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Sentenza

Appuntato dell'Arma dei carabinieri, coinvolto in un procedimento penale ins...
Appuntato dell'Arma dei carabinieri, coinvolto in un procedimento penale insieme ad altri tre carabinieri, due dei quali di grado più elevato, per 18 ipotesi di reato di concorso in concussione e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità. Perdita del grado per rimozione
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2021) 10-11-2021, n. 7461
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9338 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Dolores Bottari e Roberto Bet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore il consigliere Francesco Frigida nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con modalità telematica;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'appuntato dell'Arma dei carabinieri -OMISSIS- è stato coinvolto in un procedimento penale insieme ad altri tre carabinieri della medesima caserma di -OMISSIS-, due dei quali di grado più elevato, per diciotto ipotesi di reato di concorso in concussione e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità.

L'odierno appellante ha reso delle dichiarazioni confessorie in ordine ai fatti commessi.

1.1. Su tali basi, il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, con provvedimento -OMISSIS-del 26 luglio 2019, ha irrogato all'odierno appellante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione (sanzione irrogata anche agli altri correi).

2. Avverso tale provvedimento, -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, articolando cinque motivi (di cui i primi quattro procedurali).

2.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

3. Con l'impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il -OMISSIS-, sezione prima, ha respinto i primi quattro motivi e ha accolto parzialmente il quinto, annullando l'atto impugnato "limitatamente alla parte in cui è stata irrogata la sanzione della perdita di grado per rimozione sull'erroneo presupposto che la collaborazione del ricorrente alle indagini non sia avvenuta spontaneamente, con la precisazione che rimane integra la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di riedizione dell'attività amministrativa di individuare la specie e la durata di sanzione applicabile in base ai criteri di cui agli articolo 1355 e 1357 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, previa tuttavia una corretta ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato l'intera fattispecie"; il collegio di primo grado ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato - rispettivamente in data 16 novembre 2020 e in data 1 dicembre 2020 - il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo.

5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'11 maggio 2021, svoltasi con modalità telematica.

7. L'appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Tramite l'unico motivo d'impugnazione, il Ministero della difesa ha contestato la sentenza gravata nella parte in cui il T.a.r. "ha ritenuto censurabile la valutazione discrezionale dell'Amministrazione della Difesa nell'irrogazione della sanzione all'-OMISSIS- "in base ad una non corretta e completa ricostruzione dei fatti a tal fine rilevanti"".

In particolare, ad avviso del Ministero, le dichiarazioni spontanee rese dall'appuntato (le quali rappresentato indici di collaborazione alle indagini, che sono iniziate nello stesso periodo in virtù di una denuncia di un cittadino) non possono far venire meno la gravità delle condotte integrate e accertate durante il procedimento disciplinare.

In senso opposto, parte appellata ha insistito sull'utilità della confessione ai fini dell'indagine e sulla circostanza che l'interessato si sia trovato in un sistema criminoso vigente in caserma ("conosciuta e "tollerata" dall'intera Caserma, compreso il Comando") già da molto prima del suo arrivo (nel 2011) e di averlo subito, non volendosi inimicare i suoi superiori e solo dopo "ha preso il coraggio a quattro mani e deciso di svelare tutti i misfatti alla Polizia Giudiziaria"; si sarebbe, dunque, trattato di "Uno sforzo enorme considerata l'età del deducente (classe 1983), il suo grado, il contesto sopra meglio descritto".

Tanto premesso, il Collegio reputa infondato il gravame, atteso che, in adesione a quanto affermato dal T.a.r., è dirimente la circostanza - emergente dagli atti d'indagine versati in giudizio, alcuni depositati solo in questo grado in data 22 marzo 2021, ma ammissibili, siccome resi accessibili dal Tribunale di -OMISSIS-a seguito del provvedimento di chiusura delle indagini preliminari, intervenuto dopo la conclusione del giudizio di primo grado e successivamente anche alla proposizione del gravame - che la confessione dell'odierno appellante sia avvenuta poco prima della denuncia di un cittadino e che, quindi, l'indagine sarebbe scaturita proprio da tale utile confessione spontanea, sicché il provvedimento sanzionatorio è stato emesso irrogata su un presupposto erroneo.

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie è stata irrogata la sanzione della perdita di grado per rimozione (ovverosia la sanzione disciplinare di stato più grave), che, sebbene sia una sanzione ontologicamente e strutturalmente non graduabile tra un minimo ed un massimo, va comunque considerata concretamente legittima soltanto laddove sia congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza in relazione alla gravità del comportamento del militare. Inoltre, ancorché la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati con riferimento all'applicazione di una sanzione disciplinare è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, essa lo può essere, in via estrinseca, per eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, tra cui il travisamento dei fatti.

In definitiva, la sanzione è stata motivata sulla base di una piattaforma fattuale percepita dall'amministrazione militare in modo non del tutto corrispondente al dato reale, con un conseguente errore motivazionale per parziale travisamento dei fatti, potenzialmente idoneo a comportare una diversa determinazione del Ministero e, pertanto, determinante l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

8.1. Infine, va sottolineato che il T.a.r., del tutto correttamente, ha lasciato impregiudicata una riedizione del potere dell'amministrazione militare, che tenga puntualmente conto di una corretta ricostruzioni di tutti i fatti della vicenda.

9. In conclusione l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

10. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9338 del 2020, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.

Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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