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Sentenza

I giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e mi...
I giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare.
T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. Unica, 04/06/2021, n. 41
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fortuna e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Comando Generale della Guardia di Finanza, -OMISSIS- della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Torino, Corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

della scheda valutativa relativa al periodo di servizio prestato nell'incarico di -OMISSIS-dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, della quale la ricorrente ha preso visione in data -OMISSIS-, nonché avverso e per l'annullamento di tutti gli atti rispetto al suddetto documento valutativo comunque presupposti, anteriori, conseguenti, connessi e/o collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza del giorno 15 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, con la quale l'Amministrazione ha attribuito all'interessata la qualifica finale di "inferiore alla media", ovvero un giudizio peggiore rispetto a quello dell'anno precedente, motivato essenzialmente in ragione di "insufficienti qualità complessive" e di "un rendimento insufficiente, nonostante il supporto fornitole da colleghi e superiori".

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 688, comma 1, e 689, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nonché degli artt. 1 e 18 del D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429; violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare interna (in particolare delle "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza" e successive modifiche e integrazioni e della Circolare del Comando Generale, I Reparto, prot. n. (...) del 14.6.1996); eccesso di potere per difetto/errore nei presupposti, omessa/carente istruttoria, omessa/carente motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità, travisamento e sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 688, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nonché degli artt. 1 e 18 del D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429; violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare interna (in particolare della Circolare del Comando Generale, I Reparto, Ufficio Personale Sottufficiali, Appuntati e Finanzieri, prot. (...) del 18.5.1999); eccesso di potere per difetto/carenza di presupposti, difetto/carenza di istruttoria, difetto di motivazione e arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà di valutazione.

Si è costituito il Ministero intimato per resistere al gravame.

La ricorrente, in corso di causa, ha formulato istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per acquisire documentazione utile ai fini della difesa in giudizio. La Sezione ha accolto l'istanza con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e il Ministero ha depositato la documentazione in data 23.12.2019.

In esito all'udienza del giorno 14 luglio 2020 la Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha disposto ulteriori adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione, cui è stata data esecuzione in data -OMISSIS-.

All'udienza del giorno 15 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che:

- la valutazione negativa riportata nella scheda valutativa impugnata sarebbe del tutto immotivata, non essendo stata collegata e non essendo, comunque, oggettivamente collegabile, a dire della ricorrente, a sopravvenute, diverse e negative "situazioni e circostanze connesse all'attività di servizio prestato" altrimenti rilevabili, rispetto alle valutazioni riportate dall'interessata nei documenti caratteristici per il periodo di servizio prestato dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, e ciò anche a fronte del parere positivo espresso, nel mese di -OMISSIS-, dal Comandante del -OMISSIS- sull'istanza di cancellazione delle sanzioni disciplinari in precedenza comminate alla ricorrente;

- il giudizio espresso nel documento caratteristico in questione non sarebbe ispirato ad "assoluta obiettività" e "alto senso di equità", come imposto dalla legge, ma risulterebbe fortemente condizionato dall'atteggiamento assunto dal Comandante del Gruppo verso la ricorrente, che a sua volta sarebbe ingiustificato anche alla luce dell'esito degli accertamenti svolti dalla -OMISSIS- sulle condizioni dell'interessata;

- né dalla scheda valutativa, né dalla documentazione di servizio emergerebbero situazioni o circostanze da cui poter desumere una flessione di rendimento o una perdita delle qualità e capacità già dimostrate dalla ricorrente, tali da poter in qualche modo giustificare il notevole e generalizzato abbassamento del giudizio operato sulle voci interne della scheda valutativa e, quindi, sul giudizio e sulla qualifica finale.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che:

- nella fattispecie risulterebbero totalmente inespressi e non altrimenti intellegibili gli elementi sulla base dei quali l'Amministrazione è giunta ad operare i censurati abbassamenti della valutazione in gran parte (quindici) delle voci interne e, quindi, nel giudizio finale, in violazione delle previsioni normative che, a fronte della rilevante e generalizzata flessione di giudizio oggetto di contestazione, imponevano la specificazione degli elementi di fatto in relazione ai quali tale flessione è stata ravvisata e la chiara, pur se succinta, ostensione delle relative motivazioni;

- le flessioni dei giudizi, peraltro, richiedevano un onere motivazionale particolarmente rafforzato, seppur sintetico, anche perché interessavano, tra l'altro, caratteristiche stabili della personalità - o comunque insuscettibili di variare se non a lungo o lunghissimo termine e non nell'arco di pochi mesi - come quelle concernenti "Aspetto e portamento", "Salute e resistenza fisica", "Iniziativa", "Capacità di giudizio", "Ascendente", "Costanza e perseveranza", "Sincerità, lealtà e rettitudine", "Capacità di espressione (scritta e orale)" e "Buonsenso": a tale onere le Autorità giudicanti non avrebbero adempiuto, così impedendo all'interessata di cogliere le ragioni poste a base dei gravati giudizi;

- le valutazioni assegnate per le voci interne dell'impugnata scheda valutativa e il conseguente giudizio finale (con la relativa qualifica) risulterebbero anche altamente improbabili o inverosimili e, comunque, del tutto immotivati e per ciò arbitrari.

2.3. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente collegate, non colgono nel segno.

2.3.1. Nella scheda valutativa impugnata la ricorrente ha ottenuto la qualifica finale di "Inferiore alla media" rispetto a quella di "Nella media" delle due precedenti schede valutative. L'interessata, inoltre, ha subito una rilevante flessione in numerose voci interne della scheda, che sono cambiate come di seguito indicato:

- "Aspetto e portamento" (Qualità fisiche, Voce 1), da "Aitante e distinto" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Aspetto esteriore decoroso";

- "Salute e resistenza fisica (Qualità fisiche, Voce 2), da "Sempre ottima - Superiore alla media" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Generalmente buona - Sufficiente in condizioni normali";

- "Iniziativa" (Qualità morali e di carattere, Voce 2), da "Normale" (del precedente documento valutativo) a "Scarsa";

- "Capacità di giudizio" (Qualità morali e di carattere, Voce 4), da "Abbastanza equilibrato" (del precedente documento valutativo) ad "Avventato";

- "Ascendente" (Qualità morali e di carattere, Voce 5), da "Accettato solo da alcuni" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Non riesce a farsi considerare";

- "Costanza e perseveranza" (Qualità morali e di carattere, Voce 6) da "Ostinato" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Cede al primo ostacolo";

- "Sincerità, lealtà e rettitudine" (Qualità morali e di carattere, Voce 8), da "Sincero - Leale - Accomodante" (del precedente documento valutativo) a "Ambiguo - Poco leale - Accomodante";

- "Comportamento nella vita privata" (Qualità morali e di carattere, Voce 10) da "Non dà luogo a rilievi" (dei due precedenti documenti) a "Si presta a rilievi";

- "Capacità di espressione scritta-orale" (Qualità culturali e intellettuali, Voce 3) da "C. - Chiaro" (dei due precedenti documenti valutativi) a "C. - Prolisso";

- "Buonsenso" (Qualità culturali e intellettuali, Voce 5), da "Normale" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Scarso";

- "Preparazione tecnico-professionale" (Qualità professionali, Voce 1), da "Nella media" (dei due precedenti documenti valutativi) a "Limitata";

- "Esecuzione degli ordini" (Qualità professionali, Voce 5) da "Preciso" a "Ha bisogno di controllo";

- "Atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori (Qualità professionali, Voce 6) da "Rispettoso - Aggressivo - Altezzoso" (del precedente documento valutativo) a "Invadente - Aggressivo - Altezzoso";

- "Senso del dovere" (Qualità professionali, Voce 9), da "Fa quanto deve" (dei due precedenti documenti valutativi) ad "Accomodante nell'interpretazione dei propri doveri";

- "Rendimento in servizio" (Qualità professionali, Voce 11) da "Normale" a "Scarso", con nota aggiuntiva del Compilatore del seguente tenore: "Il militare ha dimostrato notevole inerzia nell'esecuzione delle attività ordinate".

Il giudizio finale è stato formulato nei seguenti termini: "Il -OMISSIS-è un -OMISSIS- in possesso di insufficienti qualità complessive che, nel periodo oggetto di valutazione, ha fornito un rendimento insufficiente, nonostante il supporto fornitole da colleghi e superiori".

2.3.2. Nelle forze armate la compilazione di documenti caratteristici ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali e i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, Sent., n. 1744/2011).

I giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 5574/2019; T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, n. 867/2016).

Sotto il profilo motivazionale, la scheda valutativa dei superiori esprime sinteticamente le diverse qualità e capacità dell'interessato nel periodo di riferimento e si estrinseca in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, sicché non occorre che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio, oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, il rendimento in servizio dell'interessato (T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. I, n. 315/2019).

Inoltre, in sede di compilazione della scheda valutativa degli ufficiali delle FF.AA. la divergenza di giudizio nella fase della revisione impone, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1431 del 1965, una motivazione puntuale solo quando il dissenso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche quando riguardi la qualifica finale, che esprime un autonomo giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti palesemente abnorme (C.d.S., Sez. IV, Sent., n. 4332/2009; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, n. 29/2013).

2.3.3. Nella fattispecie la valutazione operata dall'Amministrazione non può ritenersi irragionevole, in quanto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, la determinazione in senso sfavorevole alla ricorrente trova giustificazione nel contegno assunto dalla stessa nel periodo di tempo preso in considerazione.

In particolare, dagli atti di causa (tra cui, in particolare, la relazione del -OMISSIS- e la relazione del -OMISSIS-, sub docc. 1 e 2 depositati dal Ministero il 12.10.2020) emerge che la ricorrente, nel periodo in considerazione, ha manifestato un atteggiamento indisponente e polemico verso i propri colleghi e superiori nonché, per sua stessa ammissione, una non adeguata preparazione tecnica in relazione ai compiti alla stessa affidati nell'ambito dei controlli sul lavoro. La lettura della documentazione versata in atti, in altri termini, consente agevolmente di cogliere le ragioni per le quali la ricorrente ha subito una flessione dei giudizi in numerose voci interne della scheda valutativa e, conseguentemente, un giudizio complessivo finale peggiore rispetto a quello dell'anno precedente.

Né, del resto, può ravvisarsi alcuna contraddittorietà tra la decisione di cancellare gli effetti delle sanzioni disciplinari precedentemente applicate alla ricorrente, in accoglimento della relativa istanza dell'interessata, e la successiva flessione di giudizio confluita nella gravata scheda valutativa. Vengono in rilievo, infatti, determinazioni non comparabili nei termini delineati da parte ricorrente, in quanto attinenti - come peraltro correttamente evidenziato dalla difesa erariale - a questioni differenti e non sovrapponibili tra loro, in relazione alle quali, al contrario, sono fisiologicamente prospettabili valutazioni di tenore diverso, come difatti è avvenuto nella fattispecie.

2.3.4. Sotto diverso profilo, deve escludersi anche che le precedenti valutazioni rese nei riguardi della ricorrente, ed espresse nelle precedenti schede valutative, possano condizionare in qualche modo il contenuto della scheda oggetto di controversia.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che ciascuna scheda (o rapporto informativo) si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 5574/2019; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I-bis, n. 7531/2018).

Le schede valutative dei militari sono, quindi, autonome e indipendenti l'una dalle altre e, pertanto, non sono censurabili sotto il profilo della contraddittorietà, se non in presenza di elementi giustificativi affetti da macroscopica irrazionalità e incoerenza (T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, n. 651/2016), che tuttavia, nella vicenda di cui è causa, non ricorrono, per le ragioni già esposte supra, sub 2.3.3.

Le censure, pertanto, devono essere respinte.

2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

2.4.1. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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