23,468, sarebbe rientrato nel novero degli ufficiali ammessi, e non risulterebbe giustificata né dal bando di concorso, nè da altri documenti concorsuali (tra cui decreto ministeriale del 16/7/2014; verbale della commissione esaminatrice dei criteri; decreto di ripartizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 25/6/2019).
Al riguardo parte ricorrente ha indicato come l'art. 9 d.m. 14/7/2014 preveda che “sono ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali candidati compresi nel numero assegnato a ciascuna forza armata ed all'Arma dei Carabinieri dal Capo di Sato Maggiore della difesa in sede di determinazione annuale, per i quali le forze armate e l'Arma dei Carabinieri certificano allo stato maggiore della difesa il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto”.
L'art. 10 dello stesso decreto prevede che “Il capo di Stato maggiore della difesa approva l'ammissione al corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali selezionati e proposti dai capi di stato maggiore delle forze armate e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri”.
Con il ricorso per motivi aggiunti è stato gravato l'atto dello Stato Maggiore dell'Esercito che ha proposto al Capo di Stato Maggiore della Difesa l'elenco nominativo degli ufficiali dell'esercito frequentatori per il 22^ corso ISSMI in questa composizione: n° 30 ufficiali delle armi fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; n° 4 ufficiali del corpo commissariato; n° 4 ufficiali del corpo ingegneri; n° 4 ufficiali arma tramat; n° 2 ufficiali del corpo sanitario, che non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione e, anzi, sarebbe contrario all'indicata normativa, oltre che adottato in violazione delle norma sulla competenza e viziato da illogicità, eccesso di potere, nonchè dal contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A..
Al riguardo, il Collegio rileva come le censure formulate sono fondate nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 753 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, l'ammissione ai corsi ISSMI degli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici avviene “in relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata”.
L'art. 751, comma 4, del medesimo D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 dispone che “il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1”.
In base alla suindicata normativa appare condivisibile quanto indicato dall'Amministrazione in sede difensiva, secondo cui come il corso ISSMI, anche per quanto riguarda la ripartizione dei posti disponibili tra Corpi e ruoli tecnici e logistici (a cui appartiene il ricorrente), è legato alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata. E' quindi corretto che la Forza Armata individua, per ogni corso ISSMI un numero di posti, per ciascuna arma e corpo, proporzionale alle citate esigenze di impiego.
Non si può, infatti, sostenere, come invece fa il ricorrente, che la relativa graduatoria del concorso si debba considerare unica per tutti gli ufficiali dell'Esercito in possesso dei requisiti per partecipare, nel senso di non consentire di differenziare i posti disponibili a secondo dell'arma o corpo e, quindi, limitare la disponibilità dei posti per gli ufficiali il corpo sanitario, così come di ogni altra arma o corpo logistico.
Ciò a maggior ragione considerando che la più volte citata circolare istitutiva del corso ISSMI del 18.9.2018, nel disciplinare la procedura selettiva per l'ammissione alla frequenza, ha disposto espressamente che la graduatoria venga suddivisa per i corpi di appartenenza dei selezionandi e che vengano ammessi alla frequenza del corso “i candidati in possesso dei requisiti previsti che rientreranno, secondo la graduatoria finale del ruolo d'appartenenza, nel numero utile dei posti messi a disposizione” (paragrafo 3, lett. e, n. 2 a).
D'altra parte tale interpretazione è conforme anche all'esigenza logica e di buona amministrazione di considerare le effettive prevedili esigenze operative delle Forze Armate e la necessità di coprire le posizioni vacanti delle diverse armi e corpi logistici, che potrebbe essere frustrata da una graduatoria unificata, che non permetterebbe alcuna programmazione.
Il Collegio rileva come, tuttavia, tale ripartizione interna debba essere effettuata dall'Amministrazione tramite uno specifico atto che tenga conto, come indicato, delle concrete prevedibili esigenze di impiego.
Nel caso di specie, secondo le difese dell'Amministrazione, tale determinazione avviene annualmente e per l'anno accademico 2019/2020 sarebbe stata effettuata con il decreto direttoriale del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 25.06.2019, che ripartendo i 51 posti disponibili per l'Esercito (44 per la frequenza presso il CASD di Roma e 7 per la frequenza presso omologhi istituti all'estero), ne avrebbe assegnati solo n. 2 al corpo sanitario.
In realtà quest'ultimo atto si limita a indicare che la disponibilità dei 51 posti complessivi a per l'Esercito senza effettuare alcuna ripartizione interna fra le varie armi e corpi logistici.
Unico atto da cui si desume che tale ripartizione è il documento impugnato con motivi aggiunti, ovverosia la nota con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai fini dell'approvazione, l'elenco dei nominativi degli ufficiali da ammettere al 22° Corso ISSMI. Tale atto è una mero elenco di nominativi dal quale solo in via di fatto si può dedurre la ripartizione tra le varie Armi e copri logistici dei corsi ISSMI disponibili.
L'atto in questione, infatti, non fa alcun riferimento espresso a tale ripartizione, né prende in considerazione, neanche succintamente o per relationem, le esigenze effettive prevedili esigenze operative dell'Esercito.
Si palesa, infatti, come un atto che dà per presupposto l'avvenuta ripartizione tra le diversi componenti dell'Esercito i posti disponibili anziché disporla e, in ogni caso, si palesa assolutamente carente di motivazione ed evidenza istruttoria.
Inoltre quest'ultimo, ogni caso, anche a volerlo considerare come una mera proposta dell'elenco dei nominativi da ammettere al corso ai fini dell'approvazione da parte del Capo dello Stato Maggiore della Difesa, si rileva affetto da un vizio di competenza.
Infatti, come dedotto da parte ricorrente, il comma 10 dell'art. 5 (processo di selezione) del d.m. 14 luglio 2014, prevede che “il Capo di stato maggiore della difesa approva l'ammissione al Corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali selezionati e proposti dai Capi di stato maggiore delle forze armate e dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri”.
Nello stesso senso la circolare relativa alle modalità di svolgimento del 22° corso ISSMI (cod id 092 ind. Cl 8.2.32MD E24094 REG 2018 0080822) prevede, al punto e), n.2, lett. b), che l'ammissione dei partecipanti al corso “sarà sottoposta dal Capo di SME al Capo di SMD la successiva approvazione”.
Nel caso di specie l'impugnato atto con l'elenco dei partecipanti al corso da sottoporre al Capo di stato maggiore della difesa è stato sottoscritto non dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, bensì dal Capo dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore della Difesa.
Tale vizio di incompetenza, peraltro, si paleserebbe ancor più grave qualora si volesse qualificare l'atto impugnato non come un atto endoprocedimentale di proposta dei nominativi degli ufficiali da ammettere al 22° Corso ISSMI sulla scorta delle risultanze del concorso, bensì come il provvedimento che determina la ripartizione tra le diverse armi e corpi logistici dell'Esercito assumendo una rilevanza ben maggiore anche di carattere esterno.
7) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno accolti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica, affinché il ricorrente venga ammesso al corso ISSMI, ai sensi dell'art. 30 comma 2 C.P.A., il Collegio rileva che la stessa non possa essere allo stato accolta, essendo nel caso di specie la posizione del ricorrente stata reintegrata mediante l'annullamento degli atti che lo hanno escluso. L'Amministrazione, infatti, a seguito dell'annullamento dovrà rivalutare la posizione del ricorrente e il suo interesse sostanziale potrà eventualmente essere soddisfatto a seguito della riedizione del potere amministrativo.
Il Collegio, in considerazione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, per quanto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
30-03-2020 22:00
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