E' illegittimo, sotto il profilo della ragionevolezza, l'atto di nomina ad incarico direttivo di un magistrato militare laddove l'organo di autogoverno, nel valutare la maggiore attitudine direttiva dei candidati in relazione allo specifico ruolo oggetto di assegnazione, abbia ritenuto di attribuire preminenza all'esercizio di incarichi extragiudiziali in luogo del pregresso svolgimento di funzioni semidirettive e direttive temporanee.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 02/01/2019, n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7947 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocatura Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero della Difesa, Consiglio della Magistratura Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
per l'annullamento
- della deliberazione n.6411 del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare, assunta in data 2 maggio 2018, e pubblicata sul portale del CMM in data 4.05.2018, con la quale, all'esito del concorso bandito dal Consiglio della Magistratura Militare con Delib. n. 6310 del 5 febbraio 2018, è stato nominato il dott. -OMISSIS- all'ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli con la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni direttive requirenti di primo grado, a far data dal 21 giugno 2018;
- del verbale di riunione del Plenum del CMM del 05.02.208
- di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione del CMM e della proposta formulata al Plenum per il conferimento del predetto incarico, così come emendata in vista delle sedute dell'11 e 20 aprile 2018
- del provvedimento di nomina del -OMISSIS-, ove medio tempore intervenuto, di data ed estremi sconosciuti;
- nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale,
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico direttivo requirente di primo grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio della Magistratura Militare e di Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente, magistrato militare alla VII valutazione di professionalità, ha partecipato alla procedura concorsuale bandita dal Consiglio della Magistratura Militare con Delib. n. 6310 del 5 febbraio 2018, per la nomina all'ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, al quale partecipavano, fra gli altri, il dott. -OMISSIS-).
Nella seduta dell'11 aprile 2018, esaminate tutte le domande pervenute, la relativa Commissione ha deliberato di proporre al Consiglio della Magistratura Militare, previo concerto del Ministero della Difesa, la nomina del -OMISSIS-, ritenendo quest'ultimo prevalente nella valutazione comparativa dei profili professionali dei partecipanti e, segnatamente, nella comparazione con il ricorrente medesimo.
Nella seduta del 20 aprile 2018, la Commissione, preso atto del favorevole concerto del Ministero della Difesa, ha rimesso alla votazione del Plenum di nominare il dott. -OMISSIS- all'ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli.
Il Plenum del Consiglio della Magistratura, nella seduta del 2.05.2018, accogliendo la proposta formulata dalla Commissione, con Delib. n. 6411 del 2 maggio 2018, ha dichiarato vincitore il --OMISSIS-ritenendo quest'ultimo prevalente nella valutazione comparativa dei profili professionali dei partecipanti, tra cui parte ricorrente.
Quest'ultimo impugna l'indicata Delib. n. 6411 del 2 maggio 2018 di nomina del dott. -OMISSIS- all'ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, formulando i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2016 recante il "Codice dell'ordinamento militare" e violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 62 del 14 ottobre 2008 relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (integrata con Delib. n. 3208 del 27 gennaio 2009, relativa agli indicatori dell'attitudine direttiva e aggiornata con deliberazione n.5399 del 20 aprile 2015 e n.5948 del 17 gennaio 2017 e della Circolare n.66 del 22 giugno 2010 (aggiornata con deliberazione n.5399 del 20 aprile 2015 e n.5948 del 17 gennaio 2017 in materia di tramutamenti e assegnazioni di sedi e funzioni)- Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.
In sostanza, il ricorrente sostiene che qualora la Commissione avesse condotto una reale e corretta istruttoria, avrebbe rilevato l'esistenza di fattori chiaramente indicativi di una posizione, in termini assoluti, prevalente del ricorrente. In particolare, dal fascicolo personale del ricorrente si evince la sua maggiore attitudine e qualificazione rispetto all'incarico in questione. Inoltre, in termini di eccesso di potere in senso relativo, tale maggiore idoneità si ricaverebbe anche dalla comparazione del profilo del ricorrente con quello del controinteressato nominato per l'incarico.
2) Vizio di incompetenza del Consiglio di Magistratura Militare nell'adozione del provvedimento di nomina del -OMISSIS- all'ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli - Violazione e falsa applicazione del principio della prorogatio - Invalidità derivata della deliberazione n.6411 del plenum del Consiglio della Magistratura Militare, assunta in data 2 maggio 2018 per illegittimità costituzionale dell'art. art.70 del D.Lgs. n. 66 del 2016 recante il "codice dell'ordinamento militare" in relazione all'art. 97 Cost. eccesso di potere.
Viene, in sostanza, sostenuta l'illegittimità degli atti gravati per essere stati adottati da un Consiglio della Magistratura Militare scaduto e in regime di prorogatio da diversi anni. Il Consiglio della Magistratura Militare deliberante risulterebbe, infatti, cessato dalle proprie funzioni per scadenza del termine del quadriennio, dal 5 dicembre 2013, pur essendo, nel contempo, eletto il nuovo Consiglio non ancora insediato.
Il provvedimento gravato sarebbe è stato adottato dal Consiglio della Magistratura Militare in violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di prorogatio degli organi amministrativi, desumibili dall'art. 3 del citato D.L. n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444 del 1994, ai sensi del quale "gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo" e, in ogni caso in regime di prorogatio può compiere esclusivamente "atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità".
Ad ogni buon conto rileva, altresì, l l'illegittimità costituzionale dell'art.70 del D.Lgs. n. 66 del 2016 recante il "Codice dell'ordinamento militare" nella parte in cui stabilisce che "... fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente", giacché la norma impugnata contravverrebbe ai "principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'organizzazione amministrativa", dando vita - in contrasto con l'art. 97 e con l'art. 3 della Costituzione.
Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione e il controinteressato -OMISSIS- resistendo al ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso si palesa fondato.
2. Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità logiche, di dover scrutinare in primo luogo il motivo di ricorso afferente l'incompetenza del Consiglio della Magistratura Militare per essere lo stesso in regime di prorogatio da diversi anni, in quanto le censure afferenti l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto gravato, o la sua composizione, assumono rilevanza pregiudiziale rispetto alla disanima del merito.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, infatti, il regime di sostanziale prorogatio del Consiglio della Magistratura Militare di cui si duole parte ricorrente è specificamente previsto da una norma di uguale rango legislativo rispetto al D.L. 16 maggio 1994, n. 293 e alla legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, che limita la prorogatio, peraltro entrata in vigore successivamente a quest'ultima: l'art. 70 del D.Lgs. n. 66 del 2010, ai sensi del quale il Consiglio della Magistratura Militare "scada al termine del quadriennio" e che "tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente".
Tale disposizione si pone, quindi, come norma speciale rispetto a quella generale D.L. 16 maggio 1994, n. 293, avente la stessa valenza legislativa, così risolvendo alla radice ogni questione di illegittimità amministrativa e ponendo la questione eventualmente a livello di illegittimità costituzionale.
Dunque legittimamente il C.S.M. ha adottato gli atti impugnati in regime di prorogatio dei poteri, né la norma in questione indica limitazioni nei poteri dell'organo in prorogatio, circoscrivendoli agli atti di ordinaria amministrazione o atti urgenti e indifferibili.
Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 66 del 2010 prospettata dal ricorrente in quanto, come indicato in sede difensiva dall'Avvocatura dello Stato, la previsione della prorogatio senza indicazione di limiti temporali e di poteri è prevista dalla legge speciale che disciplina l'organo di autogoverno della Magistratura Militare a tutela del principio costituzionale di indipendenza dello stesso ed in applicazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di continuità dello Stato che si realizza attraverso la continuità degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 1 del 2014).
3. Il primo motivo di ricorso si rivela, invece, fondato per le ragioni che seguono.
La nomina dei magistrati militari ad incarichi direttivi e semidirettivi è disciplinata dall'art. 52, comma 4, D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), in forza del quale "lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili" e, di conseguenza dal D.Lgs. n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150). E' disciplinata, inoltre, dalla normativa di fonte sub primaria dettata dal Consiglio della Magistratura Militare mediante circolari e delibere (nello specifico la circolare n. 62 del 14 ottobre 2008, sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, come integrata dalla Delib. n. 3208 del 27 gennaio 2009.
In sostanza, al fine del conferimento di detti incarichi, assumono rilevanza due parametri: "attitudini" e "merito", che mediante una valutazione integrata convergono in un giudizio unitario complessivo.
L'art. 12, comma 12, D.Lgs. n. 160 del 2016, dispone che "l'attitudine direttiva è alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare".
Sul parametro dell'attitudine direttiva, intesa come idoneità dell'aspirante ad esercitare degnamente le funzioni direttive, la circolare n. 62/2008 al 2, lett. A indica i seguenti indicatori:
A-1) indipendenza;
A-2) prestigio;
A-3) capacità, valutata con riferimento a: a) profilo professionale complessivo del candidato; b) doti organizzative desumibili dall'esercizio di funzioni dirigenziali; c) conoscenza approfondita dell'ordinamento giudiziario; d) positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse; e) positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura di quelle da ricoprire, di livello pari o superiore.
Per quanto riguarda il "merito", l'indicata circolare rileva, al 2, lett. B, come per esso debba intendersi: l'impegno, valutato in riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto; la concreta capacità organizzativa, di cui il candidato abbia dato prova nell'esercizio di funzioni dirigenziali; la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei doveri; la disponibilità a far fronte all'esigenze dell'ufficio. Deve anche essere valutato il comprovato mantenimento nel tempo delle doti e capacità sopra specificate.
Secondo la medesima circolare, al 3, la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudine e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.
Posto il quadro normativo di massima, il Collegio osserva di ben conoscere i limiti di sindacabilità nei confronti delle valutazioni discrezionali effettuate dagli organi di autogoverno dei magistrati, e nella specie dei magistrati militari, da parte del giudice amministrativo. Così come rileva di ben conoscere la giurisprudenza in materia, secondo cui l'organo di autogoverno nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi gode di un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano del sindacato parametrico (e quindi esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla p.a. e non può pervenire a evidenziare una diretta non condivisibilità della valutazione stessa (Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2017, n. 5828).
In particolare, l'organo di autogoverno della magistratura, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione essendo precluso al sindacato giurisdizionale la valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto dell'organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito (Cons. Stato Sez. V, 23/01/2018, n. 432). In sostanza, il sindacato delle deliberazioni per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati è possibile ma deve restare contenuto entro i limiti funzionali propri del sindacato giurisdizionale consentito la scelta discrezionale (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 10/07/2018, n. 7659; Cons. Stato Sez. V, 05/10/2017, n. 4643) e l'operato dell'Organo di autogoverno è sindacabile da parte del giudice amministrativo unicamente sotto il profilo del riscontro dell'esattezza dei presupposti di fatto, e della congruità e ragionevolezza della relativa motivazione, nonché della verifica del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni del provvedimento medesimo e senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 10/07/2018, n. 7659)
Il sindacato del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dall'organo di autogoverno, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato Sez. V, 18/06/2018, n. 3716).
Nelle procedure valutative per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi non è prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti dichiarati (Cons. Stato, Sez. IV, 11/02/2016, n. 607
In caso di atti di conferimento ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive che implichino una valutazione comparativa fra diversi candidati non è necessaria una motivazione particolarmente estesa, risultando sufficiente che, anche in maniera sintetica (ma pur sempre chiara, esplicita e coerente), risultino: i) l'effettivo esame da parte dell'Organo di autogoverno delle circostanze rilevanti del caso; ii) l'effettiva messa in comparazione dei candidati, nonché iii) l'adeguata esternazione delle ragioni della scelta, fondata su elementi concreti ed effettivi (Cons. Stato, Sez. IV, Sez. V, n. 4643 del 05/10/2017)
Nel caso di specie, la delibera gravata, nel procedere alla valutazione comparativa tra il ricorrente e il controinteressato motiva la scelta in favore di quest'ultimo con la considerazione che "il dott. -OMISSIS-, pur presentando un ottimo profilo professionale, sia per attitudine che per merito, come è attestato dalla documentazione prodotta e dal suo fascicolo personale, risulta recessivo rispetto al -OMISSIS-".
In particolare, la delibera indica che "nonostante il dott. -OMISSIS- abbia svolto un percorso professionale, unicamente dedicato all'attività inquirente e requirente, contraddistinto per impegno, diligenza e puntualità ed abbia esercitato le proprie funzioni con equilibrio e indipendenza ed abbia acquisito stima e considerazione sia all'interno che all'esterno degli uffici giudiziari di cui ha fatto parte; ed ancora, nonostante lo stesso abbia, dal giugno 2010 a tutt'oggi, esercitato le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello ed abbia retto, in assenza del titolare, la Procura Generale Militare di Appello dal novembre 2010 all'ottobre 2011, tuttavia, dall'autorelazione non si ricavano ulteriori specifici e peculiari elementi di valutazione dell'attitudine organizzativa e del merito - in possesso, invece, del -OMISSIS- - tali da evidenziarne la sua superiorità attitudinale e di merito.
A tal proposito, occorre preliminarmente osservare che se l'esercizio di funzioni semidirettive, ovvero direttive temporanee, costituisce un indice rilevatore dell'attitudine del candidato a ricoprire l'ufficio direttivo a concorso è, tuttavia, altrettanto vero che da tale esercizio non può discendere l'automatica e sicura prevalenza rispetto ad un altro candidato, come il -OMISSIS-, che, se pur privo dell'esercizio di analoghe funzioni semidirettive per titolarità, o direttive in via occasionale di apprezzabile durata, presenti comunque un curriculum professionale dal quale potere complessivamente ricavare un migliore giudizio in ordine alle capacità organizzative e alle doti direttive possedute.
Ed ancora, si rileva che nel curriculum del -OMISSIS-, pur non essendovi - come già notato - la titolarità di un ufficio semidirettivo, risaltano, tuttavia, una serie di elementi oggettivi che, valutati unitariamente, danno la misura della sua maggiore attitudine direttiva e, di conseguenza, della sua prevalenza nei confronti del dott. -OMISSIS-.
Ed invero, il dott. -OMISSIS- ha esercitato, come si è già notato, funzioni semidirettive requirenti di II grado e, in mancanza del titolare, ma per un periodo comunque limitato, le funzioni di facente funzioni di Procuratore Generale Militare d'Appello; ed anche, ma in epoca più remota, le funzioni di facente funzioni presso la Procura Militare di Roma.
Ciò nondimeno l'esercizio delle predette funzioni semidirettive di appello - come, peraltro, lo stesso dott. -OMISSIS- ha indicato nella propria auto relazione - si è estrinsecato nella collaborazione con il titolare dell'ufficio e, su impulso di quest'ultimo, nella predisposizione della ripartizione del carico di lavoro, nella individuazione dei turni di reperibilità e dei ruoli di udienza, nella cogestione delle riunioni programmate dal titolare dell'ufficio per discutere in merito alle iniziative da intraprendere per assicurare la funzionalità dello stesso e/o per l'approfondimento di questioni giuridiche di comune interesse.
Ebbene, detto modo di estrinsecazione della funzione semidirettiva, pur apprezzata dal Capo Ufficio in sede di pregresse osservazioni alle autorelazioni del dott. -OMISSIS-, non è sufficiente a dimostrare una sua superiore capacità organizzativa rispetto a quella manifestata dal -OMISSIS-".
Per quanto riguarda la valutazione di quest'ultimo la medesima delibera evidenzia che "il -OMISSIS-, a prescindere dalle stimate e positive esperienze giudiziarie maturate in primo grado, in grado di appello ed in occasione della sua applicazione temporanea alla Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, ha infatti mostrato, durante il medesimo periodo in cui il dott. -OMISSIS- ha svolto le funzioni di Avvocato Generale Militare, di possedere altrettanto concrete capacità organizzative dando positiva ed efficace esecuzione ai compiti - in parte coincidenti con quelli svolti dal dott. -OMISSIS- - assegnatigli dal Procuratore Generale Militare con appositi ordini di servizio interno, tra i quali si evidenziano quelli, particolarmente delicati e rilevanti, di addetto all'esecuzione penale e responsabile della trattazione degli esposti e delle richieste di avocazione delle indagini.
Inoltre, come il -OMISSIS- ha evidenziato nella propria autorelazione, occorre sottolineare, al fine di evidenziarne le maggiori capacità attitudinali possedute, come quest'ultimo abbia maturato, nella funzione di Magistrato Dirigente della Segreteria del C.M.M., esercitata per circa 7 anni, rilevanti esperienze di organizzazione del lavoro dei collaboratori e degli ausiliari; nonché assolto con cura e competenza i gravosi compiti di datore di lavoro del personale della Segreteria, assumendone le connesse responsabilità. Il tutto in via diretta e non mediata dalle indicazioni di altro magistrato, essendo lui solo il responsabile della direzione e organizzazione della segreteria consiliare.
Tale funzione - pur presentando caratteri non assolutamente coincidenti con quelli di una piena direzione di un ufficio giudiziario, di cui difetta l'aspetto organizzativo del lavoro giudiziario - tuttavia consente di cogliere elementi di capacità di gestione, atteso che il dirigente dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio si occupa dell'allocazione di risorse del personale dipendente, dei mezzi
destinati al raggiungimento dell'efficienza dell'organo di autogoverno; nonché della
predisposizione degli elementi di supporto, sia amministrativo che scientifico, all'attività dei componenti del Consiglio.
L'esercizio di funzioni di direzione dell'Ufficio si desume poi dall'emanazione di ordini di servizio, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti concernenti il personale sia civile che militare in servizio presso la Segreteria; nonché dall'attività di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello decentrato ed, infine, dall'esecuzione dei compiti che sono riconosciuti al magistrato dirigente della Segreteria quale datore di lavoro.
Nell'espletamento di tale funzione il -OMISSIS- non ha, peraltro, mai trascurato l'esercizio contemporaneo delle funzioni giudiziarie istituzionali, svolgendo così regolarmente la sua primaria funzione giudiziaria.
Quale indicatore di non comuni e superiori doti organizzative, risalta pure la circostanza che il -OMISSIS- - contrariamente a quanto è dato riscontrare nell'esperienza lavorativa del dott. -OMISSIS- - ha personalmente curato, quale Magistrato Dirigente della Segreteria del C.M.M., le complesse procedure per le elezioni dei componenti togati dell'organo di autogoverno in occasione delle tornate elettorali dell'ottobre 2013 e dell'ottobre 2017; ha avuto modo di promuovere ed organizzare in data 22 maggio 2012 l'incontro del Consiglio della Magistratura Militare con il Ministro della Difesa, Ammiraglio DI PAOLA e, infine, nel mese di luglio 2013, l'incontro del medesimo organo di autogoverno con il Ministro della Difesa pro tempore, On.le MAURO.
Ed ancora, risulta dagli atti che il -OMISSIS- è stato nominato dal C.M.M. Presidente del Gruppo di lavoro permanente per la rappresentanza della Giustizia Militare nel quadro della contrattazione nazionale sindacale integrativa, incarico tutt'ora attivo, che ha comportato la necessità di procedere a complessi confronti con i rappresentanti del personale civile di tutti gli uffici giudiziari militari sul territorio nazionale e con le organizzazioni sindacali; che è stato nominato con decreto del presidente del C.M.M., in data 18 settembre 2012, Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del Consiglio della Magistratura Militare, in tale veste presenziando alle riunioni periodiche tenutesi presso il Consiglio con i rappresentanti nominati dal Ministero per i Beni e le attività culturali e dal Ministero dell'Interno.
Milita, inoltre, a favore del -OMISSIS-, il mandato svolto, negli anni 2001-2005, quale componente togato del Consiglio della Magistratura Militare che, pur non costituendo ex se titolo preferenziale, gli ha comunque consentito di approfondire le tematiche relative all'ordinamento giudiziario militare e agli aspetti disciplinari della responsabilità dei magistrati; esperienza questa non presente nel curriculum professionale del dott. -OMISSIS-.
II -OMISSIS- ha, nonostante il consistente impegno nella prioritaria attività giudiziaria e nella gravosa attività dell'organo di autogoverno, sia quale componente elettivo, prima, che di magistrato dirigente della segreteria poi, ha altresì arrecato prestigio alla funzione esercitata mediante una significativa attività anche in campo paragiudiziario; in particolare, svolgendo conferenze e attività di insegnamento agli appartenenti delle Forze Armate e di Polizia, in modo quantitativamente superiore al dott. -OMISSIS-.
Risultano, inoltre, nel curriculum del -OMISSIS- una specifica esperienza in campo informatico, desumibile dalle attività di creazione e gestione del portale INTERNET della giustizia militare e dalle attività di implementazione e aggiornamento dei vari sistemi informativi della giustizia militare; una peculiare esperienza nella gestione economico-finanziaria dei flussi di finanziamento e nella gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla magistratura militare, dimostrata anche attraverso la creazione di nuove procedure di controllo a beneficio del Collegio dei Revisori dei conti del C.M.M.; un'ottima capacità di relazionarsi, efficacemente ed autorevolmente, con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature e con i vertici degli uffici ministeriali di riferimento per la soluzione di complesse problematiche amministrative, gestionali ed ordinamentali.
Analoghe esperienze non si rinvengono, invece, nel percorso professionale del dott. -OMISSIS-. Per concludere, pur dovendosi riconoscere un appropriato livello professionale del dott. -OMISSIS-, si ritiene che l'esercizio di funzioni requirenti di primo e secondo grado, anche semidirettive, da parte di quest'ultimo non sia stato accompagnato da un adeguata valorizzazione degli elementi indicati nella circolare n. 62 del 14/10/2008, aggiornata alla Delib. n. 5399 del 1920
aprile 2015, nella parte in cui si individuano gli indicatori di cui all'art. 11, comma 3, lettera d) D.Lgs. n. 160 del 2006 per la valutazione dell'attitudine direttiva da sottoporre al Ministro della Difesa.
Il -OMISSIS- , invece, risulta, nella conduzione delle funzioni svolte, avere, per contro, interpretato e centrato in modo più pregnante i contenuti descritti nella normativa secondaria vigente, con specifico riferimento al parametro dell' attitudine direttiva.
Né, infine, può aver rilevanza la maggiore anzianità di servizio del dott. -OMISSIS- rispetto al -OMISSIS-, attesa la già valutata superiorità di quest'ultimo sotto il profilo delle attitudini e del merito e il carattere residuale del requisito.
Infatti, come si è già detto, il valore dell'anzianità, come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi, può oggi residuare solo in termini di indice dell'esperienza professionale acquisita, divenendo criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza, ma non anche criterio prevalente nel caso si riscontrino in altro candidato maggiori meriti e maggiore attitudine a ricoprire l'ufficio direttivo a concorso. Ne consegue che l'esperienza maturata complessivamente dal -OMISSIS-, sia nella funzione strettamente giudiziaria che in quella di componente elettivo e di Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio, risulta superiore a quella maturata dal dott. -OMISSIS-, nonostante non si trascuri di considerare l'attività semidirettiva requirente di appello svolta da quest'ultimo".
A supporto del ricorso parte ricorrente sostiene, in sostanza, che la scelta non sarebbe stata adottata secondo il criterio della maggiore idoneità all'incarico, in quanto non si sarebbe sufficientemente valorizzato lo svolgimento da parte dello stesso di funzioni direttive temporanee e semidirettive, né lo svolgimento dell'attività inquirente e requirente e la maggiore anzianità di servizio, dando irragionevolmente prevalenza alla considerazione dell'intervenuto svolgimento di altri incarichi extragiudiziali quali l'aver svolto funzioni di Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare per sette anni e aver svolto degli incarichi connessi o l'essere stato membro togato dello stesso Consiglio della Magistratura Militare e, comunque, non palesando una compiuta e soddisfacente motivazione in ordine al giudizio di prevalenza, stante anche la carente analisi dei dati curriculari. In concreto, secondo le doglianze del medesimo ricorrente, da un lato gli incarichi svolti dal controinteressato non sarebbero potuti essere posti a giustificazione del giudizio di prevalenza; dall'altro la valutazione non sarebbe stata parametrata secondo il criterio delle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire e il giudizio di prevalenza non sarebbe stato sufficientemente motivato alla luce delle concrete circostanze e delle risultanze istruttorie.
Quanto a questi ultimi aspetti, il Collegio rileva in punto di diritto che da un lato è vero che, secondo giurisprudenza nelle procedure indette il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati gli incarichi extragiudiziari non possono assumere rilievo esclusivo nella decisione o comunque essere considerati maggiormente qualificanti rispetto alle esperienze maturate all'interno dell'Amministrazione, attesa la necessità che il giudizio sia il più possibile aderente alla specificità dell'incarico da conferire (Cons. Stato, Sez. IV, 11/02/2016, n. 597); dall'altro, è altrettanto vero che ai fini degli incarichi semidirettivi in magistratura, riferendosi la valutazione del merito alla verifica della attività giudiziaria svolta dal magistrato al fine di ricostruirne il profilo professionale, tale parametro non risulta limitato allo svolgimento delle specifiche funzioni proprie dell'ufficio da ricoprire, ma attiene piuttosto alla considerazione della intera attività professionale esercitata dal giudice, in qualsiasi ambito o settore (Cons. Stato, Sez. IV, 26/11/2015, n. 5366). In tale contesto devono essere considerati quegli incarichi, comunque inerenti all'ambito professionale e all'attività istituzionale, che connotano una certa attitudine a svolgere l'incarico da assegnare, anche considerate le specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire; ma lo svolgimento, da parte di un Magistrato, di pregressi incarichi direttivi (o semidirettivi) non assurge di suo, in termini solo formali, a criterio preferenziale, idoneo ad attribuire a priori la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro nell'accesso a tali incarichi. In caso contrario, resterebbe precluso l'accesso a incarichi direttivi anche a Magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili dalle funzioni esercitate (Cons. Stato, Sez. V, 14/09/2017, n. 4345).
Nel caso di specie non può dirsi che il provvedimento sia carente per difetto di istruttoria o che non sia supportato da un'ampia motivazione, in quanto non risulta dagli atti e dalla parte motivazionale del provvedimento che sia stato omesso o trascurato qualche importante elemento di fatto, così come vengono specificate le circostanze ritenute rilevanti, che hanno portato alla scelta di prevalenza del controinteressato, o meglio quali fattori siano stati maggiormente valorizzati in luogo di altri. In sostanza è stato espressamente indicato rispetto a quali specifici elementi è stato valutato come recessivo il fattore dell'aver svolto funzioni semidirettive e direttive (al pari di quello dell'anzianità) nell'ambito delle funzioni giurisdizionali e, in generale, come il prevalente svolgimento di queste ultime, ancorchè considerate, sia stato posposto nella valutazione in termini di idoneità alla funzione.
Il punto dirimente diventa, quindi, se sia ragionevole e sufficientemente motivata una scelta che consideri come fattore preminente, piuttosto che quella dello svolgimento, oltre all'attività giudiziaria, incarichi extragiudiziari, piuttosto che l'aver rivestito funzioni di direttive temporanee e semidirettive (e in sostanza un profilo professionale unicamente dedicato all'attività inquirente e requirente) e la maggiore anzianità di servizio.
In particolare, la posizione del controinteressato è stata valutata preminente in quanto lo stesso è stato Magistrato Dirigente della Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare per circa 7 anni, Presidente del Gruppo di lavoro permanente per la rappresentanza della Giustizia Militare nel Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi del Consiglio della Magistratura Militare; componente togato del Consiglio della Magistratura Militare negli anni 2001-2005, ha svolto una, significativa attività anche in campo paragiudiziario, svolgendo conferenze e attività di insegnamento agli appartenenti delle Forze Armate e di Polizia, in modo quantitativamente superiore al ricorrente ed ha una specifica esperienza in campo informatico.
Ritiene il Collegio che tali valutazioni debbano mirare sempre a conferire l'incarico al soggetto più idoneo a ricoprirlo, nel senso che debbano essere considerate le attività svolte e gli incarichi ricoperti sempre nell'ottica della specificità dell'incarico da conferire, ovverosia si debbano valutare le circostanze in quanto espressive non delle capacità e attitudini dei magistrati aspiranti in astratto ma della maggiore attitudine a svolgere il concreto incarico messo a concorso.
Nel caso di specie, il medesimo Collegio rileva come non risulta attenersi a criteri di ragionevolezza, quantomeno nei termini in cui è stata motivata, la scelta di valorizzazione dello svolgimento di funzioni non attinenti a funzioni inquirenti e requirenti, sul mero criterio della dimostrazione di una attitudine organizzativa generale, al fine dell'attribuzione dell'ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso un Tribunale Militare importante quale quello di Napoli, rispetto allo svolgimento dell'esercizio di funzioni semidirettive
requirenti di secondo grado di Avvocato Generale Militare di Appello e, seppure per un periodo limitato, di funzioni direttive, in assenza del titolare, presso Procura Generale Militare di
Appello.
A parità dell'eccellente livello dell'attività svolta dei due candidati, in questa sede non in discussione, non pare, infatti, attenersi a criteri di ragionevolezza la preminenza data, in base alla motivazione espressa, a certi incarichi svolti dal controinteressato, ritenuti indicativi di una maggiore idoneità alla nomina, ovverosia del possesso di maggiori capacità organizzative e doti direttive utili ai fini dello specifico incarico da ricoprire, rispetto agli incarichi ricoperti e al percorso di carriera del ricorrente.
3. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, gli atti gravati annullati in parte qua.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante le specifiche circostanze inerenti alla decisione in esame, il Collegio ritiene ricorrano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e il controinteressato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
29-10-2021 17:12
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