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Sentenza

Pubblico impiego - Trattamento economico del procuratore generale militare press...
Pubblico impiego - Trattamento economico del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14/04/2020, n. 3921
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4434 del 2017, proposto da

A.I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alba Giordano e Umberto Verdacchi, con domicilio eletto presso lo studio Alba Giordano in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al trattamento stipendiale proprio del magistrato militare con funzioni di Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, espressamente denominate "funzioni direttive superiori requirenti di legittimità" dall'art. 52, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, qualifica HA08 del Prontuario delle competenze dovute alla Magistratura Ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 23 giugno 2009 e successivi, esteso ai magistrati militari;

con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle conseguenze retributive;

nonché l'annullamento

in quanto occorra, di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 maggio 2017 e depositato il successivo 16 maggio 2017, il ricorrente - in qualità di "Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, in quiescenza dal 1.1.2016" - chiede l'accertamento del suo "diritto al trattamento stipendiale proprio del magistrato militare con funzioni di Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione, espressamente denominate "funzioni direttive superiori requirenti di legittimità" dall'art. 52, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, qualifica HA08 del Prontuario delle competenze dovute alla Magistratura Ordinaria - in applicazione del D.P.C.M. 23 giugno 2009 e successivi", e, quindi, la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento "delle conseguenze retributive".

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in ragione della nomina - a fare data dal 19 settembre 2010 (e fino al 31 dicembre 2015, data di cessazione dal servizio) - "all'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione", inoltrava domanda per la rideterminazione del proprio stipendio a far data dal 9 ottobre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2010), con ragguaglio a quello previsto per la qualifica HA08 del su indicato prontuario, essenzialmente basata sul richiamo dell'art. 52, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 66 del 2010, in quanto statuente la ridenominazione delle funzioni del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione in termini di "funzioni direttive superiori requirenti di legittimità", in stretta armonia con la dizione utilizzata dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 160 del 2006;

- a integrazione dell'istanza de qua, con successiva lettera del 28 febbraio 2011 il predetto inviava anche copia delle deliberazioni nn. 3898 e 3899 del 22 febbraio 2011 del Consiglio della Magistratura Militare, concernenti rispettivamente la "presa d'atto" dell'attribuzione al Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione delle "funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, in ciò equiparandolo .... a quelle svolte dal Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione", e l'approvazione del ruolo di anzianità dei magistrati militari dal 1 gennaio 2011, "recante, al n. 1, l'indicazione del dottor A.I. quale titolare delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità";

- "inopinatamente", con nota del 30 luglio 2012 il Ministero della Difesa respingeva tale istanza, "richiamando un parere reso dal Consiglio di Stato, n. 03081/2011 in data 11 aprile 2012, nel senso della non equiparabilità del procuratore generale" (leggasi - in aggiunta - "militare") "presso la Corte di Cassazione al Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione, sia con riferimento all'inquadramento giuridico che al trattamento economico stipendiale".

A contestazione di tale nota e, in termini più generali, a supporto del diritto vantato il ricorrente - a seguito della rappresentazione dell'evoluzione della disciplina normativa in materia - deduce i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 76 COST. - ART. 52, COMMA 1 E COMMA 3, LETT. G), DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, atteso che, "all'inequivocabile previsione perequativa dell'art. 52" in esame, "l'Amministrazione ha contrapposto l'erronea presupposizione di una consentita disapplicazione della norma", la quale - per contro - è assolutamente inammissibile in ragione del rilievo che il COM "costituisce esercizio di potestà legislativa delegata ex art. 76 della Costituzione" e, dunque, ha "forza di legge", il che, peraltro, lo rende sindacabile solo dal Giudice delle leggi, secondo quanto precisato sino dalla sentenza n. 3/1957.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUIPARAZIONE DELLA MAGISTRATURA MILITARE A QUELLA ORDINARIA, SANCITO: - DALL'ART. 1 DELLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180; - DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160, COME NOVELLATO DALL'ART. 2, CO. 13, DELLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111; DALL'ART. 52, CO. 4, DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. VIOLAZIONE DELL'ART. 52, CO. 3, LETT. G), DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, RELATIVO ALLE FUNZIONI SUPERIORI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' ESERCITATE DAI MAGISTRATI MILITARI E LE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 6, DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, CHE INDIVIDUA I REQUISITI ED I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE SUPERIORI REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' DEI MAGISTRATI MILITARI, posto che "il dato immanente al sistema dell'individuazione delle funzioni esercitate ... è costituito dalla sostanziale equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria", attuata sin dalla L. n. 180 del 1981.

3) VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLA QUALIFICA (ART. 1 DELLA L. 7 MAGGIO 1981, N. 180 - ART. 276, COMMA 2, DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), tenuto conto del diritto previsto per i dipendenti civili di "corrispondenza tra qualifica e retribuzione", precisando - in aggiunta - che proprio la consapevolezza che "il mero esercizio delle funzioni è presupposto necessario ma non sufficiente" per un determinato trattamento economico ha condotto il predetto a formulare l'istanza di rideterminazione stipendiale a seguito non della nomina bensì "all'entrata in vigore dell'atto normativo avente forza di legge che" prevedeva espressamente la qualifica assunta (rectius: l'art. 52, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 66 del 2010), atta a coniugare gli elementi fattuali e normativi per la rideterminazione stipendiale per la qualifica HA08.

In conclusione, il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto alla rideterminazione stipendiale richiesta e la conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle differenze stipendiali dovute per il periodo 9.10.2010/31.12.2015, maggiorate di interessi e rivalutazione, e alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e della pensione, "previo annullamento, ove occorrer debba, di ogni atto comunque connesso, ... in primis la determinazione di rigetto" di cui alla nota del Ministero della Difesa del 30 luglio 2012.

Con atto depositato in data 31 maggio 2017 si è costituita l'Amministrazione intimata, la quale - il successivo 21 gennaio 2020 - ha prodotto una memoria, connotata - in sintesi - dal seguente contenuto: - al fine di fornire riscontro all'istanza del ricorrente, si è ritenuto di chiedere il parere del Consiglio di Stato; - a seguito dell'acquisizione degli avvisi di differenti Amministrazioni, quest'ultimo - con parere reso nell'Adunanza della Seconda Sezione dell'11.4.2012 - si è espresso "nel senso della non equiparabilità della posizione del Procuratore generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione al Procuratore Generale Aggiunto presso la Suprema Corte di Cassazione, sia con riferimento all'inquadramento giuridico che al trattamento economico spettante"; - in conformità al parere de quo, l'Amministrazione ha respinto l'istanza in trattazione con Provv. del 30 luglio 2012, notificato il successivo 21 agosto 2012; - ciò detto, va eccepita l'irricevibilità per tardività dell'impugnazione del provvedimento de quo; - in ogni caso, il ricorso è infondato per l'immutabilità sostanziale del dato normativo di riferimento e, dunque, per la validità delle argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato.

In data 12 febbraio 2020 il ricorrente ha prodotto una memoria di replica con cui ha confutato l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente e ribadito la fondatezza del diritto soggettivo dallo stesso vantato.

In data 4 marzo 2020 e, dunque, tardivamente il ricorrente ha, poi, depositato "note di udienza".

All'udienza pubblica del 4 marzo 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, il Collegio rileva la tardività del deposito da parte del ricorrente di uno scritto difensivo in data 4 marzo 2020, per mancato rispetto dei termini prescritti dall'art. 73 c.pr.amm., e, per l'effetto, ne dispone lo stralcio.

2. Sempre in via preliminare, è meritevole di esame l'eccezione di tardività dell'impugnazione della nota del 30 luglio 2012, sollevata dall'Amministrazione.

Seppure tale eccezione non si palesi del tutto destituita di fondamento, in ragione dell'inerenza della controversia prospettata ad aspetti non soltanto economici ma anche giuridici, propriamente investenti il corretto inquadramento e, dunque, la corretta regolamentazione a livello normativo della posizione del "procuratore generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione", il Collegio ritiene di poter soprassedere sull'eccezione de qua, in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

3. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente - già nominato "all'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione" a decorrere dal 19 settembre 2010 - vanta il diritto all'equiparazione del proprio trattamento stipendiale a quello spettante al Procuratore Generale Aggiunto presso la stessa Corte, a fare data dal 9 ottobre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2010 - c.d. COM).

In linea con quanto rappresentato nell'istanza formulata all'Amministrazione con lettera del 7 febbraio 2011, il ricorrente sostiene, infatti, che l'art. 52, comma 3, lett. g), del COM ha ridenominato le funzioni del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione quali funzioni "direttive superiori requirenti di legittimità" e, dunque, ha realizzato - dissolvendo così pregressi dubbi interpretativi con riguardo alla equiparazione del livello apicale della magistratura militare - l'assimilazione tra le funzioni de quibus e quelle di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione (qualifica HA08 del Prontuario delle competenze dovute alla magistratura ordinaria dall'1 gennaio 2010).

Tale pretesa è immeritevole di positivo riscontro.

3.1. Al riguardo, preme evidenziare che:

- l'art. 52 del COM - a seguito della statuizione secondo cui "i magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti giudici ordinari" (comma 1) - prevede, tra le altre funzioni requirenti, le "direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione)" (comma 3, lett. g), stabilendo - in ultimo - che "lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili" (comma 4);

- secondo la formulazione dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 160 del 2006, così come modificato dalla L. n. 111 del 2007, di regolamentazione del trattamento economico e delle funzioni dei magistrati ordinari, "le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione";

- la lettura combinata di tali prescrizioni - conducendo a riscontrare un'equiparazione di funzioni tra il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e il Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione - ha ragionevolmente determinato l'insorgenza della problematica in trattazione, inerente la spettanza o meno al procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione del trattamento economico del procuratore generale aggiunto presso la medesima Corte.

3.2. Orbene, il Collegio ritiene che la disamina complessiva e coordinata delle previsioni che regolamentano la materia non consenta di pervenire ad una soluzione positiva e ciò sulla base dei seguenti rilievi:

- come osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2729 e data 5 giugno 2012, la L. n. 27 del 1981 - nello stabilire le provvidenze per il personale di magistratura in apposite tabelle - ha fissato una corrispondenza tra la qualifica di procuratore generale militare e la terza qualifica dei magistrati ordinari (rectius: "magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori"), prevista a seguito - specificamente - di due ulteriori qualifiche, riguardanti rispettivamente "1. Primo presidente della Corte di cassazione" e "2. Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle Acque"); "analogamente", la L. n. 180 del 1981 (recante Modifiche all'ordinamento giudiziario di pace) ha previsto l'equiparazione dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, tra cui il procuratore generale militare, "ai magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori" (come comprovato dalla statuizione dello stipendio di L. 24.369.000);

- premessa l'istituzione del posto di "procuratore generale aggiunto" ad opera dell'art. 6 bis del D.L. n. 354 del 2003, la L. n. 111 del 2007 - intervenendo sull'art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006 - ha introdotto la distinzione tra funzioni direttive requirenti di legittimità dell'avvocato generale presso la Corte di Cassazione, funzioni direttive superiori requirenti di legittimità del procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione e funzioni direttive apicali requirenti di legittimità del procuratore generale presso la Corte di cassazione e, in esito a tale innovazione normativa, ha modificato la tabella, allegata alla L. n. 27 del 1981, incidendo esclusivamente sulle due qualifiche più elevate del personale della magistratura, il cui numero è stato aumentato a tre, sicché la terza delle qualifiche in origine contemplata nella stessa tabella, afferente - appunto - "i magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori", è divenuta "quarta".

Ciò detto, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal parere del Consiglio di Stato n. 2729 del 2012 e, pertanto, ribadisce che:

- seppure l'art. 52 del COM preveda le funzioni "direttive superiori requirenti di legittimità" con riferimento al "procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione", non si hanno motivi per affermare che lo stesso abbia inciso sulla L. n. 27 del 1981 e, in particolare, sul "dato normativo" costituito dalla "tabella" degli stipendi del personale della giustizia militare allegata, il quale è, pertanto, da ritenersi "ancora vigente". A conferma depone - del resto - anche il rilievo che, in esito all'art. 52 in esame, le funzioni svolte dal "procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione" non hanno subito mutamenti ovvero continuano a rivestire carattere non apicale;

- in altri termini, nessuna nuova previsione risulta essere stata introdotta a modificazione del trattamento economico del "procuratore generale militare" e, dunque, il trattamento de quo non può che identificarsi con quello già normativamente stabilito dalla indicata L. n. 27 del 1981 (testualmente riprodotto, peraltro, dalla L. n. 180 del 1981);

- premesso che la vigenza di una precisa normativa a regolamentazione della materia vale - di per sé - ad escludere l'operatività di previsioni ulteriori e diverse, in virtù dell'estensione ammessa dall'art. 52, u.c., COM, è da aggiungere, ancora, che l'equiparazione a livello di trattamento economico tra il procuratore generale militare e il procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione trova chiaro ostacolo anche nella constatazione che - determinando la stessa un onere finanziario - "avrebbe richiesto indubbiamente la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, che invece non è stata prevista né dalla legge di delega, né dal decreto legislativo, che, anzi, contiene, all'art. 2271, la clausola di invarianza della spesa".

In sintesi, la pretesa avanzata dal ricorrente è infondata.

3.3. Quanto in precedenza riportato si palesa sufficiente a respingere l'azione proposta dal ricorrente, tanto più ove si tenga conto che - trattandosi di una controversia attinente all'accertamento di un diritto soggettivo - la risoluzione della stessa risulta strettamente dipendente dalla disamina delle previsioni poste a presidio della materia.

In ogni caso, il Collegio ritiene di aggiungere - al mero fine di fornire un diretto riscontro ai motivi di diritto formulati con l'atto introduttivo del presente giudizio - quanto segue:

- la ricostruzione normativa in precedenza esposta e, segnatamente, l'accertata carenza di un'espressa prescrizione normativa statuente l'attribuzione a favore del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione del trattamento economico del procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione non realizza in alcun modo una disapplicazione dell'art. 52 COM. Come in precedenza esposto, l'art. 52 riconosce sì al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione "funzioni direttive superiori requirenti di legittimità", ossia funzioni che sono "proprie del procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione" secondo il disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. n. 111 del 2007, ma, nel contempo, ammette l'estensione ai magistrati militari delle disposizioni dei magistrati ordinari nei limiti in cui risultino applicabili. Ciò detto, risulta doveroso ribadire che il trattamento economico del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione trova la sua regolamentazione giuridica nelle tabelle di cui alla L. n. 27 del 1981. Orbene, tale constatazione conduce non solo a rilevare l'insussistenza dei presupposti necessari per operare un'"estensione" del trattamento economico dei giudici ordinari ma anche ad escludere l'esistenza di copertura finanziaria per il maggiore onere finanziario che l'equiparazione de qua comporterebbe;

- il dato normativo, afferente il trattamento economico, vincola - in termini assoluti - la spettanza o meno di una determinata retribuzione, anche in ossequio all'art. 81 Cost., sicché risulta evidente che lo stesso dato non può essere superato da statuizioni di carattere generale, quale "la sostanziale equiparazione della magistratura militare alla magistratura ordinaria", invocata dal ricorrente, senza sottacere, peraltro, che - in sede di formulazione del parere n. 2929 del 2012 ma anche del precedente parere n. 3710/2008 - il Consiglio di Stato ha avuto cura anche di effettuare un analitico esame della disciplina relativa alle funzioni dei magistrati ordinari e di quella concernente le funzioni dei magistrati militari, riscontrando differenze tra le stesse di entità non trascurabile;

- per quanto attiene, poi, all'importanza attribuita dal ricorrente alla "qualifica" o, ancora, all'assunzione della carica, posta a giustificazione del dies a quo della pretesa economica dallo stesso avanzata (identificata con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2010), appare sufficiente ricordare che l'art. 52 ha sì espressamente definito le funzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione "direttive superiori requirenti di legittimità" ma - come si trae da quanto ampiamente esposto e, ancora, in linea con quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la trasmissione dell'avviso della Ragioneria dello Stato in data 8 settembre 2011 - l'indicazione e/o l'attribuzione di determinate funzioni non è di per sé idonea a determinare il superamento delle prescrizioni tuttora vigenti in materia di equiparazione stipendiale, fissate dalla L. n. 27 del 1981.

4. In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Difesa in Euro 2.000,00.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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