Militari. Termine di prescrizione dell'indennità di trasferimento.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 15-01-2021) 25-01-2021, n. 996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2019, proposto da
M.F., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cussiol e Barbara De Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento di diniego di Stato Maggiore dell'Esercito- Dipartimento Impiego del Personale (...) del 16.11.2018 e del relativo allegato; del Provvedimento di diniego di Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale (...) del 7.12.2018 e di ogni altro atto connesso antecedente coevo e successivo respingendo l'eccezione di prescrizione;
nonché
per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 e all'indennità di prima sistemazione ex art. 21 della L. n. 836 del 1973 nonché di ogni e qualsivoglia beneficio e/o trattamento conseguente al trasferimento suindicato per l'intero o, in subordine, nella misura ed entità accertate in giudizio;
e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme relative alle indennità sopra richieste oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente, Sergente maggiore dell'Esercito Italiano, veniva assegnato dal 22.11.2011 al Reggimento Nizza Cavalleria, con sede a Pinerolo, e, con Decreto del Ministero della Difesa del 27.05.2013, veniva successivamente trasferito a Bellinzago Novarese a far data dall'1.07.2013. A seguito della dislocazione del predetto reparto, il medesimo ricorrente veniva trasferito, in data 5.8.2013, presso il Centro di Eccellenza C-IED di Roma, viale dell'esercito 123 Roma.
Essendo il trasferimento stato disposto d'autorità, il ricorrente, in data 13.11.2018 (in realtà inoltrata il 12.11.2018 via PEC), presentava istanza volta al riconoscimento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 e gli ulteriori benefici.
La domanda dell'indennità di trasferimento veniva rigettata, prima con atto (...) del 16.11.2018e successivamente con atto (...) del 7.12.2018, sulla base della asserita intervenuta prescrizione "essendo trascorsi più di cinque anni tra la presentazione ... e l'attuazione dei relativi movimenti, senza che medio tempre siano intervenuti atti interruttivi del termine prescrizionale (Tar Veneto sez 1^ 08.03.2017. n.233)".
Parte ricorrente ha impugnato i suddetti dinieghi, chiedendo l'accertamento del suo diritto all'indennità di trasferimento e all'indennità di prima sistemazione.
A sostegno del ricorso ha dedotto la durata decennale della prescrizione dei reclamati diritti e, in punto di fatto, che il trasferimento era datato 5.8.2013 e l'istanza di corresponsione dell'indennità era stata presentata il 13.11.2018, per cui non era comunque decorso alcun termine di prescrizione. Peraltro, anche a voler concedere che la prescrizione sia quinquennale, solo una minima parte del credito si sarebbe prescritta, in quanto l'indennità in questione viene pagata mensilmente ex lege.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistendo al ricorso.
Successivamente, l'Amministrazione ha liquidato al ricorrente l'indennità di trasferimento d'autorità attribuendogli un importo lordo di Euro. 10.513,10, sulla base dell'assunto secondo cui il termine di prescrizione risulta quinquennale, considerando la stessa parzialmente prescritta.
Motivi della decisione
1) Il ricorso si palesa in parte improcedibile per cessata materia del contendere, in parte fondato e in parte va rigettato, nei termini che seguono.
2) L'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha in parte riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento, di cui all'art.1 della L. n. 86 del 2001, e corrisposto un importo lordo di Euro. 10.513,10, in quanto la prescrizione risulterebbe solo parziale, essendo l'indennità in questione dovuta ex lege mensilmente.
Parte ricorrente, tuttavia, contesta l'intervenuta prescrizione parziale, sulla base dell'assunto che la prescrizione del diritto di credito in questione seguirebbe l'ordinario regime decennale e non quello quinquennale e, pertanto, risulterebbe ancora dovuto l'ulteriore importo lordo di Euro 2.004,10.
La medesima parte ricorrente rileva, in subordine, che, anche qualora si dovesse concludere per il carattere quinquennale della prescrizione dell'indennità di trasferimento, resterebbe ugualmente un credito residuo a suo favore di Euro 163,60 lordi (pari ad 8 giorni).
Il Collegio rileva come l'art. 1, comma 1, L. n. 29 del 2003/2001, n. 86 prevede che "al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".
Per quanto riguarda il regime della prescrizione dell'indennità di trasferimento, non si ravvisa unicità degli orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento, infatti, ritiene che l'indennità di trasferimento non ha il carattere sinallagmatico della prestazione di lavoro, ma riveste la funzione di mitigare i disagi, anche economici, connessi al mutamento della sede, disposto d'autorità e, dunque, il relativo diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione. La medesima indennità, infatti, non ha natura periodica, ma appartiene alla categoria delle indennità 'una tantum', spettanti solo una volta in relazione ad un determinato avvenimento e non avente natura retributiva, ma di ristoro dei disagi subiti a causa del trasferimento, conseguentemente ad essa si applicherebbe la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) cod. civ. (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/01/2019, n. 41; Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928).
Il Collegio, tuttavia, ritiene di aderire ad un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il termine di prescrizione in questione è quinquennale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 28/04/2017, n. 419, 20/04/2017, n. 383, 20/04/2017; n. 382, 14/04/2017, n. 374; 13/04/2017, n. 363; 12/04/2017, n. 362).
In particolare, il Collegio richiama in tal senso la più recente sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 04/03/2019, n. 1470, a cui ritiene di dover aderire, che ribadisce come il diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86 del 2001 si prescrive in cinque anni.
Quest'ultima decisione, infatti, rileva come "l'art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295 del 1939 - nel testo modificato dalla legge n. 428 del 1985 - stabilisce che "le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni".
La disposizione è stata così sostituita dall'art. 2 della legge citata n. 428 del 1985, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1981, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma precedentemente contenuta nel medesimo art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, la quale fissava in due anni il termine di prescrizione delle rate di stipendio ovvero di pensione, nonché degli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278.
Ora, se è vero che l'allegato 1 del D.L. n. 200 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 2009, ha abrogato il D.L.Lgt. n. 1297 del 1917 (che fa riferimento anche alle indennità di tramutamento e consimili), è altrettanto vero che il contenuto di tale norma è stato recepito, attraverso un c.d. rinvio statico, nell'art. 2, comma 1, R.D.L. n. 295 del 1939 e nell'art. 2 della L. n. 428 del 1985 che non hanno costituito oggetto di abrogazione.
In altri termini, l'art. 2 della L. n. 428 del 1985, nel sostituire il primo comma dell'art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, che fa riferimento agli assegni indicati nel D.L.Lgt. n. 1278 del 1917, ha operato un rinvio statico a tale disposizione, con conseguente incorporazione della norma oggetto del rinvio in quella rinviante e con l'ulteriore conseguenza che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso.
Né, è possibile ritenere che dalla natura non retributiva dell'indennità in questione possa di per sé derivarne l'applicazione del termine prescrizionale di dieci anni (applicabile ai sensi dell'art. 2946 c.c. "salvi i casi in cui la legge disponga diversamente"), e ciò in presenza di una normativa di carattere speciale, che prevede al riguardo l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, la natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di trasferimento non esclude, ovviamente, che anche tale emolumento trovi la sua fonte nel rapporto di lavoro, per cui, in senso lato, è legato esso stesso da vincolo sinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In definitiva, già nel vigore della L. n. 100 del 1987, come poi della n. 86 del 2001, l'indennità di trasferimento è sempre stata assoggettata a prescrizione quinquennale.
Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
L'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, infatti, non opera alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito del dipendente sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione, ma, al contrario, il quarto comma dello stesso stabilisce che "La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".
Nel caso di specie, la spettanza dell'indennità prevista dall'art. 1 della L. n. 86 del 2001 integra una posizione di diritto soggettivo in capo all'avente titolo, che trova diretto fondamento nel dettato legislativo, a fronte della quale l'attività amministrativa si presenta del tutto vincolata ed è subordinata alla mera verifica della sussistenza dei relativi presupposti, peraltro estremamente semplici da accertare (distanza superiore a 10 chilometri tra la nuova sede e la sede originaria ed ubicazione delle stesse in Comuni diversi).
Ne deriva che il momento dal quale il diritto può essere fatto valere deve essere individuato in ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, fino alla scadenza dei ventiquattro mesi in cui, in base all'art. 1, comma 1, della L. n. 86 del 2001, deve essere corrisposta l'indennità in questione".
Atteso, quindi, che la prescrizione è quinquennale, nel caso in esame il diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento per la parte non corrisposta dall'Amministrazione (ovverosia ulteriore rispetto ai Euro. 10.513,10 pagati), si è prescritto, anche se solo in parte.
L'Amministrazione ha pagato l'indennità ritenendo in sostanza che la prescrizione quinquennale sia intervenuta solo per una parte minoritaria dell'importo inizialmente richiesto, ovverosia per tre mesi ed otto giorni 8 (e avendo quindi corrisposto 8 mesi e 22 giorni). Il ricorrente, tuttavia, per l'ipotesi subordinata in cui la prescrizione fosse considerata quinquennale, contesta l'effetto prescrittivo sugli otto giorni, ritenendo che si siano prescritti solo tre mesi (e che quindi aveva diritto al pagamento a 9 mesi interi), con ulteriore credito non prescritto pari a Euro 163,60 lordi.
Quest'ultimo assunto del ricorrente è fondato in quanto, come indicato dalla stessa parte ricorrente, il trasferimento nella nuova sede di Roma è intervenuto il 5.8.2013 e il medesimo ricorrente ha interrotto la prescrizione con la richiesta del 12.11.2018 (inoltrata a mezzo PEC). L'indennità in questione viene pagata, come previsto dall'art.1 della L. n. 86 del 2001, in 24 rate mensili a partire dall'avvenuto trasferimento e, ai sensi dell'art. 2963 c.c., la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale e anche l'indennità di trasferimento si prescrive secondo la regola generale da quando il credito può essere fatto valere, vale a dire da ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento (T.A.R. Veneto n. 233/2017). La prescrizione, pertanto riguarda solo tre mesi e, quindi, spetta al ricorrente la suindicata parte residua non liquidata di otto giorni.
I relativi atti di diniego devono essere quindi annullati e l'indennità in questione deve essere corrisposta al ricorrente anche per l'indicata parte residua, con aggiunta degli interessi legali dalla data di scadenza a seguito di trasferimento sino al soddisfo. Su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere non retributivo delle indennità in questione (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 22/06/2020, n. 261; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 01/03/2007, n. 584).
3) Non vi sono, invece, allo stato gli estremi per la condanna alla corresponsione dell'indennità di prima sistemazione ex art. 21 della L. n. 836 del 1973; ciò in quanto parte ricorrente, dopo aver formulato la domanda in via meramente generica, non l'ha articolata compiutamente nel corpo del ricorso, non indicando in modo specifico la sussistenza dei presupposti e condizioni dell'insorgere del diritto e, pertanto, tale domanda non può essere accolta in questa sede, a causa della sua genericità, senza alcuna valutazione sulla sua effettiva spettanza, né effetto preclusivo al riguardo.
4) Per le suesposte ragioni il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere, in parte accolto e in parte rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza inerente all'indennità di trasferimento, stante l'adempimento tardivo e parziale dell'Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, il ricorso deve essere:
- in parte dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- in parte accolto, condanna dell'Amministrazione a corrispondere al ricorrente la parte residua dell'indennità di trasferimento ex l'art. 1, comma 1, L. n. 29 marzo 2001, n. 86, nei termini indicati, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- in parte rigettato per quanto riguarda l'indennità di prima sistemazione.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
01-02-2021 21:17
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