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Sentenza

Proscioglimento dalla ferma breve per perdita permanente dell'idoneità fisico-ps...
Proscioglimento dalla ferma breve per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento e collocamento in congedo illimitato.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 21-04-2020) 08-07-2020, n. 4382


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 39,

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020, il consigliere Francesco Frigida;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa ha disposto il "proscioglimento dalla ferma breve per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento e collocamento in congedo illimitato" e della presupposta nota prot. -OMISSIS-, con cui è stata comunicata "la proposta di proscioglimento dalla ferma breve per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico".

Con successivi motivi aggiunti, l'interessato ha impugnato:

a) la nota prot. -OMISSIS-, con cui la commissione medica di appello, in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, ha redatto una relazione tecnica documentata con espressa conferma del giudizio di inidoneità al servizio di leva del ricorrente;

b) il verbale mod. -OMISSIS-, con cui la commissione medica di appello ha giudicato il ricorrente non idoneo al servizio militare;

c) il verbale del colloquio psicologico clinico del -OMISSIS-

d) il verbale della visita psichiatrica del-OMISSIS-

e) la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui la commissione medica di appello si è espressa nel senso dell'applicabilità al caso di specie dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 215 del 2001.

Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l'impugnata sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-(erroneamente indicata nel ricorso in appello con il numero 6139), il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.000.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 26/27 aprile 2010 e in data 13 maggio 2010 - la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.

4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 21 aprile 2020.

6. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

7. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha insistito su un'inesistenza o nullità del provvedimento, poiché, mentre, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 215 del 2001 (applicabile ratione temporis al caso de quo), la Direzione generale per il personale militare è competente ad adottare questa tipologia di provvedimento, nel caso di specie, non sarebbe chiaro chi abbia assunto l'atto.

Il motivo è strumentale e infondato, in quanto dalla documentazione in atti emerge, senza alcun dubbio, che il provvedimento in questione è stato assunto dalla Direzione generale per il personale militare. Segnatamente alla parte privata è stata notificata una riproduzione del provvedimento originale (che era a disposizione dell'interessato, come attestato nella nota stessa).

8. Tramite il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, l'appellante ha dedotto un difetto assoluto di motivazione e una carenza istruttoria; in particolare, a suo avviso, un unico episodio di assunzione, che non avrebbe dato luogo ad alcun disturbo, non potrebbe giustificare il proscioglimento dalla ferma breve.

In proposito si rileva che il provvedimento è stato adottato ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 215 del 2001, per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica, legata alla diagnosi "obiettività psichiatrica attuale negativa. In documentato ed accertato pregresso uso di sostanze oppiacee". Orbene, come correttamente affermato dal T.a.r. questa causa di esclusione indicata è espressamente prevista dalla Voce 5 della Direttiva tecnica di cui al D.M. del 5 dicembre 2005.

Pertanto non vi è alcuna sproporzionalità tra fatto e sanzione sindacabile dal giudice amministrativo, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, le valutazioni medico-legali contenute nelle direttive tecnico-sanitarie in base alle quali l'Amministrazione dispone il proscioglimento dalla ferma militare volontaria di un soggetto fisicamente inidoneo non sono censurabili in sede di legittimità dal giudice amministrativo, salvo il caso di manifesta abnormità (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 ottobre 2007, n. 5358).

Va peraltro precisato che per la giurisprudenza amministrativa non si richiede, ai fini del proscioglimento dalla ferma, una situazione di particolare frequenza o gravità dell'assunzione di sostanze psicotrope, in quanto il quadro ordinamentale dà rilievo, ai fini del reclutamento nel corpo militare, all'assenza di evidenze circa l'assunzione di alcool o droghe (cfr. Consiglio Stato, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2011, n. 6600; Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 11 ottobre 2007, n. 5358). Circa il profilo della gravità della condotta, che come detto non è rilevante ai fini del proscioglimento della ferma militare volontaria nell'ipotesi di assunzione di sostanze stupefacenti, si evidenzia, ad abundantiam e per completezza, che dalla documentazione in atti emerge che l'appellante è risultato positivo, sia in sede di analisi che di controanalisi, a uno stupefacente oppiaceo e, quindi, di notevole impatto psicotropo.

Ad avviso dell'appellante, l'Amministrazione e il T.a.r. non avrebbero altresì tenuto in considerazione la circostanza che in sede di colloquio psicologico l'interessato è risultato lucido e collaborativo e che comunque non è emersa alcuna tossicofilia.

Al riguardo il Collegio osserva che la causa di esclusione per assunzione di sostanza oppiacee è di per sé normativamente idonea a fondare il proscioglimento dalla ferma breve, a prescindere dall'emersione di problematiche cliniche di tipo psicologico o psichiatrico.

9. Attraverso il quarto motivo, l'appellante ha affermato che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non vi sono riferimenti alle osservazioni presentate dalla parte privata e inoltre sarebbero stati violati gli articoli 3 e 10 della L. n. 241 del 1990.

Tale motivo è infondato, atteso che nel provvedimento, sostanzialmente vincolato, non risultano carenze motivazionali. In ogni caso, attesa nel caso di specie l'assenza di elementi idonei a legittimare un sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali operate dall'Amministrazione, l'eventuale violazione delle garanzie partecipative dell'interessato non determina un vizio invalidante, emergendo che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990.

10. In conclusione l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

11. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4198 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell'appellante.

Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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