Lega civica lombarda. Questioni di legittimità costituzionale
Corte cost., 21/12/2020, n. 274
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria), nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie, per contrasto con l'art. 117 Cost. La norma impugnata prevede l'applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale della generalizzata esenzione tributaria che l'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 40 del 2017 chiaramente dispone con esclusivo riguardo agli "assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale". Essa, pertanto, determina l'effetto di introdurre una nuova esenzione dall'IRPEF, posto che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo, di cui integrano il presupposto in relazione ai "redditi diversi". Ma in tal modo la norma regionale finisce sostanzialmente per "esportare" a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in àmbito regionale, con una grave distorsione della responsabilità finanziaria. Essa si pone quindi in frontale violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato, sulla cui disciplina le Regioni non possono evidentemente interferire, nemmeno con riguardo al relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina medesima.
23-01-2021 16:43
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