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Sentenza

Militari in servizio presso l'Aeronautica militare, Squadriglia TLC di Ciamp...
Militari in servizio presso l'Aeronautica militare, Squadriglia TLC di Ciampino, contestano la revoca della indennità di rischio prevista dalla Tabella A, Gruppo III, lavorazione 1), relativa a "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continuativa a radiazione ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali", concessa ai militari in questione dal decreto interministeriale 2RA/59 del 10.03.1979, e corrisposta all'indicato personale militare da tale data sino al 31 dicembre 1999.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 15-07-2020) 27-10-2020, n. 10985
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12915 del 2013, proposto da

Per i sigg.ri C.M. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio D'Alessio e Maria Cristina Pieretti, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Pieretti in Roma, via Panama, 26;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione della indennità di rischio prevista dal D.P.R. n. 146 del 1975 da gennaio 2000,

oltre interessi legali· e rivalutazione monetaria, e conseguentemente condannare il Ministero della Difesa all'immediato pagamento a favore dei ricorrenti, delle relative somme.

In via subordinata, condannare il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni nella misura dell'indennità di rischio cui gli scriventi avrebbero avuto diritto, non percepita a partire da gennaio 2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti militari in servizio presso l'Aeronautica militare, Squadriglia TLC di Ciampino, hanno contestato la revoca della indennità di cui l'art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975 (indennità di rischio prevista dalla Tabella A, Gruppo III, lavorazione 1), annessa al citato D.P.R., relativo a "prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continuativa a radiazione ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali", concessa ai militari in questione dal decreto interministeriale 2RA/59 del 10.03.1979, e corrisposta all'indicato personale militare da tale data sino al 31 dicembre 1999.

Infatti, con atto dispositivo n. 183 del 21 luglio 2000, comunicato al personale interessato in pari data, il Comandante il 3 Gruppo Manutenzione TLC presso l'aeroporto di Roma-Ciampino rappresentava "che a seguito di un riesame delle lavorazioni complessivamente effettuate presso i laboratori e gli uffici di sede, in considerazione della inesistenza presso il 3 GMT di apparati che possano emettere radiazioni ionizzanti, con Atto Dispositivo n. 183 del 21.07.2000 è stata disposta la conferma della sospensione del pagamento dell'indennità di rischio "Radiazioni Ionizzanti" (codice 111,1) dal 1 Gennaio 2000".

Con raccomanda ar del 31 luglio 2008 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della indicata indennità a decorrere dal mese di febbraio 2000, rappresentando la illegittimità della revoca, in uno con il fatto di essere stati assegnati a servizi pregiudizievoli per la incolumità della salute a cagione della esistenza nella sede di servizio di apparecchi ionizzanti.

La p.a., in data 11 agosto 2008, in riscontro alla istanza avanzata dai ricorrenti, ha confermato la legittimità del provvedimento contestato proprio perché, in ragione della utilizzazione di nuove tecnologie, erano stati sostituiti tutti gli apparecchi che emettevano radiazioni ionizzanti.

Con nota del 2 dicembre 2008, il Servizio di Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico ha confermato la legittimità dei provvedimenti di sospensione dell'emolumento.

Con successiva raccomandata a.r. del 23 luglio 2013 i ricorrenti reiteravano la richiesta già avanzata.

La p.a. non riscontrava l'istanza.

Pertanto i ricorrenti hanno reagito con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, insistendo nel reclamare la indicata indennità perché, a loro dire, ancora sottoposti ai pregiudizi fisici connessi alle radiazioni iodizzanti, ovvero agli altri pregiudizi fisici connessi alla ubicazione della sede di servizio in prossimità della pista dell'aeroporto.

Inoltre, gli stessi hanno rilevato e contestato che il terzo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975, prevede che "Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di variazione", attività elusa dalla p.a., per cui emerge palese che il provvedimento contestato è viziato per violazione della normativa vigente.

Alla udienza del giorno 15 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio intende scrutinare le censure avanzate dai ricorrenti ed afferenti agli altri fattori di rischio connessi al servizio espletato ( segnatamente ai rumori ed alle polveri conseguenti al decollo e all'atterraggio degli aerei).

Di tale nocumento, però, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova obiettiva, se non alcuni articoli di stampa ed i rilievi che, in data 8 ottobre 2004, il Comando del 3 Gruppo Manutenzioni ha trasmesso al 31 Stormo per realizzare le barriere antirumore.

Pertanto la censura non può essere favorevolmente valutata, atteso che i militari ricorrenti non hanno fornito alcuna prova che il pregiudizio lamentato abbia comportato danni fisici ai predetti.

In altre parole su tale ultimo aspetto le parti ricorrenti non hanno fornito alcuna obiettiva documentazione, né risultano agli atti gli accertamenti svolti dall'Ente sanitario deputato, né infine le indicate parti hanno provato la natura e l'entità del pregiudizio fisico da collocare causalmente alla esposizione di rumori e delle polveri oltre la soglia consentita.

Con riferimento alla censura principale il Collegio osserva.

L'amministrazione, con determinazione n. 203, assunta il giorno 21 luglio 2000 ( confermata il 2 dicembre 2008), ha sospeso/revocato la erogazione dell'indicato beneficio a far data dal 1 gennaio 2000 perché ha rilevato che non sussistessero le condizioni per elargire l'indicata indennità, atteso che tutti i macchinari, causa prima ed esclusiva, della esposizione dei militari alle radiazioni ionizzanti, erano stati sostituiti già al momento della revoca della indennità per cui è causa.

In altri termini, per l'amministrazione era venuta meno la condizione principale ed esclusiva per l'attribuzione della indennità in questione che richiede, a mente del DPR citato:" Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali".

I ricorrenti, avverso tale determinazione, hanno reagito solo nel 2008 attraverso la partecipazione alla p.a. di una raccomandata con la quale contestavano il predetto provvedimento amministrativo.

E' quindi, preliminare ed essenziale scrutinare la natura della reclamata indennità.

In primo luogo la stessa non può costituire parte integrante del trattamento economico previsto per i militari, proprio perché la stessa, a mente dell'art. 10 del DPR citato, è corrisposta solo previa apposita attestazione che certifichi :" gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità".

Ne consegue che l'indicata indennità non ha natura retributiva e costituisce un beneficio correlato all'effettiva prestazione dell'attività da parte del militare.

Pertanto la stessa ha esclusiva natura compensativa dei singolari nocumenti conseguenti alle lavorazioni con macchinari che comportano una esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali, per cui essa è e rimane un beneficio correlato all'effettiva prestazione comandata.

Ora è agevole rilevare che l'indicato beneficio economico, proprio perché non costituisce una indennità sostitutiva per tutte le ragioni sopra riportate, non può assumere la connotazione di diritto soggettivo.

D'altra parte, la modifica delle condizioni originarie per la sua erogazioni, come avvenuto nel caso di specie, esclude che la stessa possa costituire un diritto incondizionato della parte ricorrente.

Infatti, nel caso di specie la p.a. ha affermato, come già rappresentato, che i macchinari, cui era collegata la esposizione alle radiazioni iodizzanti dei militari, erano stati tutti sostituiti, così che nessun pregiudizio fisico connesso alla reclamata indennità poteva essere giustificato.

Pertanto la determinazione autoritativa della p.a. ha inciso in modo essenziale sull'istituto, per cui la questione sottoposta al giudizio del Collegio, invero, avrebbe dovuto investire, non già l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla reclamata indennità, in questo caso inesistente, ma direttamente ed immediatamente il provvedimento di secondo grado assunto dalla p.a. che, in buona sostanza, ha revocato il reclamato beneficio.

Quindi, la reazione dei ricorrenti doveva attingere tale provvedimento, sia con riferimento al merito della revoca che alla lamentata violazione procedurale, nei previsti termini decadenziali.

Ne consegue che, anche volendo ritenere la reiterazione dell'originario provvedimento, una attività di nuovo riesame e non meramente confermativa, il ricorso doveva essere avanzato entro sessanta giorni dal 3 dicembre 2008, ovvero nel termine previsto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I ricorrenti, di contro, hanno reagito con la partecipazione del ricorso giurisdizionale solo in data 27 novembre 2013, ossia oltre il termine normativamente previsto.

In altre parole, la p.a., attraverso il provvedimento amministrativo in atti, ha statuito il venir meno delle condizioni previste dalla norma per la concessione della reclamata indennità.

Ebbene è avverso tale determinazione che dovevano essere avanzati i rilievi espressi con il gravame oggetto del presente scrutinio, proprio perché la p.a. ha cassato autoritativamente la indicata indennità e, quindi, i ricorrenti, non possono, né potevano vantare una posizione di diritto soggettivo rispetto alla previsione regolamentare.

La revisione da parte della p.a. dei presupposti afferenti alla stessa esistenza della reclamata indennità attraverso un provvedimento amministrativo comporta, comunque ed a prescindere dalla sua obiettiva illegittimità, la eliminazione dell'indennità in questione dal mondo giuridico, sicchè è solo avverso tale determinazione che la parte, asseritamente pregiudicata, doveva reagire nel previsto termine decadenziale.

Ne consegue che, sotto tale profilo, il ricorso è tardivo, mentre deve essere disatteso, per i motivi sopra riportati, il chiesto accertamento del diritto alla percezione della indennità per cui è causa.

Nulla per le spese non avendo l'avvocatura erariale svolto alcuna difesa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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