La retribuzione per lavoro straordinario oltre il limite di ore massimo per i militari
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 17-11-2020) 03-02-2021, n. 1401
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9479 del 2006, proposto da C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Graziani, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Antonio Graziani in Roma, via Poggio Catino, 6;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento della somma indicata nell'atto introduttivo quale compenso per il lavoro straordinario prestato e non retribuito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 D.L. n. 137 del 2020 e 4 D.L. n. 28 del 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020 la dott.ssa Francesca Mariani;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 7/10/2006 e depositato il 23/10/2006 il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento della somma indicata nell'atto introduttivo quale compenso per il lavoro straordinario prestato e non retribuito.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 20/11/2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17/11/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente, militare della Guardia di finanza, chiede la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento della somma indicata nell'atto introduttivo quale compenso per il lavoro straordinario prestato e non retribuito.
A fondamento del gravame l'esponente prospetta di avere effettuato, per esigenze inderogabili di pubblica sicurezza, servizio straordinario oltre il limite di ore massimo previsto e, per questo motivo, deduce di avere diritto al compenso per lo straordinario senza limitazione alcuna richiamando, a tal fine, l'art. 63 comma 4 L. n. 121 del 1981.
La tesi di parte ricorrente non è fondata.
Come evidenziato dalla difesa erariale, il totale monte-ore dello straordinario retribuibile costituisce un dato che viene determinato a livello provinciale per ciascun reparto del Corpo in riferimento al numero dei militari del reparto e alle funzioni da questo espletate.
L'art. 44 D.M. 30 novembre 1991 concernente il "Nuovo regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza", come modificato dall'art. 28 D.P.R. n. 170 del 2007, stabilisce, poi, che le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili, in quanto eccedenti il monte ore finanziato, possono essere recuperate attraverso il riposo compensativo di cui può il militare fruire, previa apposita richiesta da formulare all'ufficio di appartenenza e secondo le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Anche nel rapporto di pubblico impiego dei militari della Guardia di finanza trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione, anche militare.
Tale autorizzazione, infatti, verifica in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro e al tempo stesso rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che mediante incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici, e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell'amministrazione e il rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente, possano creare nocumento alla salute e alla dignità della persona.
Per altro, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario costituisce per l'amministrazione anche lo strumento per un'opportuna ed adeguata valutazione delle esigenze dei propri uffici quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché all'organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell'ordinario lavoro di ufficio.
Deve, pertanto, escludersi che l'amministrazione sia tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate, in assenza di autorizzazione preventiva, in eccedenza al limite previsto dal monte ore precedentemente stabilito; in questi casi, il militare ha solo il diritto eventualmente di fruire dei corrispondenti riposi compensativi.
Né può ritenersi che l'autorizzazione al superamento del monte-ore previsto per lo straordinario possa essere sostituita dagli ordini di servizio o possa ritenersi implicitamente rilasciata con l'adozione degli stessi.
Se è vero, infatti, che il particolare status dei militari non solo non consente loro, in via generale, di contestare l'organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazioni, ma in sostanza li obbliga all'effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può, però, ammettersi che mediante gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell'amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d'ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) siano, di fatto, frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell'amministrazione (come sopra delineate) cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione del monte-ore dello straordinario.
Per altro, la tesi che, ai fini del pagamento, attribuisce valenza anche ai soli ordini di servizio, piuttosto che all'autorizzazione al superamento del monte ore previsto per lo straordinario, finisce per attribuire di fatto, in violazione dei principi di legalità e di imparzialità, potestà autorizzatorie alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario in eccedenza (con ovvi conseguenti riflessi sulla spesa e sulla gestione del personale) a soggetti che, in base alla ripartizione di funzioni propria della scala gerarchica, non possiedono tale specifica competenza.
Quanto fin qui evidenziato comporta che, in carenza di autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione di appartenenza, il militare non ha diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto al monte-ore prestabilito ma solo al godimento dei riposi compensativi corrispondenti; in questo senso, del resto, è l'orientamento costante della giurisprudenza (così, tra le più recenti, Cons. Stato n. 1927/2020, Cons. Stato n. 7327/19, Cons. Stato n. 3322/18, Cons. Stato n. 3423/17, Cons. Stato n. 1186/13).
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa va rilevato che il ricorrente richiede solo il pagamento delle ore di straordinario non retribuito e non anche l'accertamento del diritto ai riposi compensativi.
Il diritto a tale pagamento non può, però, essere riconosciuto in quanto nella fattispecie manca l'autorizzazione espressa all'espletamento di ore di straordinario oltre il monte ore a tal fine specificamente previsto né, per le ragioni già esplicitate, tale autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata con gli ordini di servizio la cui acquisizione, richiesta da parte ricorrente nella comparsa conclusionale, è, pertanto, non rilevante ai fini della decisione.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, riguardata anche in riferimento alla data di proposizione del gravame, giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Francesca Mariani, Referendario, Estensore
10-03-2021 20:55
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