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Sentenza

Marina Militare. Sulla natura dell’indennità da corrispondere al personale della...
Marina Militare. Sulla natura dell’indennità da corrispondere al personale della marina militare quando siano disposti d’autorità provvedimenti di imbarco temporaneo su unità navali.
CGARS sentenza  nr. 225/2020
Pubblicato il 31/03/2020

N. 00225/2020REG.PROV.COLL.

N. 00207/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Giuffrida, con domicilio eletto presso lo Studio Allotta in Palermo, via D. Trentacoste, n. 89

contro

Ministero della Difesa-Stato Maggiore della Marina Militare-Direzione Commissariato M.M. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
Comando Quarto Gruppo Elicotteri M.M. -OMISSIS- (-OMISSIS-) non costituito in giudizio

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa-Stato Maggiore della Marina Militare-Direzione Commissariato M.M. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Giambattista Bufardeci e udito l'avvocato dello Stato Giacomo Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO


Il signor -OMISSIS- ha impugnato in appello la sentenza resa dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. -OMISSIS- con la quale è stato respinto il suo ricorso proposto per l'annullamento:

del provvedimento e/o foglio n. -OMISSIS- del 05/12/2011 della Direzione di Commissariato M.M. di -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 02/01/2012 , con il quale è stato opposto il diniego a seguito di una seconda istanza del 04/10/2001 prot. n. -OMISSIS-, formulata per ottenere la corresponsione dei benefici economici di missione e/o trasferimento per avere prestato servizio in una sede diversa da quella ordinaria di assegnazione, con la seguente motivazione : “questa Direzione di Commissariato non può che confermare quanto già comunicato con il foglio in prosecuzione, rigettando l'istanza”; del presupposto provvedimento e/o foglio n. -OMISSIS-del 16/08/2011, notificato il 20/09/2011, con cui è stata reso un primo diniego alla prima istanza avanzata dal ricorrente il 30/06/2011 con prot. n. -OMISSIS-, per il riconoscimento dei benefici economici di missione e/o trasferimento, con la seguente motivazione “questa Direzione di Commissariato alla luce della vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento non può procedere a corrispondere i relativi benefici economici, in quanto la posizione giuridica di Temporaneo Imbarco dà luogo solo alla corresponsione dell'indennità operativa di imbarco e degli altri assegni e/o compensi correlati”;

di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, adottato medio tempore dall'amministrazione in relazione al procedimento di cui sopra, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di missione (o in subordine di quella di trasferimento) ex lege n. 836 del 18 dicembre 1973 e successive modifiche e per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle relative competenze economiche, anche arretrate.

Gli atti impugnati hanno negato la richiesta di corresponsione dei benefici economici di missione e/o trasferimento per avere prestato servizio in una sede diversa da quella di ordinaria assegnazione.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto dell'art. 1 e segg. della legge n. 836/1973, dell'art. 1 e segg. della legge n. 417/1978 e successive modifiche e dell'art. 1 della legge n. 86/2001 e successive modificazioni.

Si è costituita in giudizio, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, l'Amministrazione intimata la quale ha avversato il ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità e ne ha chiesto in ogni caso il rigetto.

Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente accolto la pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per tardività ritenendo che l'atto impugnato n. -OMISSIS- del 05/12/2011 della Direzione di Commissariato M.M. di -OMISSIS-, notificato il 2 gennaio 2012, sia da considerare atto meramente confermativo del precedente diniego del 21 agosto 2011, foglio prot. n. -OMISSIS- della Direzione di Commissariato M.M. di -OMISSIS-.

Il Giudice di prime cure, ad abundantiam, ha pure rilevato che il ricorso è nel merito infondato.

Il ricorrente, dopo avere riproposto nel suo atto di appello il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, ha riprodotto in buona sostanza, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi fatti valere in primo grado insistendo in particolare: sulla ammissibilità del ricorso in quanto nell'atto impugnato sussistono “ulteriori valutazioni rispetto al già pronunciato diniego” e pertanto l'atto impugnato non poteva considerarsi meramente confermativo; sulla violazione del combinato disposto dell'art.1 e segg. della l. n.836/1973, dell'art. 1 e segg. della l. n. 417/1978 e successive modifiche, nonché dell'art.1 della legge n.86/2001 e successive modifiche.

L'appellante, a tal proposito, ha messo in rilievo che, a differenza del primo diniego, nel secondo foglio prot. n.-OMISSIS-/2011, al punto 2, è stata: richiamata la normativa degli istituti giuridici di missione e trasferimento; trattata la natura degli ordini del giorno ed è stato pure indicato il Tribunale amministrativo competente ed i termini per impugnare l'atto in oggetto.

L'amministrazione resistente si è costituita in udienza tramite l'Avvocatura dello Stato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza straordinaria del 25 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Consiglio, preliminarmente, ritiene che l'appello sia fondato per quanto attiene alla dedotta ammissibilità del ricorso e ciò in quanto, in effetti, i due provvedimenti impugnati, benché entrambi di diniego, hanno un contenuto diverso e precisamente il secondo atto, nel riscontrare l'istanza del ricorrente volta a conoscere “le motivazioni della risposta, i riferimenti di legge applicati, l'autorità cui è possibile ricorrere e i termini temporali” e nell'operare un sostanziale riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento , ha fornito valutazioni ulteriori rispetto al primo diniego, ha disquisito sulla natura degli ordini del giorno ed ha indicato il Tribunale competente ed i termini per impugnare l'atto in oggetto.

Nella fattispecie pertanto non si ritiene possa parlarsi di atto meramente confermativo bensì di un provvedimento di sostanziale mera conferma del precedente diniego rafforzato da ulteriori valutazioni.

Il ricorso è pertanto da considerarsi tempestivo in quanto proposto entro i termini di legge decorrenti dalla legale conoscenza del secondo dei richiamati provvedimenti.

Il Collegio ritiene, invece, infondato l'appello per quanto attiene le doglianze sulla asserita fondatezza del gravame che ha per oggetto la problematica relativa alla natura dell'indennità da corrispondere al personale della marina militare quando siano disposti d'autorità provvedimenti di imbarco temporaneo su unità navali.

Ed invero la motivazione addotta dal Tribunale amministrativo con la sentenza gravata risulta meritevole di conferma in quanto, sulla base della normativa vigente all'atto del giudizio, il temporaneo imbarco dà esclusivamente diritto all'indennità di imbarco, non rientrando nelle diverse ipotesi di trasferimento o di missione di cui alla legge n. 836 del 1973.

Bene, a tal riguardo, ha fatto il Giudice di prime cure a rilevare che sono ancora in corso iniziative parlamentari volte alla modifica della normativa vigente. Proprio gli ordini del giorno, di cui si è disquisito nel secondo atto di diniego, sono confermativi del superiore assunto e cioè che, allo stato, gli stessi ordini del giorno non sono stati recepiti in alcun atto normativo o provvedimento di concertazione e che quindi la disciplina in vigore dà diritto alla sola erogazione della indennità di temporaneo imbarco.

La stessa parte ricorrente fa esplicito riferimento ad un vuoto normativo che, come suindicato, potrà essere colmato dalle varie iniziative parlamentari in corso ma non di certo da mere operazioni interpretative prive di qualsivoglia effettivo supporto normativo, come nel caso che ci occupa.

Alla luce delle superiori considerazioni il Collegio ritiene quindi che il ricorso sia ammissibile ma che meriti conferma la sentenza qui in esame nella parte in cui respinge il gravame nel merito dal momento che le doglianze mosse a tal riguardo non sono in grado di mettere in dubbio la condivisibilità del ragionamento svolto dal giudice di prime cure.

Anche per questo grado del giudizio la particolare materia del contendere fa sì che sussistano giustificati motivi per disporre la totale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nel merito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Giambattista Bufardeci		Claudio Contessa
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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