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Sentenza

Nei giudizi di avanzamento a scelta dei militari, la scelta degli ufficiali meri...
Nei giudizi di avanzamento a scelta dei militari, la scelta degli ufficiali meritevoli di accedere agli alti gradi della gerarchia militare riposa su valutazione frutto di discrezionalità tecnica; conseguentemente il sindacato di legittimità obbedisce ai criteri che conformano e circoscrivono il giudizio d'impugnazione delle relative valutazioni, canonizzati da consolidata giurisprudenza entro lo spettro dei vizi d'illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 07/10/2020, n. 10117
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza Gondar, n. 22;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di Maggiore per l'anno 2009, notificatogli in data 4 giugno 2009 con nota del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali n. 158253/09 datata 11 maggio 2009, in esito al quale è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro, in quanto collocatosi al -OMISSIS- posto in graduatoria, con il punteggio di -OMISSIS-/30 (verbale redatto dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento in data 26 febbraio 2009);

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi per le parti i difensori delle parti come specificato verbale d'udienza;
Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Capitano (ora Tenente colonnello) della Guardia di Finanza -OMISSIS- ha agito per l'annullamento del giudizio di avanzamento in epigrafe indicato riferito all'avanzamento al grado di maggiore per l'anno 2009, in esito al quale è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro, stante la collocazione al -OMISSIS- posto della graduatoria, con il punteggio di -OMISSIS-/30.

La difesa del ricorrente, previa sintetica illustrazione della disciplina normativa in materia con precipuo riferimento agli elementi che devono essere considerati dalla Commissione nella valutazione per l'avanzamento in carriera degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, ha rilevato che, in esito all'attività valutativa in contestazione, sono stati attribuiti all'allora Cap. -OMISSIS- punteggi riferiti alle qualità morali, di carattere e fisiche, alle qualità professionali, alle doti intellettuali e di cultura ed all'attitudine ad assumere incarichi del grado superiore che sommati tra loro hanno determinato l'attribuzione di un punteggio complessivo di -OMISSIS- e, conseguentemente, di un punteggio di merito pari a -OMISSIS-, precludendo l'iscrizione in quadro di avanzamento per l'anno 2009, stante la collocazione in graduatoria al -OMISSIS- posto.

Con unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente ha censurato l'illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione ordinaria di avanzamento, in quanto irragionevole e del tutto incongrua, tenuto conto, in particolare, della circostanza che: a) relativamente alle qualità morali, di carattere e fisiche (area "A") il ricorrente ha ottenuto in tutte le note caratteristiche valutazioni apicali, senza che si siano registrate flessioni negli anni precedenti; b) le qualità professionali dimostrate durante la carriera ed emergenti dalla documentazione in atti attestano un'azione di comando e di servizio "determinata e costante" oltre che "approfondita e vasta", da apprezzare alla luce della complessità degli incarichi ricoperti, avendo, peraltro il ricorrente ottenuto il riconoscimento di varie ricompense morali e, segnatamente, un encomio solenne e tre encomi semplici, oltre a due decorazioni per il servizio reso in ambito NATO ed in Afghanistan; c) del pari, le doti intellettuali e di cultura sono attestate da una valutazione, nelle relative schede, altamente positiva, con un giudizio finale di eccellenza costantemente riportato negli ultimi anni, venendo in evidenza lo svolgimento di incarichi di particolare rilevanza, essendo il ricorrente, peraltro, l'unico tra gli ufficiali valutati ad avere un precedente di servizio all'estero, profilo, questo, che, ove adeguatamente considerato, avrebbe comportato la sicura attribuzione di un punteggio maggiore.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame, rilevando la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i parigrado promossi nell'ambito della procedura di avanzamento impugnata e concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Successivamente la difesa del ricorrente ha prodotto ulteriori memorie e documenti, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni già articolate.

All'udienza del 25 settembre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate, non rendendosi, dunque, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr., ex multis, Cons. St., n. 160 del 2013; A.P. n. 5 del 2015) nei confronti di tutti gli ufficiali parigrado del ricorrente, promossi nell'ambito della procedura di avanzamento impugnata.

2. Il Collegio evidenzia preliminarmente che va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale "il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal Giudice della legittimità solo nel caso in cui l'interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall'esame della documentazione caratteristica risulta con assoluta immediatezza l'incoerenza della valutazione della commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera dell'ufficiale" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n.4236; Id., sez. IV, 20 dicembre 2002, n.7241).

2.1. Non è, dunque, in discussione l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere discrezionale, i cui limiti ineriscono alle valutazioni di merito, restando la cognizione dei fatti elemento indefettibile del giudizio al fine di verificare, entro il perimetro del dedotto, se il potere attribuito all'autorità sia stato legittimamente esercitato, ferma la preclusione di un apprezzamento istituzionalmente demandato alla commissione di avanzamento.

2.2. La scelta degli ufficiali meritevoli di accedere agli alti gradi della gerarchia militare riposa, infatti, su valutazione frutto di discrezionalità tecnica; conseguentemente il sindacato di legittimità obbedisce ai criteri che conformano e circoscrivono il giudizio d'impugnazione delle relative valutazioni, canonizzati da consolidata giurisprudenza entro lo spettro dei vizi d'illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

3. Nella documentazione versata in atti trova oggettivo riscontro l'assenza di un profilo curriculare connotato da livelli di eccezionalità tali da rendere manifestamente inadeguato, in senso assoluto, il punteggio attribuito al ricorrente dalla commissione di avanzamento (cfr., Cons. Stato, Sez. III, parere n.3888/2008 reso nell'adunanza del 10 febbraio 2009).

3.1. Come chiarito dalla consolidata ed univoca giurisprudenza, la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone innanzitutto una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento. Di conseguenza, sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015; id. 15 ottobre 2019, n. 7021).

3.2. La stessa giurisprudenza ha anche sottolineato che la commissione di avanzamento è comunque chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati. Pertanto, l'amplissima discrezionalità nell'analisi dei profili concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti ma attraverso una "sfumata" analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati. Segue da ciò che l'invocata importanza degli incarichi rivestiti costituisce l'espressione di un'indagine di merito riservata alla commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità.

3.3. Non è in contestazione che il ricorrente ha conseguito la valutazione di "eccellente" dopo quattro anni dall'immissione in servizio, con le prime attestazioni di apprezzamento espresse solo dopo sette anni, sicché, sebbene sia emerso un progressivo miglioramento nel tempo rispetto ai primi giudizi che hanno evidenziato qualità "normali" ("normale costanza e perseveranza", "media preparazione tecnico- professionale", "sufficiente motivazione" e "rendimento normale", con collocazione nella graduatoria finale di accademia al 64 posto su 66), non consta dalle obiettive evidenze in atti quel profilo di particolare ed eminente pregio, connotato nei termini sopra chiariti, da inficiare gli atti gravati e ciò anche tenuto conto dell'oggetto dell'avanzamento in contestazione, riferito al grado di maggiore per l'anno 2009.

3.4. Aggiungasi che le aggettivazioni interne non apicali o le flessioni registrate in alcuni giudizi analitici costituiscono ipso facto elementi che da soli valgono ad escludere la palese incongruenza tra il punteggio ed i precedenti di carriera del militare; al riguardo, merita di essere evidenziato che, come pertinentemente rilevato dall'amministrazione, cinque delle sei complessive revisioni in pejus si riscontrano nella scheda valutativa riferita al periodo 31 agosto 2006- 26 marzo 2007 (con precipuo riguardo alle voci capacità amministrativa, cura del materiale, atteggiamento verso i colleghi, atteggiamento verso gli inferiori ed atteggiamento verso i cittadini nei rapporti di servizio) e, dunque, inerente all'anno precedente alla valutazione in contestazione e proprio in uno degli incarichi particolarmente valorizzati dalla difesa del ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Né al fine di escludere l'incidenza delle predette flessioni può essere riconnesso rilievo, ai fini in argomento, alla differente valutazione espressa dal revisore in relazione a talune delle voci che vengono in considerazione (il riferimento è alla scheda valutativa per il periodo 31 agosto 2006 - 26 marzo 2007), e ciò sia in quanto tale evidenza invece di smentire conferma l'assenza di una pienezza ed univocità della positività degli elementi addotti a sostegno del ricorso, sia in quanto non constano in ogni caso giudizi costantemente ottimi e con le massime aggettivazioni delle voci interne.

L'apicalità rivendicata dal ricorrente non è, dunque, supportata dai riscontri documentali.

3.5. Si osserva, inoltre, che, nel sindacato di legittimità, il giudice amministrativo non è abilitato ad effettuare valutazioni in merito all'importanza delle singole funzioni svolte dai diversi scrutinati ed ai connessi periodi di comando, trattandosi oltretutto di apprezzamenti di valore rimessi alla competenza esclusiva della Commissione (cfr., Cons. Stato, sez.IV, nn.3767/2008, n.3293/2007, n.5313/2006).

Il giudizio operato dalla Commissione superiore - va ancora una volta sottolineato - è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.

Nel giudizio di avanzamento deve, inoltre, evidenziarsi come, per la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, spetti alla commissione di apprezzare se gli stessi sono riferibili ad occasionali episodi nella carriera dell'ufficiale o se, invece, per il loro contenuto e per le ragioni che ne determinarono l'attribuzione, tali encomi, essendo stati distribuiti in modo uniforme in tutto l'arco della carriera, possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 400). Tali connotazioni non emergono nella fattispecie, a prescindere dalla ben maggiore consistenza delle ricompense conseguite dagli altri parigrado, come da schede valutative prodotte in atti dalla difesa di parte ricorrente (cfr. allegazioni in data 19 giugno 2020). E, invero, le ricompense di ordine morale conferite al ricorrente non risultano armonicamente distribuite lungo l'intero arco di carriera, non potendosi, comunque, desumere dalle stesse una eccezionalità del profilo complessivo dell'ufficiale tale da palesare la sussistenza dei vizi dedotti avverso il giudizio espresso dalla commissione.

3.6. Deve convenirsi con la difesa dell'amministrazione, inoltre, quanto alla insussistenza di un criterio preferenziale insito nello svolgimento di incarichi internazionali ovvero interforze e ciò sia in quanto un simile criterio non è fissato dalla disciplina normativa di riferimento sia in quanto la valutazione degli incarichi svolti è da correlare alla corrispondenza con i compiti e le funzioni di istituto in piena coerenza con la preordinazione della stessa procedura a consentire l'accesso ai più elevati gradi della carriera nel Corpo della Guardia di Finanza, agli ufficiali che abbiano dato prova, attraverso i risultati conseguiti, di conoscere, saper guidare e gestire al meglio, con versatilità di impiego, i variegati ambiti in cui si articolano le attribuzioni dell'istituzione alla quale appartengono.

In sostanza, il giudizio di avanzamento di cui è causa non appare con macroscopica evidenza contraddittorio o illogico, non potendosi comunque risolvere in un mera risultanza aritmetica degli elementi considerati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3297/2019).

4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato in quanto infondato.

5. La risalenza del giudizio e le peculiarità della vicenda, come emergenti dalla documentazione in atti, giustificano, nondimeno, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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