Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Ministero della Difesa. La disciplina militare. Concetto di illecito disciplina...
Ministero della Difesa. La disciplina militare. Concetto di illecito disciplinare.
LA DISCIPLINA MILITARE
1. Definizione di disciplina militare
L'inosservanza accertata di qualsiasi dovere connesso con lo status di militare dà luogo a responsabilità civile, penale e amministrativa (a sua volta distinta in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile) e all'eventuale irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
È principio di carattere generale che tali sanzioni non si escludano a vicenda, in quanto esplicano la propria azione in ambiti differenti, tutelando interessi giuridici diversi.
Può quindi ben essere sanzionato, nell'ambito amministrativo, un comportamento per il quale sia stata già inflitta una sanzione in sede penale; in particolare, le sanzioni disciplinari militari ineriscono a quel genere di responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate.
Secondo l'art. 13461 del Codice, la disciplina militare costituisce regola fondamentale per i cittadini alle armi, quale principale fattore di coesione e di efficienza, e comporta, pertanto, l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate e alle esigenze che ne derivano. Per disciplina militare si intende, dunque, quell'insieme inscindibile di norme che stabiliscono doveri di comportamento e sanzioni finalizzate ad assicurare la realizzazione di tali doveri.
Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina vengono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e, quindi, il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
Il Militare deve osservare, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici.
All'applicazione delle sanzioni disciplinari si fa luogo, previo accertamento delle responsabilità, nel contesto di apposito procedimento.
L'azione disciplinare è obbligatoria, in quanto risponde ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed è tesa a garantire l'effettività dell'impegno di essere al "servizio esclusivo della Nazione" cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici (art. 98 Cost.). Nell'ordinamento militare, sono indicatori dell'obbligatorietà il principio per cui la violazione dei doveri gravanti sul militare comporta l'applicazione di sanzioni (art. 1352, comma 2, c.o.m.), le disposizioni che impongono di avviare il procedimento disciplinare di corpo senza ritardo (art. 1398, comma 1, c.o.m.) e il procedimento disciplinare di stato entro il termine di 90 o 60 giorni a seconda che esso origini da giudizio penale o da grave infrazione disciplinare (art. 1392, commi 1 e 2, c.o.m.), nonché la previsione che costituisce comportamento censurabile con la consegna di rigore la "negligenza [del superiore] nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori" (art. 751, comma 1, n. 18, t.u.o.m.). Rilevante anche la previsione ex comma 7 dell'art. 1397 c.o.m., a termini della quale il Comandante di Corpo "è obbligato" a instaurare il procedimento disciplinare se l'infrazione è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore.
All'obbligatorietà dell'avvio dell'azione disciplinare si accompagna l'obbligo di segnalare i fatti di possibile valenza disciplinare, posto dall'art. 1397 c.o.m. a carico di "ogni superiore".
2. Concetto di illecito disciplinare
L'art. 1352 del Codice definisce l'illecito disciplinare come "ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal […] codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine".
A eccezione delle condotte punibili con la consegna di rigore, espressamente elencate nell'art. 751 del t.u.o.m.2, nell'ordinamento disciplinare militare non esiste una tipizzazione dei fatti costituenti illecito disciplinare: di conseguenza, costituisce infrazione disciplinare qualunque azione, manifestazione, atteggiamento tenuti in spregio al giuramento o ai precipui doveri del militare. Il concetto di illecito disciplinare è, quindi, estremamente ampio. Un fatto (anche il difetto di diligenza) può essere qualificato come mancanza disciplinare, purché derivi da una espressa disposizione di legge, e violi, sotto un qualunque aspetto, i doveri inerenti allo stato rivestito. Ogni violazione, ogni mancanza che offuschi la figura morale, il decoro, la rettitudine del Militare può essere perseguita, per tutelare l'onore, il prestigio e l'interesse dell'Amministrazione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza