Mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio -, da cui è risultato affetto il ricorrente, che ha partecipato, quale appartenente all’esercito italiano, a missioni in zone geografiche a rischio di contaminazione da radioattività, e il conseguente diniego dell’equo indennizzo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) N. 00969/2020
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Milone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via XII Gennaio, n. 5;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2016, conosciuto il 1° febbraio successivo, con cui è stato disposto che “-OMISSIS-”;
- di tutti gli atti preliminari, successivi e prodromici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del 22 aprile 2020, il consigliere Aurora Lento e posta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 1° aprile 2016 e depositato il giorno 28 successivo, il signor -OMISSIS-, caporal maggiore volontario dell'esercito, addetto al vettovagliamento, esponeva che, nei mesi di ottobre/novembre 2013, gli era stato diagnosticato un -OMISSIS-e che il -OMISSIS-, aveva chiesto, d'ufficio, al Ministero della difesa il riconoscimento della dipendenza di tale patologia da causa di servizio.
Il Comandante aveva, in particolare, fatto riferimento alla partecipazione a missioni in zone geografiche a rischio di contaminazione da radioattività (-OMISSIS-), che rendevano possibile una correlazione tra l'insorgenza della malattia e il servizio.
Il 27 gennaio 2014 aveva presentato istanza di concessione di equo indennizzo.
Il Ministero della difesa, con decreto n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2016, adeguandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva rigettato entrambe le istanze.
Esposti i fatti, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, di tale decreto, riservandosi d'impugnare il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non appena conosciuto, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: del d.P.R. n. 686 del 1957; della l. n. “10947/0”; del d.P.R. n. 461 del 2001.
2) Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza di motivazione e istruttoria; dell'abnormità del provvedimento. Violazione dell'art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010.
3) Violazione e falsa applicazione della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e del travisamento dei fatti.
4) Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 4 del d.lgs.vo n. 626 del 1994.
Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Il ricorrente ha depositato la nota prot. n. 59971 del 14 aprile 2016 con cui il Ministero della difesa ha rappresentato che era stato richiesto un nuovo parere al Comitato di verifica per le cause di servizio.
In vista dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha depositato vari documenti, tra cui il parere negativo confermativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio il 10 aprile 2017, e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All'udienza del 22 aprile 2020, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del -OMISSIS-, da cui è risultato affetto il ricorrente, che ha partecipato, quale appartenente all'esercito italiano, a missioni in zone geografiche a rischio di contaminazione da radioattività, e il conseguente diniego dell'equo indennizzo.
Precisato che le censure formali sono superabili alla luce del principio di sanatoria di cui all'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, le ulteriori doglianze, che possono riassumersi nella carenza d'istruttoria e motivazione, sono infondate.
Per costante giurisprudenza, i giudizi (medico-legali) discrezionali espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio sono soggetti a un sindacato di legittimità di tipo “debole”, id est limitato a un palese difetto di motivazione, travisamento di fatto o manifesta illogicità; al giudice amministrativo spetta, in particolare, una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio (in termini, con richiami, Cons. Stato, III, 27 dicembre 2019, n. 8845).
Nella specie il Comitato si è pronunciato due volte: dapprima, il 10 dicembre 2015, in vista dell'adozione del provvedimento impugnato e successivamente, il 10 aprile 2017, alla luce delle censure dedotte dal ricorrente.
Precisato che non è stato prodotto il primo parere, va rilevato che nel secondo, il quale lo ha confermato, il Comitato ha testualmente affermato che: “-OMISSIS-”.
Trattasi, a ben vedere, di un giudizio medico legale sorretto da una motivazione ampia e articolata, che non è stato adeguatamente contestato da parte del ricorrente, il quale non ha articolato difese specifiche in relazione a nessuno dei due pareri e si è limitato a contestare il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la mancata concessione dell'equo indennizzo sulla base dell'affermazione che la patologia diagnosticatagli era dovuta all'esposizione a materiale radioattivo durante le missioni all'estero.
Ha, in particolare, dato per scontato che l'inalazione di materiali non biocompatibili era stata la causa determinante della propria grave patologia ed era avvenuta esclusivamente durante le missioni all'estero.
A supporto della propria tesi ha depositato una copiosa documentazione medica riferita al decorso della malattia e il rapporto n. -OMISSIS- che non erano biocompatibili e dimostravano l'avvenuta esposizione agli stessi.
Come risulta dal parere surriportato testualmente, tale rapporto è stato puntualmente contestato dal Comitato il quale, senza essere contraddetto dal ricorrente, dopo avere indicato la molteplicità di elementi incidenti sull'insorgenza della malattia, ha, per completezza, precisato che l'esposizione poteva essere avvenuta anche in luoghi diversi da quelli in cui il militare si era recato con le missioni all'estero.
Ha, in particolare, rilevato che i materiali metallici e ceramici erano presenti nell'ambiente, quali inquinanti atmosferici ed alimentari, cui era sottoposta la popolazione generale, specie nelle grandi città come quella di provenienza del militare.
Orbene, pur dovendosi dare atto della meritoria partecipazione a molte operazioni relative a conflitti con uso di materiale radioattivo (-OMISSIS-), il collegio non può che rilevare che la correlazione tra la grave patologia del militare e l'esposizione a materiale radioattivo è rimasta indimostrata anche alla luce del fatto che era addetto al vettovagliamento e, pertanto, non direttamente impegnato sul fronte di guerra.
Non si ritiene, peraltro, di disporre la richiesta verificazione medica, in quanto, come detto, il parere non appare immotivato, manifestamente illogico o affetto da travisamento in fatto e non è stato adeguatamente contestato.
Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Si ritiene di compensare le spese in relazione al carattere controverso delle cause d'insorgenza della grave patologia sofferta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurora Lento Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
27-06-2020 15:30
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