Sottoufficiale dell'Aeronautica militare in servizio presso il 15 stormo - 82 centro CSAR a Trapani - Birgi , aero soccorritore, chiede l'indennità di aerosoccorso ma viene rigettata perche il ricorrente percepisce l'indennità di pronto intervento aereo di cui all'art. 13, comma 3, della L. n. 78 del 1983.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 15-10-2020) 19-10-2020, n. 942
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2017, proposto da
G.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Piana Di Monte Verna, via San Martino n. 1;
contro
Ministero della Difesa -Aeronautica Militare - Comando 37^ Stormo Servizio Amm.vo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 409/2017, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso volto alla corresponsione dell'indennità di aerosoccorso ex art. 9, comma 2, L. n. 78 del 1983.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa -Aeronautica Militare Comando 37^ Stormo Servizio Amm.vo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Udito per la parte appellante l'avv. Luca Parillo e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da parte delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, risultante da nota a carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale di Palermo;
Svolgimento del processo
L'odierno appellante, con ricorso proposto avanti al Tar Sicilia, esponeva di essere sottoufficiale dell'Aeronautica militare in servizio presso il 15 stormo - 82 centro CSAR a Trapani - Birgi e, svolgendo le mansioni di aero soccorritore, chiedeva l'annullamento della nota prot. n.
(...) del 4 luglio 2012 con cui il Ministero della difesa aveva rigettato l'istanza volta a ottenere l'indennità di aerosoccorso con la seguente motivazione: "stante la mancata corrispondenza della fattispecie a quanto previsto dall'art. 9, 2 comma, 1 cpv della L. n. 78 del 1983".
Il predetto ricorrente ne lamentava l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 2 comma, 1 cpv della L. n. 78 del 1983, dell'art. 36 della Cost., per eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, del travisamento, della contraddittorietà, dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento.
La sentenza appellata ha premesso che il ricorrente avrebbe teoricamente diritto all'indennità in questione in quanto l'art. 6 della direttiva n. 13 del 1990 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, rubricato "organizzazione operativa del CSAR", individua 4 unità operative nei ruoli SAR e CSAR, tra le quali si menziona l'82 centro SAR di Trapani - Birgi, presso il quale lo stesso presta servizio con la qualifica di aerosoccorritore.
Poiché, però, il ricorrente percepisce l'indennità di pronto intervento aereo di cui all'art. 13, comma 3, della L. n. 78 del 1983, il Tribunale ha concluso che, in forza del divieto di cumulo, non può essergli riconosciuta anche quella di aerosoccorso.
Con il ricorso in appello si lamenta l'erroneità della sentenza appellata e precisamente "Errore nel giudicare per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 17 L. n. 78 del 1983: sussistenza del diritto dell'appellante a percepire l'indennità di aerosoccorso ex art. 9 L. n. 78 del 1983".
L'appellante, dopo aver ricostruito la normativa che regola il servizio di aerosoccorso, premette che, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta incontestata la sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla norma per la corresponsione dell'indennità di aerosoccorso, e cioè, il possesso della qualifica di Aerosoccorritore Pronto Impiego SAR e Combat Ready (risultante dal foglio matricolare) e la prestazione di servizio presso centri o nuclei aerosoccorritori (il 15 Stormo - 82 Centro C/SAR di stanza in Trapani, istituzionalmente inquadrato tra gli Enti aeronautici preposti al SAR oggettivo).
Ciò detto, deduce che, secondo la giurisprudenza, l'indennità in oggetto risulta finalizzata a compensare lo specifico rischio connesso all'attività di aerosoccorso.
L'emolumento in questione va a premiare l'elevato rischio corso dal personale facente parte degli EFV impiegato in operazioni ed esercitazioni SAR, svolte, anche durante le ore notturne, in zone impervie, alta montagna o mare aperto, in condizioni climatiche avverse ed al limite delle normali condizioni di sicurezza, e/o, per il CSAR, in ambienti ostili, anche in concomitanza di eventi bellici.
Quindi, proprio in virtù del particolare lavoro svolto, della quotidiana attività addestrativa e
dei particolari rischi connessi all'attività, il ricorrente, oltre all'indennità di equipaggio fisso
di volo (ex art. 6 L. n. 78 del 1983) e quella supplementare di pronto intervento aereo per EFV (ex art.
13, comma 3, L. n. 78 del 1983), è destinatario, secondo le intenzioni del legislatore, dell'indennità di
aerosoccorso (ex art. 9, comma 2, L. n. 78 del 1983), in misura fissa mensile.
Peraltro, il legislatore, all'art. 17 della L. n. 78 del 1983, per compensare lo specifico rischio e la particolare
attività svolta dal personale facente parte dei reparti SAR e CSAR, non ha posto alcuna
incompatibilità e/o incumulabilità tra l'indennità di cui all'art. 9 L. n. 78 del 1983 e le altre indennità
spettanti al personale militare facente parte degli EFV.
Tale indennità si aggiunge alle indennità di volo e di pronto intervento che il ricorrente già percepisce, dovendosi escludere il divieto di cumulo delle anzidette indennità.
Né l'una, né l'altra indennità, infatti, sono finalizzate a compensare lo specifico rischio connesso
all'attività di soccorso.
Il problema di cumulo delle indennità, peraltro, appare risolto dalla stessa L. n. 78 del 1983, che all'art. 17 pone "Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità", ove si dicono non cumulabili fra loro le indennità "previste di precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7", non già quella di cui trattasi prevista all'art. 9.
L'appellante osserva che la medesima Amministrazione resistente ne esclude la sussistenza; infatti, sia il Comando Forze Supporto e Speciali, con note del 03.10.14 e del 21.11.14, che lo stesso Stato Maggiore dell'Aeronautica, affermano che l'emolumento in parola va corrisposto in cumulo con gli altri, poiché "è la stessa L. n. 78 del 1983 all'art. 17 che non ne esclude la possibilità, stabilendo con esattezza che quelle non cumulabili sono quelle espressamente previste agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e non anche quella di che trattasi all'art. 9".
In subordine, l'appellante eccepisce la mancata applicazione del principio, in tema di divieto di cumulo delle indennità, di cui all'articolo 17, I comma, L. n. 78 del 1983, laddove è espressamente previsto il diritto di opzione per il trattamento più favorevole in caso di indennità tra loro non cumulabili.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria, ha eccepito che l'art. 9, all'interno della medesima disposizione, stabilisce due distinte provvidenze in favore del personale incaricato dell'attività di aerosoccorso, ancorate a presupposti parzialmente diversi:
a) la c.d. indennità di aerosoccorso ordinaria o continuativa, i cui presupposti sono il possesso della qualifica formale di incursore, operatore subacqueo ovvero aerosoccoritore, nonché l'assegnazione a reparti dedicati;
b) la c.d. indennità di aerosoccorso occasionale o saltuaria, i cui presupposti sono la prestazione del servizio presso reparti dedicati e la partecipazione in concreto ad operazioni o esercitazioni (limitandosi in tal modo il beneficio ai giorni di effettivo impegno da dimostrarsi puntualmente).
Ai fini della spettanza dell'indennità per l'attività di aerosoccorso, non è sufficiente l'effettivo esercizio di detta attività, comunque ed ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l'amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito.
L'indennità supplementare di aerosoccorso prevista non è cumulabile con l'indennità supplementare di pronto intervento aereo, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità,
La corresponsione dell'indennità supplementare mensile spetta solo al personale delle Forze Armate
esclusivamente in possesso del brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo, non
menzionando la norma il brevetto di aerosoccorritore.
Inoltre, il predetto personale in possesso del brevetto valido di incursore o di operatore subacqueo è destinatario dell'indennità mensile soltanto qualora presti servizio presso uno dei Reparti previsti dalla norma, circostanza, questa, non sussistente nel caso di specie, ad avviso dell'Amm.ne, in quanto l'unica struttura individuata come strumento operativo per l'aerosoccorso sarebbe il Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori di Furbara.
Alle deduzioni dell'Amm.ne ha replicato l'appellante con memoria nella quale ha, fra l'altro, sottolineato come la stessa Amm.ne ammette, in una delle note dallo stesso depositate, il diritto alla corresponsione delle somme, con conseguente riconoscimento del debito.
All'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 l'appellante ha discusso oralmente la causa, illustrando ulteriormente le proprie argomentazioni.
Quindi il gravame è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene l'appello infondato.
Giova una breve ricostruzione del quadro normativo.
L'art. 9, comma 2, della L. n. 78 del 1983, prevede che: "Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di
effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni".
Come si evince anche dalla nota prot. S.M.A. numero 24.454 del 7.4. 2005 (allegato F7 alla produzione di parte ricorrente in primo grado depositata il 17 dicembre 2016), il servizio di soccorso aereo italiano è stato istituito con circolare 204.394/Od2 del 14 ottobre 1947 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica; successivamente, con provvedimento Supplem.9 al Fg ordini del 5 settembre 1953 del Ministero della difesa - Aeronautica, tale servizio veniva inquadrato nell'ICAO , servizio Search and Rescue - SAR.
Come si desume dalla circolare del Ministero della difesa GMIL - 05 IV 153 0034947 del 2 maggio 2006 (deposito dell'Avv.ra dello Stato in primo grado del 15 dicembre 2016), l'aerosoccorritore è addestrato per essere rilasciato a mezzo verricello su superficie terrestre o sull'acqua per il salvataggio di persone in difficoltà.
Tale precisazione potrebbe essere utile a comprendere per quale ragione il primo capoverso del 2 comma dell'art.9 della L. n. 78 del 1983 preveda la corresponsione dell'indennità mensile solo in favore dell'aerosoccorritore che sia anche in possesso di brevetto di operatore subacqueo o di incursore: in ragione della maggiore qualificazione del militare in possesso di uno di tali brevetti ai fini del soccorso in ambito terrestre o marittimo.
Quindi, l'aerosoccorritore non in possesso di uno di tali brevetti non avrebbe diritto all'indennità mensile, per espressa esclusione normativa, apparentemente non priva di una sua ratio.
Tuttavia, un elemento di distonia con tale ricostruzione emerge dalla previsione del secondo capoverso (che attribuisce l'indennità giornaliera ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile impegnato nel soccorso includendo tra i possibili destinatari il personale qualificato aerosoccorritore non in possesso di brevetto di incursore, subacqueo o aerosoccorritore), perché dall'esame complessivo della disposizione emerge che l'aerosoccorritore in possesso di brevetto di incursore o subacqueo percepisce un'indennità mensile (1 cpv), l'aerosoccorritore non in possesso di brevetto di incursore, subacqueo o aerosoccorritore quella giornaliera (2 cpv), ma l'aerosoccorritore in possesso di brevetto di aerosoccorritore non percepisce né la prima né la seconda, con la - irrazionale ed invero non comprensibile - conseguenza che l'aerosoccorritore sfornito di brevetto riceve un trattamento più favorevole di quello che ne sia munito.
Motivo per cui la giurisprudenza ha tentato di superare il dato testuale attribuendo ad una svista del Legislatore la mancata menzione, nel 1 capoverso, del personale in possesso di brevetto di aerosoccorritore tra i destinatari del beneficio economico.
Ciò precisato, e venendo al caso in esame, il provvedimento impugnato ha escluso il diritto all'indennità con la lapidaria motivazione riportata in premesse (ossia l'insussistenza dei presupposti voluti dalla norma).
Il ricorrente, non censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione, ha tentato di dimostrare (l'illegittimità del diniego attesa) l'esistenza di tutti i presupposti per la corresponsione dell'indennità, offrendone però solo una prova parziale:
- quanto al possesso del brevetto di aerosoccorritore (possesso che non può di per sé desumersi dalla qualifica di aerosoccorritore il quale, come visto, può anche non essere in possesso di brevetto), lo stesso non risulta allegato né in primo né in secondo grado;
- analogo rilievo vale per il possesso del brevetto di incursore o subacqueo (salvo ogni approfondimento circa la razionalità della disposizione);
- l'avvenuta prestazione del servizio in uno dei centri previsti dalla norma è invece questione risolta positivamente del giudice di primo grado, in maniera condivisibile, tenuto conto che la stessa Amministrazione depositò documentazione dalla quale si evince che quello di Trapani è uno dei centri deputati a prestare soccorso aereo (nota prot. S.M.A. numero 24.454 del 7.4.2005 , dalla quale si evince che l'82 Centro Sar rientra nell'ambito del 15° Stormo fin dal 1993);
- quanto all' inesistenza di altre indennità che comportino il divieto di cumulo, risulta pacifico tra le parti che il ricorrente percepisca l'indennità di pronto intervento aereo di cui all'art. 13, comma 3, della L. n. 78 del 1983, per come statuito dal Giudice di prime cure.
A tal riguardo, il Collegio ritiene di aderire al pacifico indirizzo espresso in materia dal Consiglio di Stato, il quale si è ripetutamente pronunciato sulla questione nei seguenti termini:
"alla stregua del compendio dei principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. fra le tante Cons. St., Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2701; Id., 15 maggio 2008, n. 2237; Id., 24 dicembre 2007, n. 6631, n. 6631 e n. 6628; C.g.a., 14 settembre 2007, n. 843; Cons. St., Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3828;Id., 12 febbraio 2007, n. 598; 22 gennaio 2007, n. 160 e n. 157) circa i presupposti applicativi, la ratio ed i beneficiari dell'emolumento previsto dall'art. 9, comma 2, L. n. 78 del 1983 - Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori di subacquei - ..... " Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni" - in forza dei quali:
a) l'art. 9, all'interno della medesima disposizione, stabilisce due distinte provvidenze in favore del personale incaricato dell'attività di aerosoccorso in quanto ancorate a presupposti parzialmente diversi; invero:
a1) la c.d. indennità di aerosoccorso ordinaria o continuativa, i cui presupposti sono il possesso della qualifica formale di incursore, operatore subacqueo ovvero aerosoccoritore, nonché l'assegnazione a reparti dedicati;
a2) la c.d. indennità di aerosoccorso occasionale o saltuaria, i cui presupposti sono la prestazione del servizio presso reparti dedicati e la partecipazione in concreto ad operazioni o esercitazioni (limitandosi in tal modo il beneficio ai giorni di effettivo impegno da dimostrarsi puntualmente);
b) ai fini della spettanza dell'indennità per l'attività di aerosoccorso, non è sufficiente l'effettivo esercizio di detta attività, comunque ed ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l'amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito;
c) l'indennità supplementare di aerosoccorso prevista non è cumulabile con l'indennità supplementare di pronto intervento aereo, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, per cui la contemporanea corresponsione di entrambi gli emolumenti per la medesima attività non avrebbe alcuna giustificazione;
d) l'attività di pronto intervento aereo e l'attività di aerosoccorso, per le finalità perseguite e per la tipologia degli interventi, costituiscono un'unica categoria di intervento, all'interno della quale il pronto intervento aereo rappresenta il genus e l'aerosoccorso la species, costituendo quest'ultimo una mera forma applicativa del primo, con conseguente non cumulabilità delle rispettive indennità, in quanto compensative della medesima attività; conseguentemente è irrilevante che nell'art. 17 della L. n. 78 del 1983 - Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità - non si faccia espresso riferimento a tale situazione di incompatibilità che opera sul piano logico ancor prima che qualificatorio (in termini Consiglio di Stato sez. IV, 31/7/2018 n.4713)".
Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo, rilevando che, nonostante l'impegno profuso da parte appellante nell'argomentare le ragioni per le quali l'indennità in questione sarebbe volta a compensare lo specifico rischio e la particolare attività svolta dal personale in questione, richiamando altresì il dato testuale costituito dall'art. 17 della richiamata L. n. 78 del 1983, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento già espresso con la decisione del 26/3/2008, n. 260, secondo la quale "è irrilevante la circostanza che l'art. 17 della L. n. 78 del 1983 non preveda espressamente il divieto di cumulo dell'indennità di pronto intervento aereo con l'indennità di aerosoccorso, perché esso discende direttamente dall'interpretazione sistematica e teleologica della normativa di riferimento".
In ordine al preteso riconoscimento di debito, si deve escludere che nel caso in questione ne ricorrano i presupposti, atteso che le dichiarazioni in questione non provengono dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto.
Quanto alla domanda subordinata, deve rilevarsi che il diritto di opzione per il trattamento
più favorevole in caso di indennità tra loro non cumulabili non ha costituito oggetto del contenzioso, ed anzi nelle difese dell' Avvocatura in primo grado si affermava che in ogni caso, ....deve osservarsi che l'infondatezza della pretesa dell'odierno ricorrente discende da un ulteriore e consolidato motivo ........: quello in base al quale, salva la possibilità per il militare di optare per il regime economico in concreto più favorevole, l'indennità di cui all'art. 9, comma 2, della norma in trattazione è incumulabile con quella di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo disciplinata dall'art.13 della medesima L. n. 78 del 1983, abitualmente percepita dall'odierno ricorrente.
La questione è quindi rimasta estranea al giudizio oggetto di appello, pur non essendo mai stata esclusa, dalle difese dell'Amm.ne, l'operatività dell'istituto in questione.
Conclusivamente, l'appello dev'essere respinto.
La particolare complessità della vicenda, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali dissonanti e l'impegno profuso dalla Difesa dell'appellante giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Verde, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
14-11-2020 22:25
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