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Sentenza

Maresciallo dell'Aeronautica Militare contrae grave patologia: aveva lavorato da...
Maresciallo dell'Aeronautica Militare contrae grave patologia: aveva lavorato dal 1958 in ambienti coibentati con fogli Eternit e fogli di amianto.
Pubblicato il 07/05/2020

N. 04805/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04000/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Basile e Stefania De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Aldo Basile in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per il risarcimento iure hereditatis e iure proprio dei danni subiti a seguito di esposizione ad amianto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2020 la dott.ssa Rosa Perna;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84 comma 5, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Torna all'attenzione di questo Giudice – dopo la statuizione di accoglimento parziale, quanto alla domanda di risarcimento danni iure hereditatis, di cui alla sentenza non definitiva n. 11985/2018 della Sezione - del gravame proposto dalle sig.re -OMISSIS- con il ricorso in epigrafe, limitatamente alla determinazione del quantum del risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal dante causa delle odierne ricorrenti a causa della malattia e del suo conseguente decesso.

1.1 . Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25 marzo 2014 e depositato il successivo 27 marzo, le odierni esponenti, in qualità di eredi del Maresciallo -OMISSIS-, rappresentavano che, nell'agosto del 1998, al proprio congiunto veniva diagnosticato, presso l'Ospedale Forlanini di Roma, un -OMISSIS-, a causa del quale decedeva in data 15 maggio 2000.

I ricorrenti sostenevano che la suddetta patologia era stata contratta dal Sig.-OMISSIS-a causa del servizio prestato dal 1 settembre 1958 al 31 gennaio 1994 nell'Aeronautica Militare in diversi ambienti – segnatamente il Centro Radio, il Centro di Telemetria, il Trailer Ufficio Capo Campo Base – coibentati con fogli Eternit e fogli di amianto.

1.2 In data 27 novembre 1998, il M.llo-OMISSIS-inoltrava all'Amministrazione la richiesta di riconoscimento della causa di servizio; dalla Relazione Medico Legale del 19 maggio 1999 e dal verbale del 25 maggio 2011 della Commissione Medica dell'Aeronautica Militare “Aldo Di Loreto” di Roma emergeva che il servizio svolto dall'interessato, in ambienti di lavoro la cui copertura era stata realizzata in Eternit, aveva contribuito al manifestarsi della patologia in oggetto.

1.3 Il Comitato di Verifica, con parere n. 13103 del 23 marzo 2004, riconosceva l'infermità dipendente da causa di servizio in quanto, dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione, si ravvisava “il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e l'attività di servizio prestata”. In conseguenza di tale riconoscimento, alle eredi veniva corrisposto l'equo indennizzo.

1.4 Le odierne esponenti presentavano all'Amministrazione in data 14 giugno 2007 – e ancora, inutilmente, in data 15 febbraio 2011 e 21 maggio 2012 – richiesta di risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della patologia contratta dal M.llo-OMISSIS-ed a causa della quale lo stesso era deceduto.

2. Con il ricorso in epigrafe le odierni esponenti, in qualità di eredi del M.llo-OMISSIS-, avanzavano domanda di risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Chiedeva altresì l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Con riferimento al danno biologico – dalla data del primo ricovero (4 maggio 1998) e fino al decesso (15 maggio 2000), per complessivi 731 giorni – il M.llo-OMISSIS-avrebbe subito una lesione avente una incidenza negativa sull'attività quotidiana, comportando la patologia contratta una concreta perdita della sua integrità psicofisica. A detta delle ricorrenti, all'interessato sarebbe stata altresì riconosciuta una invalidità civile nella misura del 100%, oltre all'indennità di accompagnamento.

In relazione al danno morale, esso sarebbe ravvisato nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo generato dal fatto illecito. Il Sig.-OMISSIS-, sin dal primo ricovero del maggio 1998, avrebbe iniziato un lungo travaglio con continui periodi di ospedalizzazione, interventi chirurgici e trattamenti di -OMISSIS-, comportanti pesanti effetti collaterali.

Infine, quanto ai danni terminali, intendendosi per tali sia il danno biologico catastrofale che il danno biologico terminale, il Sig.-OMISSIS-avrebbe assistito, nel lasso di tempo tra l'evento che ha provocato le lesioni e la morte, alla perdita della propria vita.

3. In data 3 marzo 2015 si costituiva in giudizio con atto meramente formale il Ministero della Difesa.

4. All'esito della pubblica udienza del 3 dicembre 2018 la Sezione, con sentenza non definitiva n. 11985/2018, così provvedeva:

- dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni iure proprio per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice ordinario;

- accoglieva la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis - rilevata la sussistenza del nesso di causalità tra le attività svolte dal de cuius delle ricorrenti e la grave patologia contratta, stante il parere del Comitato di Verifica n. 13103 del 23 marzo 2004, e di un elemento psicologico di responsabilità dell'Amministrazione – e al fine della quantificazione del danno, disponeva una verificazione volta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, i danni non patrimoniali sofferti dal dante causa delle odierne ricorrenti a causa della malattia e del suo conseguente decesso, rinviando a una successiva udienza pubblica la definizione della causa.

5. L'organo verificatore, nella relazione depositata in data 9 luglio 2019, riconosceva al ricorrente un danno biologico permanente pari al 75%, dal maggio 1998 ad ottobre 1999, e del 100%, dal novembre 1999 alla morte. Ammetteva “la presenza anche del danno morale, patito dal soggetto in tali circostanze, configurabile come di grado elevato nei primi 18 mesi (con danno biologico al 75%), e di grado elevatissimo negli ultimi 6 mesi di vita (con danno biologico al 100%)”.

Segnalava che, “essendo avvenuto il decesso del sig-OMISSIS-all'età di 60 anni, lo stesso all'epoca della morte aveva ancora un'aspettativa di vita di ulteriori 20 anni (da tavole di mortalità I.Stat)”.

6. In data 1.2.2020 le ricorrenti depositavano una consulenza tecnica di parte, a firma della dott.ssa-OMISSIS-che, sulla base delle risultanze della verificazione, sviluppava due ipotesi di calcolo del danno risarcibile.

7. Con successiva memoria del 14.2.2020 insistevano per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'odierna resistente al risarcimento del danno nella misura indicata nella relazione medico legale di parte, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

8. In vista della pubblica udienza fissata per la trattazione della causa, sia le ricorrenti che il Ministero della Difesa, rispettivamente il 28.3.2020 e il 30.3.2020, depositavano istanza di decisione del ricorso sulla base degli scritti presentati dalle parti, così come previsto dall'art. 84 del D.L. 18/2020.

9. L'Amministrazione resistente, sempre in data 30.3.2020, depositava note d'udienza con le quali rappresentava che, dall'importo da quantificarsi a titolo di risarcimento del danno morale e del danno biologico sofferto dal signor-OMISSIS-Clemente per effetto dell'insorgenza della patologia di cui era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, dovevano detrarsi la somma liquidata in favore degli eredi a titolo di equo indennizzo, nonché la somma risultante dalla capitalizzazione degli altri benefici erogati agli stessi, a titolo indennitario, di cui al prospetto inviato al verificatore dal consulente tecnico di parte dell'Amministrazione.

10. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Premette il Collegio che la sentenza n. 11985/2018, emessa da questa Sezione ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione nella causazione del pregiudizio fisico e morale sofferto dal de cuius delle odierne istanti e la verificazione depositata agli atti ha stabilito la gravità e l'entità della patologia.

2. Ciò premesso, il Collegio, vista la sentenza n. 11985/2018 della Sezione con la quale è stata accertata la responsabilità dell'intimata Amministrazione e vista, in particolare, la relazione dell'organo verificatore depositata il 9 luglio 2019, ritiene di condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti mediante la liquidazione di una somma di denaro.

2.1 In particolare, l'organo incaricato della verificazione ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 75%, dal maggio 1998 ad ottobre 1999, e del 100%, dal novembre 1999 alla morte. Ha riconosciuto anche la presenza del danno morale, di grado elevato nei primi 18 mesi (con danno biologico al 75%), e di grado elevatissimo negli ultimi 6 mesi di vita (con danno biologico al 100%)”. Ha considerato sussistente all'epoca della morte un'aspettativa di vita di ulteriori 20 anni (da tavole di mortalità I.Stat).

2.2 Le conclusioni della verificazione disposta, non oggetto di contestazioni ad opera di alcuna delle parti in causa, possono quindi, a giudizio del Collegio, costituire idonea base per stabilire il quantum risarcitorio spettante alla parte ricorrente.

2.3 Quanto alla concreta determinazione del risarcimento, il Collegio ritiene tuttavia di rimettere il punto alle decisioni delle parti ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4196: “Ai fini della quantificazione del danno, il Collegio ritiene di fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine”), precisando comunque in questa sede i criteri che dovranno guidare l'Amministrazione nella formulazione dell'offerta al danneggiato.

2.4 Pertanto, il predetto accordo dovrà considerare la percentuale del danno biologico permanente accertata nella misura del 75%, dal maggio 1998 ad ottobre 1999, e del 100%, dal novembre 1999 alla morte, dall'organo verificatore e gli altri indici dallo stesso indicati, decurtando le altre somme riconosciute dall'Amministrazione e percepite dal ricorrente per lo stesso evento dannoso (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4136/2011; Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 1 del 2018), procedendo ad adeguata personalizzazione del danno.

2.5 Per la determinazione del quantum complessivo dovranno essere utilizzate le tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Milano, tenendo conto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente, dell'entità delle lesioni subite e dell'aspettativa di vita, quali accertate dall'organo verificatore, nonché anche dell'età del ricorrente all'epoca dell'insorgenza della patologia.

2.6. Per la determinazione del danno morale, dovrà aversi riguardo alle conclusioni dell'organo verificatore “di grado elevato nei primi 18 mesi (con danno biologico al 75%), e di grado elevatissimo negli ultimi 6 mesi di vita (con danno biologico al 100%)”.

2.7 Nella liquidazione complessiva peraltro dovrà tenersi presente che il debito in questione è di valore, per cui la sua liquidazione deve consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all'attualità (così Cass. civ., Sez. trib., 6 agosto 2008, n. 29191; Cass. civ., Sez. III, 24 giugno 2003, n. 10022; Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2000, n. 748).

2.8 Sulle predette basi l'Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 34 c.p.a., una proposta di risarcimento al ricorrente nel termine di 90 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti nei termini indicati in motivazione;

- condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1500 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2020 - svoltasi con collegamento “da remoto” - con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Rosa Perna		Concetta Anastasi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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