Spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo, essa, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 28/05/2021, n. 6323
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11791 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Guercio, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Fratelli Rosselli 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.M. n. 275/i-3/2015 del 2 luglio 2015 di sospensione disciplinare dall'impiego per dodici mesi, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. n. 176 del 2020, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Parte ricorrente, al momento dei fatti di causa Maresciallo di 1 classe, ha impugnato il D.M. n. 275/i-3/2015 del 2 luglio 2015 di sospensione disciplinare dall'impiego per dodici mesi.
In particolare, parte ricorrente veniva imputato in ordine ai reati di importazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, in concorso e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex artt. 111 c.p. e 73, comma, 1 bis D.P.R. n. 1990 del 309, con il seguente capo di imputazione:
" con altre persone non identificate mittente estero… importavano nel territorio dello Stato, a mezzo spedizione per via aerea proveniente dall'Olanda, complessivi grammi 15,4 lordi di sostanza stupefacente del tipo anfetaminico, denominato N-elilamfetamina "N.etil-alfa-metilfeniletilamina"… che, per il quantitativo e le modalità della condotta, era evidentemente finalizzata alla cessione a terzi". Fatti accertati in Roma tra il 12 e il 18 gennaio 2012;
- deteneva, suddivise in più confezioni destinate alla cessione a terzi, della sostanza stupefacente del tipo gamma-butirrolattone (G.) pura, per un peso complessivo di grammi 385,725, dalla quale si potevano ricavare 642 dosi singole medie. Tale quantitativo superava di 321 volte il quantitativo massimo consentito pari a grammi 1,200. Accertato in Ciampino (Roma) il 18 gennaio 2012".
In punto di fatto, come poi rilevato nella relativa sentenza, il procedimento penale è stato originato da una segnalazione della Guardia di Finanza di Bologna, avente ad oggetto la spedizione sospetta di un pacco proveniente dall'Olanda, recapitato a un conoscente del ricorrente. Qualificatisi come ufficiali della Guardia di Finanza, gli operanti hanno proceduto all'apertura del pacco, all'interno del quale sono stati rinvenuti gr. 15,4 circa di sostanza stupefacente di tipo anfetaminico, denominata n-elilamfetamina. La sostanza è stata posta sotto sequestro e la perquisizione domiciliare operata nell'abitazione del destinatario del pacco ha dato esito negativo. A seguito delle dichiarazioni del destinatario del pacco circa la sua disponibilità data alla ricezione dello stesso è emerso che in realtà era stato ordinato dal ricorrente e la Guardia di Finanza ha operato una analoga a carico di quest'ultimo. La perquisizione nell'ufficio del ricorrente ha dato esito negativo, mentre nella sua abitazione sono state rinvenute e sequestrate una bottiglia di vetro riportante l'etichetta porto, contenente circa 400 ml di sostanza stupefacente denominata G., nonché una bottiglietta di plastica contenente circa 60 ml della medesima sostanza. In sede d'esame, il destinatario del pacco ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente nella palestra da entrambi frequentata e di avere intrattenuto una relazione con lui, durante la quale avevano fatto insieme un viaggio in Olanda e avevano fumato insieme marijuana in un coffee shop; ha dichiarato che si era prestato a fare una cortesia nel ricevere il pacco dall'Olanda, che era stato ordinato e pagato dal ricorrente
Il ricorrente, in sede dibattimentale, ha confermato di aver ordinato la spedizione dall'Olanda, aggiungendo cha era stata sua intenzione fare un regalo al conoscente, da lui reso edotto del contenuto del pacco. Quanto alla sostanza G. rinvenuta nella sua abitazione, il medesimo ricorrente ha dichiarato che si era trattato di un regalo inviatogli dall'Olanda da una coppia di amici e che lui non era stato al corrente che si trattasse di sostanza stupefacente, avendo creduto che fosse davvero un liquore.
Il Tribunale Penale di Roma, in composizione monocratica, con la sentenza n. 11310/14 del 25 giugno 2014, ha assolto il ricorrente dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, avendo ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta non fosse destinata alla cessione a terzi ma presumibilmente a uso esclusivamente personale.
Più nello specifico, il Tribunale penale ha ritenuto come "gli elementi acquisiti non consentano dì affermare con certezza la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Le condotte contestate richiedono invero che la detenzione delle sostanze stupefacenti, in entrambi i casi introdotte dall'Olanda, siano destinate alla cessione a terzi. Nel caso in esame, non sono emersi elementi sufficienti a provare tale finalità.
In occasione delle perquisizioni operate presso le abitazioni degli imputati e sul luogo di lavoro del ….. non sono stati rinvenuti oggetti utilizzabili per la suddivisione ed il confezionamento della sostanza, né l'istruttoria ha evidenziato elementi rivelatori di un'attività organizzata in tal senso". Secondo il medesimo Tribunale "appare dunque plausibile che gli imputati abbiano proceduto all'acquisto per destinare la sostanza al loro comune uso personale, come avevano fatto quando si erano recati insieme in Olanda".
A seguito della predetta sentenza l'Amministrazione della Difesa ha aperto un'inchiesta formale nei confronti del ricorrente e un procedimento disciplinare, all'esito del quale è stato adottato il D.M. n. 275/I-3/2015 del 2 luglio 2015, che ha disposto la sanzione della sospensione dall'impiego per 12 mesi ai sensi degli artt. 885; 1357 lett.a); 1379 comma 1 del codice dell'ordinamento Militare, con "metà degli assegni a carattere fisso e continuativo; agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. Ai sensi dell'art.858, comma 1 e 3 del predetto codice, il medesimo subisce una corrispondente detrazione di anzianità".
Parte ricorrente ha impugnato quest'ultimo provvedimento formulando i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione;
2) violazione di legge per violazione dell'articolo 653 del codice di procedura penale, violazione
dell'articolo 3 della L. n. 241 del 1990 e violazione del principio di imparzialità, buon andamento e correttezza della Pubblica Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
L'adito T.A.R., con l'ordinanza n. 4626/2015, ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo il ricorso non "assistito dal necessario fumus boni iuris".
Motivi della decisione
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) Parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria del procedimento disciplinare, in quanto la decisione di comminare la sanzione finale si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente davanti agli organi di Polizia Giudiziaria il 18.12.2012 e non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo ricorrente nel corso del processo penale in data 25.6.2014, da cui risulterebbe che lo stesso non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti.
Inoltre, il decreto ministeriale che ha comminato la sanzione non avrebbe fatto alcun riferimento all'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento disciplinare, durante il quale sarebbero state acquisite anche delle testimonianze che confermerebbero i fatti come ricostruiti dal ricorrente in sede di processo penale. Il medesimo provvedimento sarebbe carente di motivazione in generale, non essendo gli elementi posti a fondamento della sanzione idonei a giustificarla e, più nello specifico, in quanto il medesimo provvedimento da un lato stigmatizza l'assenza di quei valori fondanti la vita e il comportamento del militare e, dall'altro, ammettere l'ottimo rendimento del medesimo militare e l'assenza di precedenti penali e disciplinari.
Sotto altro profilo il medesimo ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 653 del codice di procedura penale, poiché l'assunzione del ricorrente in sede penale con la formula "il fatto non sussiste" esclude in radice ogni responsabilità dello stesso in ordine ai fatti ascritti e preclude ogni valutazione in sede disciplinare dei medesimi fatti.
3) Le censure si rivelano infondate.
Quanto alla sostenuta preclusione rispetto alla sottoposizione ad azione disciplinare derivante dall'assoluzione con la formula il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 653 del codice di procedura penale, la stessa sussiste solo in ordine all'imputazione formulata nei confronti del ricorrente in sede penale, ovverosia l'aver detenuto la sostanza stupefacente con finalità di cessione a terzi.
Solo tale elemento è stato escluso dalla pronuncia di assoluzione, peraltro sulla base del ragionevole presupposto, espresso in sentenza, che la sostanza tupefacente fosse detenuta per mero uso personale.
Ciò non esclude che i fatti sottostanti il procedimento penale e la sentenza di assoluzione possano essere stati oggetto di procedimento disciplinare sotto il (diverso) profilo del possesso di stupefacenti e dell'uso personale dello stesso, perché fortemente contrari ai doveri connessi allo "status di militare".
4) Infondate si rivelano anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione sollevate dal medesimo ricorrente.
Il provvedimento disciplinare è stato adottato sulla base di una istruttoria non limitata alla dichiarazione spontanea del ricorrente del 18 gennaio 2012 nella quale il ricorrente ha ammesso di detenere nella propria abitazione il Gamma-butirrolattone (G.) pervenuto via posta e l'uso personale, ma dal complesso delle circostanze inerenti alla vicenda, tra cui gli atti del processo penale e la sentenza conclusiva.
Inoltre, la dichiarazione del ricorrente non viene affatto smentita dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del processo il giorno 25 giugno 2014, dinanzi al P.M e al Giudice, che si rilevano contraddittorie e poco plausibili sia sul profilo della conoscenza della natura stupefacente della sostanza detenuta, sia sul mancato uso personale, tanto è vero che il Tribunale nella sentenza in questione ha escluso la sola finalità di cessione a terzi e ha indicato come "appare dunque plausibile che gli imputati abbiano proceduto all'acquisto per destinare la sostanza al loro comune uso personale, come avevano fatto quando si erano recati insieme in Olanda".
Stante quanto indicato non appare viziata da profili di irragionevolezza o eccesso di potere la valutazione di rilevanza sotto l'aspetto disciplinare del comportamento del ricorrente, in quanto risultato in netto contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza e, quindi, anche fuori dal servizio.
5) Prive di pregio sono, altresì, le censure di carenza di potere, asseritamente basate sulla circostanza che il medesimo provvedimento, pur dopo aver ammesso l'ottimo rendimento di servizio del medesimo militare e l'assenza di precedenti penali e disciplinari, ha comminato la sanzione disciplinare dall'impiego di 12 mesi.
Al riguardo, si rileva pacifico che le valutazioni degli organi deputati dell'Amministrazione in sede di procedimento disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla rilevanza del comportamento ai fini della irrogazione di una determinata, in quanto la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652).
Spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo, essa, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. II, 23 novembre 2020, n. 7336Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5969, id. 15 maggio 2020, n. 3112).
Pertanto, la valutazione circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Nel caso di specie nessun profilo di irragionevolezza si palesa in ordine alla circostanza che il provvedimento impugnato abbia dato atto dell'ottimo rendimento del servizio del ricorrente e dell'assenza di precedenti penali o disciplinare, nè sotto il profilo dell'an della sanzione, né sotto quello del tipo di sanzione comminata.
Il medesimo provvedimento ha, infatti, espressamente rilevato come il comportamento del militare "avrebbe potuto imporre il massimo rigore nella valutazione della responsabilità sotto il profilo disciplinare, finanche giustificando la severa misura della destituzione dal servizio" e come la misura disciplinare comminata è stata mitigata proprio in forza dei precedenti di servizio dello stesso.
Al riguardo, il Collegio, a fronte della gravità dei fatti oggetto del procedimento disciplinare, non può che ritenere questa valutazione assolutamente ragionevole e scevra da ogni profilo di eccesso di potere o difetto di motivazione.
5) Per tutto quanto indicato il ricorso deve essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.500,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e dei terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Primo Referendario
29-10-2021 20:04
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