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Sentenza

Il periodo di collocamento nella categoria della riserva non può essere qualific...
Il periodo di collocamento nella categoria della riserva non può essere qualificato come servizio effettivo, in quanto i militari collocati nella categoria della riserva possono solo essere richiamati in servizio, in tempo di guerra. Gli stessi, dunque, si trovano in una situazione di sospensione, potenzialmente definitiva, dal servizio medesimo.
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., (ud. 24-11-2020) 27-11-2020, n. 1139

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 3099 del 2004, proposto da

- F.A., rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Dario Caldato, Monica Zecchin, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Mestre-Venezia, Calle Legrenzi, 2;

contro

- Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici ex lege è domiciliato, in Venezia, alla piazza San Marco n. 63;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. N. (...) SPS 450 P13-4/4 del 8 marzo 2004, notificato il 27 agosto 2004;

- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Dato atto di come il ricorso sia passato in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 84, comma 5, primo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. F.A., nella qualità di sottufficiale dell'Aeronautica militare in quiescenza, con atto notificato il 15 novembre 2004 e depositato il successivo 17 di novembre, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego di valutazione al fine del conferimento della qualifica di "luogotenente", deducendo in diritto:

I. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 196 del 1995, come aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 82 del 2001. Eccesso di potere", giacché il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere incluso tra i sottufficiali da valutare per il conferimento della qualifica di luogotenente per l'anno 2002, mentre l'ulteriore requisito della permanenza in servizio sino alla fine dei lavori della commissione permanente di valutazione non sarebbe previsto dalle norme di settore. Peraltro, introducendo siffatto requisito si finirebbe per far dipendere la concessione della qualifica dai tempi necessari per concludere il procedimento di valutazione. Alla commissione esaminatrice, pertanto, si attribuirebbe il potere di incidere sui diritti acquisiti dei militari, pur in assenza di espressa previsione di legge. Anche dopo la cessazione dal servizio, ancora, permarrebbe l'interesse al conseguimento di detta qualifica, sia perché la stessa comporta un incremento del trattamento pensionistico, sia perché la stessa assumerebbe rilevanza nel caso di richiamo in servizio, previsto, a certe condizioni, per le categorie dell'ausiliaria e della riserva;

II. "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione", in quanto il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione.

2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, la tardività e l'inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.

3. All'esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2004, con ordinanza n. 1206 del 2004, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell'attributo del periculum in mora.

4. Con ordinanza presidenziale n. 120 del 2016 è stato disposto un incombente istruttorio, successivamente adempiuto dall'Amministrazione resistente.

5. All'udienza del 24 novembre 2020, previo deposito di scritti difensivi, il giudizio è transitato in decisione.

6. In limine litis, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall'Avvocatura erariale, in quanto l'atto impugnato risulta essere stato comunicato al deducente il 27 agosto 2004, e rispetto a tale data, la notificazione del ricorso appare tempestiva, ove si consideri sia il periodo di sospensione feriale applicabile ratione temporis (1 agosto - 15 settembre), sia il fatto che il 14 novembre 2004 (sessantesimo giorno) è caduto di domenica, con conseguente traslazione del termine ultimo di proposizione al giorno successivo.

6.1. Stante l'infondatezza del ricorso, il Collegio ritiene poi di soprassedere all'esame dell'eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati pure sollevata dall'Amministrazione resistente

7. Nel merito, come si è testé anticipato, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

Il Collegio richiama ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., dando a esso continuità, il recente precedente della sezione n. 1221, pubblicato in data 11 novembre 2019, intervenuto in fattispecie del tutto conforme, secondo cui: "L'art. 6 bis, del D.Lgs. n. 196 del 12 maggio 1995 (introdotto dalla L. n. 82 del 2001), al comma 2 (come sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193) prevede che "I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della L. 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado". Il successivo art. 6 ter, rubricato "Norme transitorie" al comma 1 stabilisce inoltre che per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007 "per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto".

Ora, per consolidata giurisprudenza, "presupposto indefettibile per il conferimento della qualifica è ... il perdurare del rapporto di servizio attivo fra il militare e l'Amministrazione, posto che finalità precipua della stessa è la miglior utilizzazione del personale nell'interesse dell'Amministrazione stessa e ciò anche nel caso in cui l'avanzamento decorra da una data anteriore a quella della risoluzione del rapporto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, n. 3898/2006; id., sez. III, n. 2013/2003)" (cfr. di recente Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2019, n. 5349). Di conseguenza, è irrilevante "che al momento della formazione dell'aliquota l'appellato fosse ancora in servizio, perché ciò che è essenziale, ai fini dell'attribuzione della qualifica di luogotenente, è la permanenza nei ruoli in s.p.e. (Cons. Stato, sez. IV, n. 6604/2007)" (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5349/2019 cit.; cfr. anche T.A.R., Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 5 aprile 2016, n. 375).

In tale ottica, peraltro, deve ritenersi priva di pregio la tesi prospettata dal ricorrente e fondata sulla peculiarità dell'istituto del collocamento nella categoria della riserva che, consentendo di essere richiamati in servizio in tempo di guerra, non potrebbe legittimamente precludere una promozione del militare, sia pure in congedo.

E infatti, il periodo di collocamento nella categoria della riserva non può essere qualificato come servizio effettivo, in quanto i militari collocati nella categoria della riserva possono solo essere richiamati in servizio, in tempo di guerra (cfr. art. 54 della l. 31.7.1954, n. 599, poi abrogato dall'art. 2147 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; cfr. ora il vigente art. 887 del medesimo D.Lgs. n. 66 del 2010). Gli stessi, dunque, si trovano in una situazione di sospensione, potenzialmente definitiva, dal servizio medesimo.

E' evidente, dunque, che l'assenza di un servizio effettivo preclude la possibilità di sottoporre il militare alla valutazione, dal momento che la finalità di essa è costituita dal soddisfacimento di esigenze funzionali ed organizzative future, che non possono, evidentemente, che essere perseguite attraverso personale in servizio attivo permanente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 14 dicembre 2016, n. 12493).

Le sopra esposte considerazioni portano a ritenere che l'Amministrazione, a fronte della cessazione dal servizio del ricorrente, non poteva fare altro che sospendere la valutazione volta all'attribuzione della qualifica di luogotenente, senza un onere motivazionale particolarmente esteso.

Va peraltro osservato che il provvedimento impugnato chiarisce espressamente che la valutazione del ricorrente non poteva essere svolta a causa della mancanza del presupposto del servizio effettivo, essendo finalità del conferimento della qualifica di luogotenente quella di assicurare la migliore utilizzazione del personale nell'interesse dell'amministrazione. Non è perciò ravvisabile il denunciato vizio di difetto di motivazione".

8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

9. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente, Estensore

Nicola Bardino, Referendario

Paolo Nasini, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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