Va annullato il provvedimento di esclusione per "non idoneità" in esito alla domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, quando dall'esame delle visita specialistica e strumentale, che non sussiste la patologia escludente non sussistendo il profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto il soggetto non è risultato affetto dalla patologia previamente riscontrata, per cui tale evenienza deve ricondursi ad un mero errore di lettura degli esami svolti.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 07/04/2020, n. 3818
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11040 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dionigi Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del provvedimento di inidoneita' della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici, di cui al Verbale n. verbale n. 362554/2-11 notificato 18.06.2019, (doc. 1), a mezzo del quale viene attribuito al ricorrente un "profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto è stato riscontrato affetto da - ritardo di -OMISSIS-)";
- dei correlati referti medici contenenti le risultanze degli accertamenti eseguiti per individuazione degli elementi che hanno condotto la Commissione medica nell'asserire l'individuazione sul soggetto di un quadro clinico rientrante in una delle fattispecie di cui alla LETTERA L (-OMISSIS-) PUNTO 3) (Le gravi-OMISSIS- ritmo -OMISSIS-, le anomalie del -OMISSIS-, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea) di cui alla Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246" (doc. 12); con particolare riferimento ai documenti contenenti l'anamnesi, gli esami strumentali e l'esame obiettivo condotti sul candidato, con significativa attenzione a quelli condotti sull'apparato cardio circolatorio, che sono stati utilizzati (posti alla base o tenuti in considerazione specifica) per pervenire alla dichiarazione di "profilo sanitario non compatibile con quello previsto";
- della graduatoria finale del Concorso per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri - pubblicato nella Gazz. Uff. R.I., 4 Serie Speciale, n. 11 dell'8 Febbraio 2019 recante Codice Conc. RSF19 (doc. 1 bis) - del 23 luglio 2019 (doc. 2) riportata nel Decreto n. M_D GMIL REG2019 0437586 23-07-2019 adottato del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e pubblicato sul sito e di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e connessi;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonchè degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti.
In ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria dell'idoneita' psico-fisica ai fini dell'ammissione alle prove successive (colloqui psico-attitudinali) ai fini del reclutamento e quindi dell'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di merito del concorso e del successivo incorporamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che,
Il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui in epigrafe per : ritardo di -OMISSIS-.
Il Collegio, con ordinanza n. 11883/2019, ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di appello presso i servizi sanitari dell'Aeronautica militare con sede in Roma.
L'organo incaricato ha accertato, previa visita specialistica e strumentale, che, in realtà, il ricorrente, non risulta affetto dalla patologia erroneamente riscontrata, concludendo per la idoneità del predetto al concorso per cui è causa.
La parte resistente non ha replicato a tale giudizio, per cui il Collegio, con ordinanza n. 14680/2019 del 20 dicembre 2019, ha disposto la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito internet della resistente, che la parte ha assolto nei termini e con le modalità indicate.
Alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed il Collegio ha preannunciato la definizione della causa con l'adozione di una sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esito della verificazione, che il Collegio non ha motivo per disattendere, ha attestato, previa visita specialistica e strumentale, che non sussiste la patologia escludente, per cui tale evenienza deve ricondursi ad un mero errore di lettura degli esami svolti.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite ad eccezione della somma richiesta dal verificatore che deve essere imputata alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite, ad eccezione della somma di Euro 500,00 (cinquecento), richiesta dall'organo della verificazione per l'attività espletata e che il Collegio ritiene congrua e che, pertanto, deve essere imputata alla parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
10-06-2020 16:18
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