La scelta in merito ai provvedimenti di trasferimento d'autorità è adottata dall'Amministrazione in maniera discrezionale, tenuto conto sia della sede di destinazione che delle esigenze di servizio e della migliore organizzazione degli uffici; pertanto l'adozione di tali provvedimenti è qualificabile come ordine, rispetto al quale assume una rilevanza meramente fattuale l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/01/2021, n. 323
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5566 del 2015, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzina Salvatore, Giuseppe Giammarino, con domicilio eletto presso lo studio Carmela Pisacane in Napoli, Centro Direzionale Is. D;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Campania, Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 15.6.2015 con il quale Comando Legione Carabinieri Campania ha disposto il trasferimento del ricorrente "per servizio" dalla stazione CC di Monteforte Irpino (AV) al Nucleo Operativo della Compagnia CC di Napoli - Stella;
- del provvedimento prot. nr. -OMISSIS-del 22.4.2015 con il quale Comando Legione Carabinieri Campania ha disposto il reimpiego del ricorrente "ad altra sede di servizio per un'accertata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale";
- dell'ordine di servizio del 10.4.2015;
- della presupposta proposta n. -OMISSIS- del 17.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'articolo 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e il Decreto del Presidente del T.A.R. Campania, sede di Napoli, n. 31 del 30 ottobre 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Carlo Buonauro;
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS- Mar. A.s. UPS dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di trasferimento d'autorità dalla Stazione CC di Monteforte Irpino alla Nucleo Operativo della Compagnia CC di Napoli-Stella.
La determinazione di trasferimento riporta nella motivazione che nell'ambito del procedimento amministrativo di reimpiego per l'esistenza di un'accertata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale "i reparti ambiti "a domanda" dall'interessato sono ubicati nell'ambito della Provincia di Avellino ove esiste l'incompatibilità rilevata".
In particolare, nel ricorso si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, in considerazione del venire in essere di un difetto di motivazione;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost.;
3. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
4. carenza di istruttoria, difetto assoluto del presupposto, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dei Carabinieri con memoria di stile.
A seguito della camera di consiglio del 16 dicembre 2015 n. 2217 la Sezione ha rinviato la trattazione della domanda cautelare atteso che "si rivela necessario, ai fini di decidere, acquisire documentati chiarimenti in ordine alla prospettata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale".
Con nota del 11.12.2015 l'amministrazione in epigrafe ha prodotto la documentazione richiesta relativa alla motivata proposta con la quale il Comando provinciale di Avellino, nel delineare l'esistenza di una accertata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale a carico del Mar. A. s. UPS -OMISSIS- ha chiesto il reimpiego del maresciallo ad altra sede di servizio.
All'udienza del 22 luglio 2020 la causa è stata rinviata su istanza di parte ricorrente per il deposito di documentazione relativa al parallelo giudizio penale e, operato siffatto deposito, all'udienza del 12 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza in materia (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3118), va ribadito che la scelta in merito ai provvedimenti di trasferimento d'autorità è adottata dall'Amministrazione in maniera discrezionale, tenuto conto - quanto alla sede di destinazione - delle esigenze di servizio e della migliore organizzazione degli uffici; pertanto l'adozione di tali provvedimenti è qualificabile come ordine, rispetto al quale assume una rilevanza meramente fattuale l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267; id., n. 3255/2018).
Non corrisponde poi al vero che gli atti impugnati - peraltro compiutamente e ritualmente messi a disposizione del ricorrente con depotenziamento della relativa doglianza - difettino di motivazione in merito alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a disporre il trasferimento.
Nel caso specifico, come evincibile dall'estratto di motivazione riportata in narrativa, le ragioni concrete che hanno condotto all'adozione del provvedimento sono specificamente e sufficientemente indicate, con riferimento alla vicenda di cui alla missiva 118/9-5 2015 SP del 17 aprile 2015 del Comando Provinciale CC di Avellino, alla necessità di garantire il corretto funzionamento dell'unità di appartenenza, al venir meno del rapporto di fiducia con l'autorità giudiziaria, con la scala gerarchica e con i colleghi, al pregiudizio arrecato all'immagine dell'Istituzione nonché alla conseguente incompatibilità ambientale e funzionale di ulteriore permanenza del militare presso il reparto.
Si è affermato, inoltre, che il "trasferimento d'autorità dei militari non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare. Il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione per rimuoverla (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1909 del 12/05/2016)".
Ne consegue che il trasferimento di autorità presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che rendono inopportuna la presenza in sede al fine di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, non risultando ammissibile che detta prioritaria esigenza possa essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione stessa (in questo senso T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, Sent., 18/04/2013, n. 2070; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 marzo 2012, n. 824, T.A.R. Molise, sez. I, 17 febbraio 2012, n. 34).
Nel caso di specie, diversamente dalla prospettazione di parte ricorrente, l'esito assolutorio del giudizio penale non solo non appare idoneo a inficiare le diverse valutazione operate in sede amministrativa, ma si pone, nei suoi snodi argomentativi, come non incompatibile con le medesime: ed, invero, il dato fattuale dell'alterazione di ordini di servizio con apposizione di una firma apocrifa denota un contesto ambientale in cui, anche al fuori di finalità strettamente sanzionatore, le preminenti esigenze di buona amministrazione e di corretto svolgimento dei dinamiche organizzativo-professionali giustificano i provvedimenti in contestazione.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
13-02-2021 14:06
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