Natura del termine di dieci giorni per la notificazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti di un militare
Consiglio di Stato sez. IV, 23/03/2020, n.2034
Conferma TAR Toscana, sez. I, n. 148 del 2017
Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 21, d.P.R. n. 737 del 1981 per la notificazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti di un militare ha - in difetto di espressa qualificazione in termini di perentorietà - natura meramente ordinatoria; tale termine non ha efficacia costitutiva o perfezionativa del provvedimento di destituzione, il quale è valido ed efficace a prescindere dalla sua comunicazione all'interessato; la comunicazione può, dunque, legittimamente avvenire successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni indicato dalla norma, senza che ciò comporti l'invalidità o l'illegittimità dell'atto adottato; d'altro canto, fino alla comunicazione di quest'atto, nessun effetto giuridico sfavorevole si produce nella sfera del destinatario, per il quale il termine di impugnazione decorre pur sempre dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.
05-06-2020 08:00
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