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Sentenza

Militari: estinzione automatica degli effetti penali in caso di condanna emessa ...
Militari: estinzione automatica degli effetti penali in caso di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 22/05/2020) 01-06-2020, n. 5820

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4865 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n.(...) prot. del 28.03.2019 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso interno straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Il ricorrente ha partecipato al concorso interno straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Il medesimo ricorrente è stato escluso dal suindicato concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del bando per assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto "è stato condannato per delitti non colposi e l'art. 2 co.1 lett. e) del bando stabilisce, tra i requisiti di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi".

In particolare, lo stesso era stato condannato dal -OMISSIS-) emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di "-OMISSIS-" di cui agli artt. 120 co.1 e 2 e 47 n.2 c.p.m.p., con la conversione della pena detentiva breve nella multa di sei milioni ai sensi degli artt. 53 ss. della L. n. 689 del 1981.

Parte ricorrente ha impugnato l'atto di esclusione formulando il seguente rubricato motivo:

- Vizio di legittimità dell'atto di esclusione dal concorso per violazione di legge; violazione dell'art. 2 co. 1 lett. e) del bando di concorso e dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare in relazione agli artt. 167 c.p. e 445 co.2 c.p.p..

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. 3412/2019, ha accolto l'istanza cautelare "Atteso che, prima facie, ricorrono i presupposti del fumus boni iuris, stante che la condanna penale è stata pronunciata ex art. 444 c.p.p. e che i presupposti per l'estinzione del reato sono maturati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande; Preso atto nel senso suindicato del precedente di Sezione di cui alla sentenza n. 3615 del 18.3.2019".

2) Il ricorso è fondato.

La sentenza di condanna del Tribunale Militare di La Spezia nei confronti del ricorrente per il reato "-OMISSIS-" di cui agli artt. 120, commi 1 e 2, e 47, n.2, c.p.m.p.,, è stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Il Collegio ritiene, conformemente a quanto già indicato sul fumus boni iuris in sede cautelare, di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale di Sezione (18.03.2019, n. 3615), secondo cui in caso di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.a., l'effetto estintivo si verifica ipso iure al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 445 comma 2 del c.p.p., ovverosia "se, nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

Nelle ipotesi di condanna ex art. 444 c.p.p., quindi, il legislatore ha sostituito il tradizionale istituto della riabilitazione con una previsione automatica del riferito istituto.

In sostanza, la "riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta" (Cons.St., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 1423; Cons. Stato, VI, n. 2543/2009; Cass. pen., Sez. IV, n. 534/1999).

Ciò stante anche il dato testuale univoco dell'art. 445 comma 2, c.p.p. secondo cui l'estinzione del reato è soggetta alla condizione temporale ed alla mancanza di ulteriori condanne (Cass. pen. Sez. V, 14-05-2015, n. 20068).

Nel caso di specie non è, infatti, contestato che sussistessero i requisiti previsti per l'estinzione, ovverosia del passaggio previsto periodo di tempo e della mancata commissione di un "delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole".

Al momento della presentazione della domanda concorsuale, dunque, il reato era già estinto a nulla valendo l'assenza di un provvedimento formale di estinzione del Tribunale Militare.

3) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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