In ambito militare il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare, di cui all'art. 1392, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari i quali devono concludersi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente.
Cons. giust. amm. Sicilia, 11/01/2021, n. 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2019, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati, per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -Palermo n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 4, D.L. n. 84 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Maria Immordino e considerati presenti, ai sensi dell' art. 4 comma 1 penultimo periodo D.L. n. 28 del 2020 e dell'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, l'avvocato Roberto Mandolesi, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della difesa in base alla richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale del 30.11.2020.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Oggetto dell'appello in epigrafe, con istanza ex art. 98 c.p.a., è la sentenza del TARS Palermo, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso per l'annullamento:
- del decreto del 22.09.2017 del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi del combinato disposto degli artt. 951, comma 1, 1357, comma 1, lett. c), 957, comma 1, lett. e), 861, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 66 del 2010; ed è stato previsto, altresì, il conseguente suo collocamento in congedo illimitato per effetto della cessazione del rapporto di servizio temporaneo con la convenuta Amministrazione;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; e, in particolare, del Verbale con cui la Commissione di Disciplina ha ritenuto il ricorrente "non meritevole di conservare il grado".
1.1. Tale provvedimento è stato adottato dall'Amministrazione a conclusione del procedimento disciplinare avviato in considerazione del fatto che il ricorrente era stato fermato da alcuni colleghi e, previa volontaria sottoposizione agli esami, era stato riscontrato positivo all'uso di sostanze stupefacenti.
1.2. Il suddetto provvedimento è stato impugnato per violazione delle Linee guida ufficiali emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Gruppo tossicologici forensi italiani (GTFI), nonché per eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare il ricorrente lamentava la mancata effettuazione del secondo test di conferma, come richiesto a seguito del primo controllo presso l'Ospedale di -OMISSIS- del 29 dicembre 2016, in cui lo stesso era risultato positivo alla cocaina, considerato che i test per il dosaggio delle droghe forniscono un risultato di I livello, sicché, in caso di positività, si richiede un ulteriore test di conferma da eseguire con metodiche di riferimento. Indicativo, secondo il ricorrente, era il fatto che il Giudice di Pace -OMISSIS- avesse accolto il ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente, proprio in considerazione del fatto che in mancanza della prova dell'avvenuto test di conferma non si riscontravano prove sufficienti per ritenere che lo stesso fosse in stato di alterazione psicofisica tale da giustificare il provvedimento di sospensione della patente.
Il ricorrente eccepiva anche la violazione dell'art. 1392, co. 2, D.Lgs. n. 66 del 2010, lamentando il mancato rispetto dei tempi dell'iter procedimentale per l'irrogazione della sanzione disciplinare.
2. Il TAR adito ha respinto il ricorso, in considerazione del fatto che: a) le "certificazioni in atti, il contenuto della relazione finale e le stesse dichiarazioni della parte riportati testualmente nel provvedimento finale assumono una valenza probatoria preminente, corroborata anche dall'assenza di idonea contestazione" e che "le dichiarazioni rese dall'incolpato assumono valenza di una vera e propria confessione con il riconoscimento della propria responsabilità e consapevolezza delle gravità dei fatti"; b) il provvedimento è sorretto da una congrua motivazione, anche considerato che "l'episodio contestato assume una significativa gravità tale da richiedere l'applicazione della misura disciplinare che è in specie stata disposta, non apparendo irrazionale o spropositato l'esercizio del potere discrezionale in ordine alla misura della sanzione da applicare".
3. La sentenza è stata gravata con l'appello in epigrafe, con istanza ex art. 98 c.p.a.
Si sono costituiti in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, depositando memorie.
3.1. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 98, comma 1, c. p.a.
4. L'appello, affidato a due articolati motivi, che riprendono in linea di massima quelli proposti in primo grado, è infondato.
4.1. Con il primo motivo la sentenza gravata viene stigmatizzata per non aver tenuto conto dei vizi che inficiano il provvedimento impugnato: eccesso di potere sotto svariati profili (travisamento dei fatti presupposti, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta), nonché violazione, falsa applicazione e malgoverno delle Linee guida ufficiali emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Gruppo tossicologici forensi Italiani (GTFI).
La censura è infondata.
L'appellante afferma con insistenza di non avere mai ammesso di aver assunto la sostanza stupefacente, in contraddizione a quanto emerge dai documenti in atti, considerato che lo stesso militare, come si evince dalla sequenza documentale in precedenza richiamata, ha più volte - sia in sede di visita di controllo in data 30 dicembre 2016, sia in quella di inchiesta formale, sia infine di fronte alla Commissione disciplinare - ammesso di aver fatto uso, benché in via del tutto occasionale, della sostanza stupefacente del tipo "cocaina", dichiarandosi pentito del suo comportamento e consapevole del fatto che lo stesso nuocesse all'Arma.
Quanto alla eccepita mancanza della sottoscrizione del certificato medico e la tardività del deposito dello stesso, va rilevato che il documento prodotto in giudizio costituisce una riproduzione meccanografica del referto manoscritto e sottoscritto dal medico, il cui originale è stato poi depositato in giudizio. Con riferimento all'eccepita tardività della produzione in primo grado, ciò che rileva è la confessione, della quale si rinviene prova negli altri documenti depositati, sicché il certificato medico in discussione ne costituisce ulteriore conferma. Si tratta, del resto di fatti, non contestati dal ricorrente in primo grado, sede nella quale lo stesso ha anche sostenuto la tesi, per la verità inverosimile, che la confutata positività alla cocaina potrebbe essere stata causata dall'uso di bicchieri utilizzati da altre persone o in ragione di rapporti con persona che aveva fatto uso della predetta sostanza.
Quanto alla contestata violazione da parte dell'Amministrazione appellata delle Linee Guida dell'ISS e del GTFI, dirimente è la circostanza che l'assenza di un test di conferma dell'esame di screening di primo livello, omissione sempre contestata dal ricorrente, si basa sulla esplicita confessione dello stesso ricorrente, anche dinanzi al proprio difensore, circa l'assunzione, anche se sporadica, della sostanza stupefacente del tipo cocaina. Orbene proprio tale confessione, in una con aggiuntivi accertamenti preliminari di tipo psichiatrico, ha determinato l'avvio del procedimento disciplinare.
L'appellante lamenta, ancora una volta, il difetto di motivazione del provvedimento disciplinare impugnato. Si tratta di una doglianza infondata, poiché il provvedimento impugnato è congruamente motivato per relationem, attraverso il richiamo agli atti dell'inchiesta formale, nonché al verbale della Commissione di Disciplina. Sul punto esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la motivazione per relationem mediate rinvio ad atti procedimentali configurabili come logico presupposto del provvedimento definitivo (Cass. n. 20943/2019; Cons. St. n. 8276/2019).
4.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'erroneità della sentenza che non ha censurato il provvedimento impugnato emesso in violazione, falsa applicazione dell'art. 1392, comma 2, codice dell'ordinamento militare.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo quanto dispone l'art. 1392, comma 2 D.Lgs. n. 66 del 2010 "Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento". Detti accertamenti preliminari, come emerge dal combinato disposto degli artt. sopra citati, devono concludersi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente.
Orbene, nella fattispecie de qua, come emerge dalla documentazione in atti, il Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", nel momento in cui ha appreso che un proprio dipendente aveva posto in essere una condotta che costituiva infrazione disciplinare grave e lesiva del prestigio dell'Istituzione, ha esperito tali accertamenti preliminari volti ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari ed esercitare l'eventuale conseguente azione disciplinare, riguardanti la conoscenza del fatto storico e le successive certificazioni dell'Infermeria Presidiaria di Palermo. Essendo stati esperiti detti accertamenti preliminari, va respinta la censura secondo cui l'Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di intraprendere il procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, da quanto detto prima, risulta che, ai fini della decorrenza del termine di 60 giorni indicato dall'art. 1392 D.Lgs. n. 66 del 2010, il dies a quo coincide con il 27 gennaio 2017, giorno in cui è stata prodotta la seconda certificazione medica dell'Infermeria presidiaria di Palermo che confermava lo stato di malattia del militare ricorrente, cui era stata diagnosticata la presenza di "quote d'ansia disadattive in soggetto con positività alla ricerca di sostanze psicotrope (cocaina)". L'amministrazione, pertanto, ha agito in ossequi ai termini fissati dalla legge.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello va respinto.
5. Le spese possono essere compensate, sussistendo valide ragioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo all'udienza pubblica del 17 dicembre 2020 svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere, Estensore
13-02-2021 14:13
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