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Sentenza

Contestato ai Carabinieri del NORM il falso ideologico. Avrebbero redatto il mod...
Contestato ai Carabinieri del NORM il falso ideologico. Avrebbero redatto il mod. A attestando falsamente gli orari ed i luoghi dei controlli effettuati. No alla giurisdizione militare.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-02-2021) 25-03-2021, n. 11619

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe - Presidente -

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di giurisdizione sollevato da:

GUP TRIBUNALE COSENZA;

nei confronti di:

TRIBUNALE MILITARE NAPOLI;

con l'ordinanza del 30/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo

1.Con ordinanza in data 30 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza rimetteva gli atti alla Corte di cassazione perchè si pronunciasse sul conflitto positivo di giurisdizione, denunciato dalla difesa degli imputati B.M. e D.L.G. nell'ambito del procedimento penale, intentato a loro carico dinanzi al predetto Tribunale ordinario di Cosenza per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 e 479 c.p.. Esponeva quel giudice che a carico degli imputati in ordine ai medesimi fatti, qualificati come violata consegna militare pluriaggravata in concorso - art. 110 c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 120 c.p.m.p., commi 1 e 2-", era stata emessa richiesta di rinvio a giudizio davanti al Tribunale militare di Napoli e che, nella situazione di concorso formale, la competenza a conoscere del reato militare spetti al giudice militare, mentre al giudice ordinario compete la cognizione del reato comune.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Mariella de Masellis, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto determinarsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutti i reati ascritti agli imputati.
Motivi della decisione

1.Secondo l'esposizione dei fatti riportata nell'ordinanza di rimessione degli atti, a carico degli imputati B.M. e D.L.G. è stato instaurato il procedimento penale n. 1036/2019 R.G.N. R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per i reati di concorso in falso ideologico per avere, nella qualità di pubblici ufficiali in servizio all'aliquota radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, nel redigere il modulo allegato "A" all'ordine di servizio n. 76/2-2019 del 14 febbraio 2019, riguardanti i soggetti controllati nel corso del turno di servizio esterno comandato dalle ore 01.00 alle ore 07.00, attestato falsamente gli orari ed i luoghi dei controlli effettuati, fatto commesso in (OMISSIS). All'udienza preliminare il giudice procedente, investito della denuncia di conflitto di giurisdizione, ha ritenuto di poter ravvisare i presupposti di un contrasto con l'autorità giudiziaria militare a ragione della pendenza della richiesta di rinvio a giudizio, formulata il 9 agosto 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli nel procedimento sub n. 66/2019 R.G.N. R. a carico degli imputati in ordine al delitto di violata consegna pluriaggravata in concorso, loro contestato per avere omesso di comunicare il rientro anticipato alla centrale operativa e per avere inserito nell'allegato "A" dell'ordine di servizio nominativi di persone effettivamente controllate, ma in località ed in orari diversi da quelli riportati e comunque antecedenti al rientro anticipato in caserma.

2. Dal raffronto delle accuse elevate nei due separati procedimenti si trae il convincimento della sussistenza del rapporto di connessione per concorso formale tra i reati rispettivamente contestati agli imputati, rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), in quanto la stessa condotta, almeno in parte, le diverse disposizioni incriminatrici di cui all'art. 479 c.p. ed all'art. 123 c.p.m.p., commi 1 e 2, e art. 47 c.p.m.p., comma 2.

Inoltre, le autorità giudiziarie occupatesi dei due processi hanno assunto per implicito determinazioni confliggenti per non avere entrambe declinato la giurisdizione e ricusato di prendere cognizione delle rispettive vicende processuali, con ciò riconoscendo di essere dotati del potere di conoscere e definire, per le attribuzioni loro spettanti, il rispettivo giudizio: da tale situazione di dissenso rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, rv. 231800; sez. 1, 06/07/2004, Bevilacqua, rv. 229386; sez. 5, 16/06/1999, Sami, rv. 213804) discende anche la possibilità di un futuro contrasto tra giudicati, il che giustifica la sollecitazione dell'intervento decisorio del giudice di legittimità.

2.1. E' noto che, anche per effetto della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, qualsiasi violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria militare. Tuttavia, tale principio generale va coordinato con la disposizione di cui all'art. 13 c.p.p., comma 2, e con l'art. 103 Cost., comma 3. Ne discende che il riparto di potestà decisoria tra giudice ordinario e giudice militare attiene più propriamente alla giurisdizione e non alla competenza, con l'ulteriore conseguenza che, in caso di connessione di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare, ma soltanto a condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16 c.p.p., comma 3. In tal senso si è espresso l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, confl. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585 Sez. 1 n. 5680 del 15/10/2014, D'Ambrosio, Rv. 262461; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, Rv. 253825; Sez. 1, n. 1110 del 01/12/2009, Turano, Rv. 245942; Sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, Vito, Rv. 222526). In modo del tutto condivisibile si è affermato che "L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso). (Sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, Confl., comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981).

2.2. Sotto alcun profilo l'applicazione dell'art. 13 citato è subordinata a valutazioni opinabili di opportunità di uno dei giudici chiamati a conoscere dei procedimenti distinti per i reati connessi; nè è richiesto, per rilevare l'operatività della connessione, che il rapporto processuale abbia raggiunto un determinato grado di sviluppo, oppure una fase specifica. Al contrario, la ratio sottesa alla connessione, identica in caso essa incida sulla distribuzione della competenza, piuttosto che della giurisdizione, ossia la concentrazione in capo ad un solo giudice della cognizione di più reati tra loro legati da un vincolo qualificante e richiedente il loro accertamento unitario e simultaneo, tale da evitare dispendio inutile di attività processuale e possibili contrasti decisori, opera in modo analogo, sia per la fase delle indagini preliminari, che per il giudizio, senza lasciare spazio a considerazioni di convenienza, non previste per legge, nell'individuazione del giudice naturale, secondo la previsione dell'art. 25 Cost.. L'unica condizione richiesta è che, da un lato i reati siano contestati in procedimenti pendenti, quindi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, dall'altro che durante le indagini preliminari non sia sopraggiunto un provvedimento di archiviazione relativamente al reato ordinario, che rende operante la connessione: in tale situazione non può intervenire il principio della perpetuatio jurisdictionis per sostenere in relazione a tutti gli illeciti il permanere del potere cognitivo del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (Sez. 1, n. 1399 del 15/12/1999, P.M. in proc. Moccia, Rv. 215228; Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino ed altri, Rv. 212879; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, confl.comp. in proc. Caligioni ed altri, Rv. 208946).

2.3 Va, infine, ricordato che, per la risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertato il vincolo di connessione tra i reati contestati nelle diverse sedi processuali, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto storico nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale, attribuita dall'uno o dall'altro giudice. Inoltre, la verifica della maggiore gravità del reato va condotta in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, tranne che non siano riconoscibili errori macroscopici e immediatamente percepibili, dei quali è conseguente non tenere conto.

3. Alla luce dei richiamati principi si osserva che, nel caso di specie, dalle informazioni acquisite presso gli uffici coinvolti nel conflitto non risulta sia intervenuto un provvedimento di archiviazione riguardante il processo per il reato non militare; nè sussistono i presupposti per modificare, allo stato, la qualificazione giuridica dei fatti.

A ragione dei più elevati limiti edittali di pena irrogabili, va riconosciuta la maggiore gravità del delitto di cui all'art. 479 c.p. contestato nel procedimento in corso presso il Tribunale di Cosenza, cui appartiene la cognizione per entrambi i reati in applicazione della regola di cui all'art. 13 c.p.p., comma 2. Va dunque dichiarata la giurisdizione del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.
P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del Tribunale di Cosenza, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021
Avv. Antonino Sugamele

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