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Sentenza

Il giudizio valutativo degli Ufficiali, espresso dagli organi competenti, implic...
Il giudizio valutativo degli Ufficiali, espresso dagli organi competenti, implica un'attività di valutazione di carattere globale e sintetico e frutto di ampia discrezionalità e, per questo, impinge direttamente nel merito stesso dell'azione amministrativa.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 23-04-2021) 20-05-2021, n. 5912


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10167 del 2011, proposto da -OMISSIS- con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Giancarlo Viglione che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui il Ministero della difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente -OMISSIS-avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS- redatto per il periodo dal-OMISSIS-al -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 aprile 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 D.L. n. 137 del 2020 e 4 D.L. n. 28 del 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. -OMISSIS- del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui il Ministero della difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente -OMISSIS-avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS- redatto per il periodo dal-OMISSIS-al -OMISSIS-.

Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 14/03/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23/04/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS- impugna il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui il Ministero della difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente -OMISSIS-avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS- redatto per il periodo dal-OMISSIS-al -OMISSIS-.

Il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri, espone che:

- in data 09/03/11 gli è stato notificato il rapporto informativo n. -OMISSIS- redatto per il periodo dal-OMISSIS-al -OMISSIS- e concluso con una valutazione equiparabile alla qualifica di "-OMISSIS-";

- in data 24/11/09 gli è stata comminata la -OMISSIS-di corpo del "-OMISSIS-";

- su ricorso dello-OMISSIS-, il Comandante della 2^ Brigata-OMISSIS-Carabinieri in -OMISSIS- ha annullato la sanzione che è stata irrogata dallo stesso Ufficiale che ha compilato il rapporto informativo oggetto di causa;

- tutti i giudizi riportati dal ricorrente nel corso della carriera, ad eccezione di quello impugnato, si sono conclusi con la massima qualifica di-OMISSIS-accompagnata da espressioni aggiuntive -OMISSIS-;

- il ricorrente ha ottenuto ben tre encomi semplici ed un elogio.

Con una serie di censure tra loro connesse il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica in quanto erroneamente il provvedimento impugnato avrebbe affermato l'indipendenza delle valutazioni succedutesi nel tempo specie se, come nell'ipotesi in esame, la modifica peggiorativa del giudizio non è assistita da congrua motivazione; inoltre, nel periodo preso in considerazione lo-OMISSIS- non avrebbe manifestato -OMISSIS-ed avrebbe conseguito giudizi apicali sia nel periodo precedente che in quello successivo a quello oggetto di causa.

Inoltre:

- il compilatore non avrebbe considerato il -OMISSIS- giudizio riportato dal ricorrente nell'esercitazione -OMISSIS- "-OMISSIS-" della durata di -OMISSIS-né il giudizio peggiorativo potrebbe essere giustificato dalle -OMISSIS- per ragioni di salute dovute ad una patologia già considerata dipendente da causa di servizio e dalla mancata risposta-OMISSIS-;

- il compilatore sarebbe il medesimo autore di precedenti -OMISSIS- giudizi e nell'arco di pochi mesi avrebbe irragionevolmente ridotto il giudizio di alcune voci per le quali sussisterebbe sostanziale stabilità;

- in realtà, con il giudizio impugnato si sarebbe voluto sanzionare il ricorrente in relazione alla condotta che aveva comportato l'applicazione della sanzione poi annullata.

I motivi sono infondati.

Il gravato provvedimento ha respinto il ricorso gerarchico ritenendo che:

- il rapporto informativo non ha determinato un abbassamento di qualifica e si presenta armonico e consequenziale nei giudizi;

- i riferimenti alla precedente e alla successiva valutazione sono ininfluenti in quanto le valutazioni sono indipendenti l'una dall'altra;

- l'assenza di gravi giudizi negativi induce ad escludere la necessità di una motivazione più strutturata;

- la valutazione è espressione del giudizio complessivo delle qualità personali e delle capacità professionali dell'Ufficiale;

- in diverse occasioni lo-OMISSIS- "è stato oggetto di interventi di guida, di sostegno e stimolo";

- sono insussistenti i riferimenti alla presunta ostilità del compilatore per un procedimento disciplinare del quale non vi è traccia nel rapporto informativo;

- in ogni caso, i fatti che hanno portato all'irrogazione della -OMISSIS-non avrebbero potuto essere ignorati dalle autorità intervenute.

Secondo la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, il giudizio valutativo degli Ufficiali, espresso dagli organi competenti, implica un'attività di valutazione di carattere globale e sintetico e frutto di ampia discrezionalità e, per questo, impinge direttamente nel merito stesso dell'azione amministrativa; pertanto, il giudizio in esame è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei soli casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o sviamento di potere (Cons. Stato n. -OMISSIS-; Cons. Stato n. -OMISSIS-; Cons. Stato n. -OMISSIS-; Cons. Stato n. -OMISSIS-; TAR Lazio - Roma n. -OMISSIS-, TAR Lazio - Roma n. -OMISSIS-).

Nella fattispecie tali ipotesi di palesi illogicità ed incongruenze non possono essere ritenute sussistenti.

Nel gravame il ricorrente si duole, innanzi tutto, del fatto che nell'arco temporale cui si riferisce l'atto impugnato gli sia stato attribuito un giudizio peggiore di quello conseguito negli anni precedenti.

Le precedenti valutazioni non costituiscono, però, garanzia dell'assegnazione di analoga qualifica finale per i periodi di valutazione successivi e, quindi, un vincolo nella redazione di questi ultimi, e, pertanto, di per sé, non sono sintomi di eccesso di potere.

Infatti, i giudizi analitici e complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa e alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la -OMISSIS- di carriera del militare (Cons. Stato n. -OMISSIS-, Cons. Stato n. -OMISSIS-, Cons. Stato n. -OMISSIS-; TAR Lazio - Roma n. -OMISSIS-).

Per altro, il peggioramento di cui si duole il ricorrente (da-OMISSIS-a -OMISSIS-) ha, comunque, comportato un giudizio significativamente -OMISSIS- di talché nessuno specifico onere motivazionale doveva sul punto essere formulato dall'amministrazione non configurandosi un netto scostamento di giudizi in relazione alla graduazione individuata dalla normativa applicabile alla fattispecie (così anche TAR Lazio - Roma n. -OMISSIS-).

In virtù dello stesso principio di autonomia dei giudizi, ai fini della fondatezza del gravame, non può assumere alcuna significativa rilevanza la migliore valutazione conseguita dal ricorrente nel periodo successivo quello preso in considerazione dall'atto impugnato.

Con riferimento specifico, poi, al merito delle valutazioni del primo e del secondo Revisore, dalle relazioni trasmesse dal Ministero della difesa con nota del -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, emerge che:

- la -OMISSIS-è stata annullata per carenza formale della contestazione degli addebiti ma i fatti ad essa sottostanti hanno palesato nell'occasione una "superficialità" (definita "evidente") del ricorrente (nota redatta il -OMISSIS-dal Generale Comandante della 2^ Brigata-OMISSIS-Carabinieri in -OMISSIS-);

- al ricorrente sono state contestate carenze nell'attività di -OMISSIS- e de-OMISSIS- dell'-OMISSIS-nell'ambito dell'attività di cooperazione -OMISSIS-(note del -OMISSIS-e del 01/03/10);

- lo-OMISSIS- è stato destinatario di richiami per carenze manifestate nella compilazione di documentazione amministrativa riguardante la prestazione lavorativa dallo stesso espletata (note del 09/02/10 e del 15/02/10).

L'esame della documentazione caratteristica, poi, smentisce le affermazioni presenti nel gravame circa il conseguimento, da parte dello-OMISSIS-, del giudizio di "-OMISSIS-" nell'intero arco della carriera ad eccezione del periodo oggetto del rapporto informativo impugnato; ed, infatti, il ricorrente ha riportato giudizi diversi da quello di "-OMISSIS-", ad esempio, nei periodi 10/10/90-13/10/91, 14/10/91-26/07/92, 27/07/92-15/09/92, 13/09/94-08/01/95.

Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che il giudizio oggetto del gravato rapporto informativo sia immune dai vizi dedotti nel gravame.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, anche in ragione della risalenza nel tempo dei fatti di causa, per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 e 9 Reg. UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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