Sottocapo di Prima classe condannato per furto militare pluriaggravato e di abbandono di posto aggravato ad otto mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-02-2020) 30-03-2020, n. 10817
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -
Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE MILITARE d'APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UFILUGELLI Francesco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
dato atto dell'assenza del difensore.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Verona con la quale V.D., Sottocapo di Prima classe della (OMISSIS), veniva giudicato responsabile dei delitti di furto militare pluriaggravato (art. 47 c.p., comma 1, n. 2, e n. 3, art. 58 c.p., art. 230 c.p., commi 1 e 2 mil. pace) e di abbandono di posto aggravato (art. 47 c.p., comma 1, n. 2, art. 120 c.p. mil. pace), venendo condannato, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., alla pena di otto mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra indicati delitti sulla base degli elementi acquisiti dalla polizia militare che ha operato direttamente sul posto sorprendendo l'imputato mentre, nel cuore della notte e dopo aver abbandonato la nave ove prestava servizio come sottufficiale di ispezione, era intento a travasare nel serbatoio del proprio autoveicolo due taniche di gasolio contenenti circa 40 litri di carburante che aveva portato seco scendendo dalla nave, occultandole all'interno di un sacco dell'immondizia.
Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i suddetti delitti valorizzando, oltre all'accertamento svolto nell'immediatezza dalla polizia militare, che osservava quanto sopra riportato, anche le risultanze di altre dichiarazioni testimoniali sulla base delle quali si è ritenuto altamente probabile che il carburante fosse stato sottratto dal serbatoio di servizio della nave, poi ripianato mediante l'attivazione della pompa collocata nel serbatoio principale, cosicchè nel primo non è risultato alcun ammanco, mentre nel secondo non è possibile accertare la sottrazione di soli 40 litri di carburante in ragione delle notevolissime dimensioni del contenitore (destinato ad alimentare i motori della nave) e delle capacità di misurazione degli strumenti disponibili.
2. Ricorre V.D., a mezzo del difensore avv. Edoardo Truppa, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per il reato di furto, non sussistendo affatto la flagranza di reato, mancando invece la prova della sottrazione del carburante e la sua appartenenza all'amministrazione militare, essendo l'imputato stato unicamente visto nell'atto di travasare due taniche di gasolio (di sua proprietà perchè ricevute in dono) all'interno della propria autovettura.
Del resto, è assolutamente congetturale la motivazione che ipotizza il furto del carburante ai danni del serbatoio di servizio della navei dove esiste un livello di controllo molto preciso sicchè sarebbe risultato certamente l'ammanco, mentre è rimasta non dimostrata l'ipotizzata azione di ripianamento per mezzo di una pompa che convoglia in questo serbatoio quello conservato nel serbatoio principale della nave, fermo restando che l'azionamento di tale pompa sarebbe stato avvertito dagli altri militari perchè estremamente rumorosa.
Del resto, anche con riguardo al reato di abbandono di posto la motivazione è insufficiente poichè le consegne attribuite all'imputato prevedevano l'effettuazione di continue ronde e giri d'ispezione che non sono affatto pregiudicati dall'essersi il medesimo recato nell'adiacente banchina di ormeggio dalla quale l'imputato poteva perlustrare la parte esterna dello scafo, avendo unicamente ricevuto l'indicazione di massima di permanere in coperta.
Infine, è contraddittoria e illogica la motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per l'esiguo valore del bene sottratto, la non abitualità del comportamento e l'ineccepibile stato di servizio del militare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte.
1.1. E' bene chiarire, visto che il ricorso non contesta la ricostruzione dei fatti concordemente operata dai giudici di merito, che i militari operanti hanno osservato l'imputato discendere, nel cuore della notte, dalla nave portando con sè un grosso contenitore all'interno del quale erano occultate due taniche di carburante con all'interno 40 litri di gasolio che provvedeva a versare nel serbatoio dell'autovettura parcheggiata nei pressi della banchina di ormeggio della nave militare.
In sede d'interrogatorio l'imputato ha dichiarato che il carburante gli era stato donato due giorni prima da un ignoto camionista al quale aveva prestato aiuto lungo la pubblica via e che aveva provveduto a caricare le taniche sulla propria Jeep, salvo poi, una volta giunto all'arsenale militare per prendere servizio, trasferirle, occultate all'interno di un sacco dell'immondizia, a bordo della nave dalla quale, il giorno dei fatti, ne trasferiva il contenuto all'interno del serbatoio del proprio veicolo.
2. E' infondato il motivo di ricorso sulla responsabilità per il furto del carburante perchè, in disparte l'incomprensibile doglianza in tema di flagranza, le doglianze difensive non sono idonee a superare le logiche e coerenti argomentazioni della sentenza impugnata che, in ragione delle specifiche modalità del fatto (compiuto in tempo di notte; al riparo di sguardi indiscreti; mediante l'occultamento delle taniche all'interno di un anonimo sacco dell'immondizia) e delle obiettive risultanze (l'imputato stava scendendo dalla nave portando con sè del carburante dello stesso tipo di quello ivi custodito), ha affermato la responsabilità dell'imputato.
Sono state logicamente giudicate incredibili le dichiarazioni rese dall'imputato circa le modalità attraverso le quali sarebbe venuto in possesso del carburante, risultando illogico che, una volta caricate le taniche a bordo del veicolo nel serbatoio del quale il carburante avrebbe dovuto essere versato, l'imputato abbia deciso, peraltro con notevole fatica fisica e concreto rischio per la propria persona e per la nave militare, di portarle a bordo ove mantenerle per circa due giorni occultate alla vista dei commilitoni, essendo invece francamente più ragionevole attendersi, secondo il metro di giudizio dell'id quod prelumque accidit, la conservazione delle taniche sul veicolo ovvero l'immediato riversamento del loro contenuto nel serbatoio dello stesso.
2.1. Il motivo di ricorso è, del resto, infondato perchè la Corte militare d'appello ha evidenziato che l'imputato, allo scopo di cancellare le tracce del reato, aveva la concreta possibilità, una volta sottratto il carburante dal serbatoio di servizio, di ripianarlo mediante l'agevole attivazione del sistema di pompaggio del carburante dal serbatoio principale a quello di servizio, come hanno dichiarato i testimoni, anche perchè, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il rumore generato dalla pompa installata a tale scopo, pur essendo percepibile, non era tale da attirare l'attenzione degli altri militari perchè rientrante nella normale operatività della nave.
3. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la responsabilità per il delitto di abbandono di posto perchè, a fronte della chiara e logica motivazione che evidenzia come l'ordine di servizio imponesse di perlustrare la coperta della nave, deduce infondatamente che tale attività poteva essere svolta anche dalla banchina di ormeggio dalla quale, come lo stesso ricorso ammette, possono però soltanto essere verificate le murate dello scafo sulle quali, del resto, non possono trovarsi persone, restando affidata alla complessiva sicurezza della struttura militare la vigilanza della banchina sulla quale si trovava ingiustificatamente il ricorrente, mentre non è stata svolta la vigilanza attiva della coperta del mezzo navale che era stata affidata alla responsabilità dell'imputato.
4. E' inammissibile il motivo di ricorso che riguarda l'art. 131-bis c.p., astrattamente applicabile anche ai reati militari (Sez. 1, n. 30694 del 05/06/2017, Corda, Rv. 270845), perchè deduce genericamente alcuni elementi (stato di servizio; assenza di precedenti penali; all'esiguità del valore del bene sottratto) senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha posto in luce la non marginalità del comportamento, peraltro caratterizzato dall'abbandono di posto oltre che dal furto militare, valutazione che si rispecchia nella quantificazione del trattamento sanzionatorio che è stata effettuata determinando la pena base per il delitto di furto militare in misura superiore al minimo (sette mesi di reclusione militare), a dimostrazione della ritenuta gravità del fatto.
Del resto, "ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).
Sotto tale profilo, quindi, la doglianza è manifestamente infondata perchè deduce una generica e incompleta critica al percorso logico seguito dal giudice di merito nella valutazione della gravità del fatto, valutazione che risulta incompatibile con l'invocata pronuncia ex art. 131-bis c.p..
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020
13-06-2020 07:03
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