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Sentenza

Note caratteristiche....
Note caratteristiche.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 04-10-2019) 28-11-2019, n. 13634
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1829 del 2010, proposto da A.Z., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia (cod. fisc.: (...)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Stato Maggiore Aeronautica Militare, in persona del Capo di Stato Maggiore pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della Scheda Valutativa per Ufficiali (nr. 39 del libretto personale - notificata il 18.12.2009), redatta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 09.10.2008 al 08.10.2009, segnatamente nella parte in cui ciascuna Voce ha subito una svalutazione in pejus e nella parte III (qualità professionali) in cui ciascuna voce valutativa ha subito una valutazione in pejus nonché nel punto R.I. 27, dove il "Rendimento" é stato giudicato "molto buono", nelle parte del Giudizio del Compilatore in cui é indicato che "ha dimostrato di possedere buone doti complessive", nelle parti del Giudizio del 1 Revisore in cui é indicato che e "in possesso di buone qualità morali e di carattere", che è "riuscito a fomire un rendimento molto buono" e "Deve impegnarsi per sviluppare le qualità professionali al fine di fornire un migliore rendimento", nella pane del Giudizio complessivo finale in cui e indicato "La esorto a sviluppare maggiormente le qualità professionali", nella parte in cui é stata attribuita la qualifica finale "Superiore alla media".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore Aeronautica Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 4 ottobre 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Maggiore dell'Aeronautica Militare, premetteva che si era sempre distinto per la sua efficienza e dedizione al servizio e che era stato ritenuto meritevole di essere impiegato, fin dal 2002, presso il Consiglio Superiore delle Forze Armate, con mansioni di Ufficiale Addetto agli Affari Consiliari e come tale valutato "Eccellente" per il periodo novembre 2002 - novembre 2003 (come attestato nella Scheda Valutativa nr. 29).
Esponeva che, anche nel corso del servizio prestato nel periodo dicembre 2003 - marzo 2004 in Teatro operativo in Kosovo, nell'ambito dell'Operazione "Joint Guardian", con mansioni di Capo della 1^ Sezione del Gruppo Difesa del 1 Raggruppamento Operativo Aeronautica, aveva confermato le sue ottime doti personali e professionali, riportando la qualifica di "Eccellente" o equivalente (come attestato nei rapporti informativi nr. 31 e nr. 32).
Aggiungeva che, anche con riferimento al periodo marzo 2004 - ottobre 2007, in cui era stato nuovamente impiegato presso il Consiglio Superiore delle Forze Armate con mansioni di Ufficiale Addetto agli Affari Consiliari, aveva conseguito la valutazione di "Eccellente" (cfr. Schede Valutative m. 33, nr.34, nr. 35 e nr. 36) e che, successivamente, gli era stato tributato un encomio per le sue eccellenti qualità professionali ed il suo eccellente impegno nel servizio.
Lamentava che, successivamente, dopo aver denunciato all'Autorità Giudiziaria un clandestino accesso in luogo militare, in contrasto con l'orientamento del suo diretto superiore gerarchico, con conseguente compromissione dei rapporti, aveva subito una variazione in peius dei giudizi, riveniente dalla Scheda Valutativa nr. 37 (redatta per il periodo dal 01.11.2007 al 08.09.2008 a seguito di un improvviso trasferimento ad altra sede), con attribuzione del giudizio "Superiore alla media", certamente sminuitivi delle reali capacità e rendimento del valutando.
Evidenziava che, a seguito dell'assegnazione presso il Comando Logistico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, nel periodo dal 09.10.2008 al 08.1 0.2009, relativo alla Scheda Valutativa impugnata, era stato ritenuto in grado di svolgere le mansioni di Capo Servizi Logistici e Tecnico-Logistici dell'Air Task Group "Falco" nell'Operazione "Gran Sasso" presso l'aeroporto di Preturo ed aveva frequentato con successo il "Nato Logistics Corse" presso la Nato School di Oberammergau (Germania).
A sostegno del presente ricorso, deduceva, in sostanza, l'illeqittimità dell'abbassamento della qualifica finale e delle voci interne, evidenziando altresì la discrasia rispetto alla qualifica ed alle valutazioni più lusinghiere riportate nel periodi precedenti, in assenza di alcun richiamo e/o di esortazioni ad operare meglio.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto formale depositato in data 24.5.2010, si costituiva l'intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso e, con memoria depositata in data 28.10,2010, svolgeva le proprie deduzioni difensive.
Con memoria depositata in data 13.9.2019, il ricorrente replicava alle deduzioni svolte ex adverso.
Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del 4 ottobre 2019, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1.Va preliminarmente evidenziato che i giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono manifestazioni di discrezionalità tecnica, in quanto esprimono una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e, quindi, possono essere sindacati in via di legittimità, soltanto se si appalesano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti, che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI: sent. 8 aprile 2016, n. 1402, 2 aprile 2012, n. 1938; Cons. Stato, Sez. IV; 7 giugno 2011, n. 3439, 26 marzo 2010, n. 1776, 7 giugno 2011, n. 3439, 12 maggio 2011, n. 2877, 9 marzo 2011, n. 1519).
A tale ampia discrezionalità valutativa, si riconnette, poi, l'ulteriore corollario per cui i giudizi analitici e quello complessivo, formulati di anno in anno, sono autonomi, in considerazione del servizio reso nel periodo specifico, delle variabili esigenze dell'amministrazione stessa nonchè delle diverse autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico, secondo la progressione della carriera del militare (conf.: Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4076; T.R.G.A. - Trento 26 febbraio 2014, n. 61; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 16 novembre 2012, n. 423).
Invero, le valutazioni dei superiori derivano dalla conoscenza personale del militare, dall'apprezzamento di tutte le attività condotte per la risoluzione dei problemi, dal modo di proporsi ed interfacciarsi con i superiori ed i colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali e gestionali/organizzative dimostrate nel periodo considerato.
Pertanto, l'attribuzione di espressioni utilizzate per la valutazione delle singole qualità del valutando costituisce il risultato di osservazioni fattuali e considerazioni che le autorità preposte a tale compito hanno effettuato in relazione al comportamento professionale tenuto dall'interessato nel periodo esaminato, con assoluta obiettività ed imparzialità nell'apprezzamento di tutti gli elemento che hanno influito sull'attività del dipendente.
In sintesi, il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, per cui non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò, soprattutto, con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (conf.: Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190M 18 novembre 2014, n. 11517).
Ne consegue che i giudizi analitici e quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (ex plurimis: Cons. Stato, III, 14 febbraio 2011, n. 2780; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).
2. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, non emergono elementi tali da far ritenere che gli atti impugnati siano il frutto di un distorto esercizio del potere da parte dei valutatori.
Invero, la scheda de qua si conclude con l'attribuzione della qualifica finale "superiore alla media", riservata al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento, pur avendo ripotato qualche piccola lacuna da un punto di vista organizzativo e gestionale.
Pertanto, l'interessato, pur avendo raggiunto gli stessi indici di merito delle precedenti valutazioni da un punto di vista professionale, ha palesato una inconsapevole minima anarchia nei processi decisionali e le autorità valutatrici non hanno potuto ignorare tale circostanza.
In particolare, nella specie, vengono indicate alcune piccole mende professionali e caratteriali del ricorrente, che hanno comportato la flessione della Voce analitica relative al "rendimento", sulla quale le autorità valutatrici hanno espresso pareri non difformi.
In merito, le stesse riferiscono che il ricorrente è stato qualche volta esortato delle autorità intervenute nella valutazione, al fine di profondere un maggiore impegno ed un più significativo contributo (relazione del 15.6.2010 a firma del ten. Col. Fontana, depositata dalla P.A. in data 21.10.2010).
Ne consegue che la qualifica finale di "superiore alla media" non appare inficiata da elementi di illogicità né da mancanza di obiettività ed appare non distonica rispetto ad una equilibrata valutazione di tutte le qualità manifestate durante il servizio nel periodo in questione.
3. Per le suesposte ragioni il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
4.Nondimeno, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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