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Sentenza

Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore d...
Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa indagato per spionaggio. Procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31/05/2022) 30-06-2022, n. 25002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente -

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

Dott. FILOCAMO Fulvio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TRIBUNALE MILITARE ROMA nei confronti di:

CORTE ASSISE ROMA;

con l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE MILITARE di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione di entrambi i giudici.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale militare di Roma solleva conflitto positivo di giurisdizione con la Corte di Assise di Roma con riferimento alle imputazioni mosse nei confronti di B.W. nei processi pendenti davanti ai due Giudici.

Davanti al Tribunale militare, B. risponde di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (artt. 88 e 93 c.p. mil. pace), esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89 bis, n. 1, c.p. mil. pace), rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 c.p. mil. pace) e comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate (art. 94 c.p. mil. pace); tutti reati commessi quale Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Davanti alla Corte di assise di Roma, B., a seguito di decreto di giudizio immediato, risponde dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 257 e 261, nn. 1 e 3 c.p. (capo A) nonchè di cui all'art. 319 c.p., avendo ricevuto la somma di Euro 5.000 in contanti a colui al quale aveva consegnato la scheda SD contenente le fotografie dei documenti riservati (capo B).

Secondo il Tribunale militare, i fatti contestati nei due processi coincidono pienamente; il Tribunale ritiene che i reati contestati dalla Procura Militare siano speciali rispetto a quelli contestati dalla Procura ordinaria, ad eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, che non trova corrispondenza nel codice penale militare e chè deve, pertanto, restare assegnato al giudice naturale.

La specialità delle ipotesi di reato contestate davanti all'A.G. militare consegue alla nozione penalmente rilevante di "segreto di Stato", che è assorbente rispetto a quella di "notizia riservata" presente nel capo di imputazione contestato davanti all'A.G.O. I segreti militari tutelati dal codice penale militare di pace rappresentano segreti di Stato tutelati dal codice penale.

Pertanto, l'elemento specializzante era costituito dalla qualità dell'agente che, nel caso dei reati previsti dal codice penale militare di pace, può essere solo un militare. Di conseguenza, i reati militari ipotizzati assorbono i corrispondenti reati comuni in applicazione del principio di cui all'art. 15 c.p..

Il Tribunale ipotizza una diversa soluzione: quella del concorso formale tra reati comuni e reati militari; in base all'art. 13, comma 2 c.p.p., almeno il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 c.p. mil. pace) dovrebbe essere giudicato dall'A.G. militare, essendo punito con la pena dell'ergastolo.

2. Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PICARDI Antonietta, nella requisitoria scritta conclude perchè la Corte dichiari la giurisdizione di entrambi i giudici.
Motivi della decisione

Il conflitto è inammissibile.

Questa Corte ha già provveduto sulla medesima questione con la sentenza n. 13649/2022, adottata all'udienza del 9/9/2021, con la quale è stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare adottata dall'A.G. ordinaria nei confronti di B..

Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'indagato aveva sollevato la questione del difetto di giurisdizione dell'A.G. ordinaria in favore di quella militare, contestando la valutazione espressa su questo tema dal Tribunale del riesame.

Il difensore "con il primo motivo lamenta(va) la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 15, 20, 257 e 261 c.p. e agli artt. 86 e 88 c.p.m.p., in relazione al difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della A.G.M. I fatti ascrittigli integravano, secondo il ricorrente, il procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, ex art. 88 c.p.m.p., e di rivelazione di segreto militare a scopo di spionaggio ex art. 86 c.p.m.p. Si trattava, invero, di lex specialis rispetto alle fattispecie comuni previste dagli artt. 257 e 261 c.p. Trovandosi al cospetto di un concorso apparente di norme, la condotta del militare doveva essere giudicata dal Giudice militare. Era stata, invero, documentata a(Tribunale del riesame, l'esistenza di due distinti procedimenti, l'uno innanzi all'A.G.O. e l'altro innanzi l'A.G.M., con relativa esistenza di un conflitto di giurisdizione (identità di indagato, litispendenza e identità dei fatti). Il Giudice per le indagini preliminari militare aveva ritenuto fondata la questione ed esistente la sua giurisdizione; a fronte del conflitto positivo con l'A.G.O. era stata dichiarata inammissibile l'eccezione che aveva ad oggetto la questione relativa, osservandosi che non si versava in una fase processuale in senso stretto e che entrambi i procedimenti si trovavano in fase di indagini. Era erroneo il ragionamento del Giudice ordinario, lamenta il ricorrente, poichè non aveva riconosciuto il concorso apparente di norme, con conseguente vis actractiva alla giurisdizione del giudice militare. Per la segretezza della notizia vi era sovrapponibilità del concetto stesso di segreto tra le disposizioni. Il rapporto tra Part. 88 e l'art. 257 c.p. e tra l'art. 86 c.p.m.p. e l'art. 261 c.p. si caratterizzava per la maggiore ampiezza delle norme ordinarie con l'aggiunta, in punto di dolo, dell'introduzione del fine di spionaggio con scopo militare, ma anche politico. La conclusione era che, nella specie, v'era specialità unilaterale che caratterizzava identità di soggetto attivo e oggetto materiale, con giurisdizione dell'A.G.M. Ciò in applicazione dell'art. 15 c.p. ".

La Corte aveva rigettato il motivo di ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

"La prima questione da affrontare riguarda il tema processuale del difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, rispetto a quella militare, aspetto cui è intimamente connesso quello sostanziale, relativo al concorso effettivo di norme ovvero solo apparente tra disposizioni, ipotesi quest'ultima da recuperare all'ambito di operatività dell'art. 15 c.p. e da cui il ricorrente fa discendere l'anzidetto difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella speciale.

La regola del concorso apparente di norme, che qui troverebbe applicazione, discende dalle categorie dell'equità e della certezza del diritto, in funzione di garantire il ne bis in idem sostanziale, per evitare di ascrivere più volte all'autore lo stesso fatto. Idem factum è un accadimento storico-naturalistico che, per elementi strutturali, sia astrattamente riconducibile a più fattispecie legali. La regola dell'idem factum con correlato divieto di bis in idem non vale sempre in tutti i casi di specialità reciproca, in difetto di clausole di riserva giacchè sulla sola scorta dell'anzidetto rapporto di struttura tra i modelli legali, pur a fronte di un accadimento unico, possono trovare applicazione più norme sanzionatorie. Si tratta di tipici casi in cui si apprezza il concorso formale omogeneo o eterogeneo di reati.

Si è affermato che, in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, questa Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente indicazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Confl. giurisd. in proc. Zimarmani Rv. 269585).

La questione, a seguito della commissione di un'unica azione od omissione, relativa alla violazione di una pluralità di norme penali, da ritenersi o in concorso formale fra loro, e dunque tutte applicabili o in concorso apparente, con l'applicazione di una soltanto di esse, ha determinato l'individuazione di una serie di criteri, che consentono di risolvere la tematica; dalla verifica sulla specialità (astratta o concreta) di una delle fattispecie normative rispetto alle altre, si passa all'applicazione del criterio di sussidiarietà (quando, cioè, la norma assorbente comporta una più grave risposta sanzionatoria), finendo con quella del principio di consunzione in una sola fattispecie dell'intero disvalore penale della condotta.

Questa Corte ha prevalentemente affermato (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668) che "nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore".

In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetutamente le Sezioni unite (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874), che hanno confermato la centralità del principio anzidetto. Si è anche osservato che neppure alla luce delle sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale sul diverso, ma parallelo tema del ne bis in idem sostanziale (quando si prospetti l'applicazione, ad un'unica condotta, sia della sanzione penale sia della sanzione amministrativa: Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, A e B contro Norvegia; Corte Cost. n. 200 del 2016), trova smentita la costante affermazione dell'applicazione del solo criterio di specialità normativamente previsto, così che riceve autorevole conferma la necessaria verifica, per dirimere la questione circa il concorso apparente o formale di reati, della "comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione, al fatto oggetto di contestazione e, quanto all'individuazione dell'unitarietà della fattispecie contestata, agli elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come sempre dalla correlazione azione - evento - elemento psicologico, e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputazione, alla persona sottoposta a giudizio" (Sez. U, Stalla, citata). Lo stesso arresto aggiunge che "l'oggetto della comparazione riguarda accadimenti che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete riconducibili al medesimo colpevole e indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio".

Poste tali premesse e precisato, proprio in considerazione della puntualizzazione da ultimo riportata della sentenza Stalla, che alla comparazione delle fattispecie astratte, punite dalle norme in questione, rilevano gli artt. 257 e 261 c.p. in relazione agli artt. 86 e 88 c.p.m.p., può osservarsi quanto segue.

Non ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare. Invero, i reati militari pure contestati a B. non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione.

L'art. 257 c.p. (rubricato come spionaggio politico o militare) incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico o militare si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete. L'art. 88 c.p.m.p. sanziona la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, che devono restare segrete.

La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano "la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

Discorso non dissimile vale per la rivelazione di segreti di Stato (art. 261, comma 3, c.p.) che riguarda la rivelazione di notizie segrete indicate nell'art. 256 c.p. commessa a scopo di spionaggio politico o militare; là dove l'art. 86 c.p.m.p. (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete.

Si comprende, dunque, come l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica,del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario. Questo aspetto segna l'ambito di maggiore rilevanza applicativa che hanno le norme ordinarie del codice rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall'ambito di intervento penale quello che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche.

Ben potrebbero essere rivelate notizie con il fine di rendere terzi partecipi di interventi militari dello Stato e di far conoscere intendimenti politici o patti tra Stati che, per ragioni superiori e legate agli interessi politici, devono restare riservati. Si conferma, pertanto, la diversità delle due incriminazioni, l'una attuata con finalità politica e l'altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi. Le finalità anzidette finiscono per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente dell'agire individuale.

Deriva così, nel fatto commesso dal militare che si occupi di notizie riservate o segrete, il possibile concorso di reati, in ragione della caratterizzazione della condotta nel suo dinamismo obiettivo e in ragione del fine che la orienta, oltre che della lesività che ne caratterizza il dispiegarsi. Da ciò, pertanto, l'impossibilità di applicare l'art. 15 c.p. a fronte della recuperabilità del caso al disposto dell'art. 13, comma 2, c.p.p., essendo stata contestata a B. dalla Procura della Repubblica di Roma anche la condotta di cui all'art. 319 c.p..

In questa logica il Tribunale della libertà ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui, prevedendo la norma penale comune e quella militare la stessa pena dell'ergastolo, si dovrebbe ritenere esistente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Si è, poi, osservato che l'attrazione opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione ordinaria e militare restano separate e ciascun giudice conosce della regiudicanda relativa (Sez. 1, n. 5680 del 15/10/2014, D'Ambrosio, Rv. 262461; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca ed altro, Rv. 253825; Sez. 1 n. 50012 dell'1/12/2009, Conflitto di comp. in proc Mollicone, Rv. 245981), con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. Si tratta di un orientamento che mette capo alle diverse decisioni di questa Corte e che tende a tenere distinto l'ambito di attribuzione delle due giurisdizioni (v., per tutte, Sez. U, n. 5135 del 25/10/2005, Maldera, Rv. 232661; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer ed altri, Rv. 239184).

Le diverse fattispecie comuni e l'ambito di tutela penale, nella specie, risultano decisamente più ampie. I reati ordinari, invero, sono contraddistinti dalla finalità di salvaguardia dell'interesse militare e politico, aspetti che non figurano nelle fattispecie concorrenti dei reati militari. Nè vale il richiamo ad un concetto di bilateralità specializzante reciproca tra i diversi paradigmi legali, poichè essa bilateralità richiede che la norma speciale trovi applicazione in tutti i casi in cui essa venga in rilievo. Da ciò discende che in concreto una condotta tenuta a fini di spionaggio politico non sarebbe suscettibile di essere recuperata all'ambito di rilevanza della fattispecie militare che non comprende quelle condotte e che lascerebbe fuori dall'applicazione una serie di comportamenti pure aventi rilevanza comune in punto di disvalore".

Come si vede, la tematica trattata nella sentenza è la medesima del conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale militare di Roma: trova, pertanto, applicazione la previsione dell'art. 25 c.p.p., in forza del quale la decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo; vincolatività che opera a prescindere dalla mancata conoscenza da parte del Tribunale militare della decisione adottata su ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame ordinario.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2022
Avv. Antonino Sugamele

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