Maresciallo, Comandante di stazione dei Carabinieri, veniva rinviato a giudizio per i reati di cui all'artt. 416 bis c.p. e artt. 81 cpv e 319 c.p. con l'accusa di aver partecipato ed agevolato, nella sua qualità di carabiniere, le attività delittuose di un'organizzazione camorristica , omettendo di operare perquisizioni e sequestri ed avvertendo delle operazioni di polizia in corso di svolgimento, ricevendo in cambio denaro e/o droga. Assolto chiede il rimborso delle spese di giustizia che erano state denegate dal Tar.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2021) 05-10-2021, n. 6644
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5469 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Capuano, con domicilio eletto presso lo studio Vito Sola in Roma, via Ugo De Carolis n.3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di rimborso di spese legali ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. Carmelina Addesso e udito per parte appellante l'Avv. Vito Sola, in sostituzione dell'Avv. Capuano Gabriele;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'odierno appellante, Mar. -OMISSIS-, all'epoca dei fatti Comandante della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale di -OMISSIS-per i reati di cui all'artt. 416 bis c.p. e artt. 81 cpv e 319 c.p. con l'accusa di aver partecipato ed agevolato, nella sua qualità di carabiniere, le attività delittuose dell'organizzazione camorristica capeggiata da -OMISSIS-, omettendo di operare perquisizioni e sequestri ed avvertendo delle operazioni di polizia in corso di svolgimento, ricevendo in cambio denaro e/o droga.
1.1 All'esito del dibattimento di primo grado, il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza del -OMISSIS- (passata in giudicato il -OMISSIS-), assolveva con formula piena l'imputato da tutti i capi di imputazione ai sensi dell'art. 530, primo comma, c.p.p.
1.2 Il Mar. -OMISSIS-avanzava, pertanto, richiesta di rimborso delle spese legali (pari a euro 150.756,30), ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, al Ministero della Difesa che, con nota del 5 marzo 2004, respingeva la richiesta sulla base di un parere negativo dell'Avvocatura Generale dello Stato.
1.3 Con ricorso n. -OMISSIS-il militare impugnava il provvedimento di diniego dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, sezione prima bis, che, con sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, lo respingeva.
1.4 Con ricorso di appello notificato in data 7/06/2014 e depositato in data 27.06.2014 il Mar -OMISSIS-ha impugnato la sentenza di primo grado sulla scorta del rilievo che la connessione tra le accuse e l'attività istituzionale e di servizio è stata illogicamente esclusa dal giudice di primo grado.
1.5 In data 22 luglio 2014 si è costituito, con memoria di stile, il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
1.6 In data 20 luglio 2021 la parte appellante ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo per l'accoglimento dell'appello.
1.7 All'udienza del 28 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello è fondato.
2.1 L'appellante censura la sentenza del TAR che ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso delle spese legali per difetto di collegamento tra le condotte contestate e i doveri di ufficio.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza deve essere riformata per un triplice ordine di ragioni:
-dai capi di imputazione emerge in re ipsa il collegamento delle condotte contestate con i doveri di ufficio, in quanto sarebbero state compiute dal -OMISSIS-nella sua qualità di carabiniere;
-la conclusione del Tribunale finisce per determinare l'assoluta inapplicabilità del diritto al rimborso di cui all'art 18 D.L. n. 67 del 1997 in quanto è impossibile addirittura immaginare, anche in via teorica, l'esistenza di una imputazione penale il cui contenuto non risulti in automatica ed insanabile antitesi con i doveri di ufficio o con i più generali obblighi di diligenza, serietà e correttezza imposti ai pubblici dipendenti;
-il TAR ha introdotto un requisito, quello del conflitto di interessi con l'amministrazione, che non è richiesto dalla disposizione;
-a fronte di un'imputazione relativa a fatti ed atti accertati come inesistenti poiché non commessi in alcun modo, si è giunti inopinatamente a negare il diritto al rimborso, valorizzando in senso negativo il contenuto dell'imputazione a scapito della verità processuale e storica emersa in dibattimento, che ha sancito la totale inesistenza delle condotte che erano state indicate nell'imputazione.
2.2 I motivi sono fondati.
2.3 L'art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 sancisce il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in presenza di una duplice condizione: 1) l'esclusione della responsabilità del dipendente disposta con sentenza o altro provvedimento; 2) che il giudizio sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2.4 La giurisprudenza ha precisato che l'imputazione deve riguardare un'attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell'ente e, come tale, ad esso imputabile. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per ammettere indiscriminatamente il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l'interesse dell'Amministrazione, il che non può essere consentito, posto che lo scopo evidente della norma è quello di sollevare da un onere economico il dipendente che ne sia stato gravato in ragione dell'adempimento ai doveri del proprio ufficio (Consiglio di Stato sez. IV - 07/06/2018, n. 3427, n.1568 del 5 aprile 2017, 26 febbraio 2013, n. 1190). Ciò anche in considerazione della natura pubblica delle risorse finanziarie che non possono essere erogate ove non sia ravvisabile un interesse dell'amministrazione al corretto assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
2.5 In linea con le coordinate ermeneutiche sopra indicate, questo Consiglio di Stato ha, altresì, precisato che la connessione " sussiste, sia pure in modo peculiare, qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo l'assenza della responsabilità , ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito. Sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato. Qualora in tali casi il giudice penale disponga il proscioglimento del dipendente statale, non rileva pertanto la natura attiva od omissiva della condotta oggetto della contestazione, perché ciò che conta è l'accertamento da parte del giudice penale dell'estraneità del dipendente ai fatti contestati, nonché il carattere diffamatorio o calunnioso delle dichiarazioni altrui" (Consiglio di Stato sez. IV - 30/12/2020, n. 8524).
2.6 Nel caso di specie il militare è stato coinvolto nel procedimento penale in ragione del proprio status di appartenente all'Arma e in conseguenza dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata posta in essere nell'assolvimento dei propri doveri di istituto, sicché la connessione tra i fatti ed atti addebitati e l'espletamento dei doveri di ufficio non è revocabile in dubbio.
2.7 Siffatta connessione, infatti, deve essere vagliata non con riferimento all'ipotesi astratta di reato (perché, in tal caso, si giungerebbe ai due estremi o di ritenere sempre sussistente il nesso in presenza di reati propri o di non ravvisarlo mai per l'ontologica incompatibilità tra i delitti posti in essere dai pubblici ufficiali e i doveri di ufficio o gli obblighi istituzionali), ma in relazione alla fattispecie concreta che il giudice è chiamato a valutare alla luce del precetto penale.
2.8 Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistente la connessione tra i fatti addebitati- agevolazione dell'associazione criminale mediante omissione di perquisizioni e sequestri in cambio di denaro e/o droga- e l'espletamento del servizio di contrasto alla criminalità organizzata posto in essere dall'appellante in qualità di Comandante della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
2.9 Precisa, tuttavia, il Collegio che l'accoglimento del ricorso non comporta l'attribuzione al ricorrente del rimborso nella misura indicata, dovendosi comunque pronunciare l'amministrazione con l'ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità può legittimamente discostarsi dal quantum richiesto (Consiglio di Stato sez. IV - 30/12/2020, n. 8524), soprattutto nei casi in cui appaia- come nella specie- non proporzionato rispetto ad una vicenda processuale definita in primo grado di giudizio.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.000 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
08-10-2021 21:02
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