Carabiniere in servizio presso la stazione di M. viene sanzionato dal Comandante della Compagnia con la consegna per sette giorni, per aver assunto atteggiamenti "insommessi" e manifestato insofferenza alla disciplinare militare ed al rapporto di subordinazione gerarchica militare.
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202203711
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierangelo Vladimiro Ladogana e Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comando Generale Arma Carabinieri e Comando Provinciale Carabinieri -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, pubblicata il 25/5/2017, resa tra le parti sul ric. n. -OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente, carabiniere in servizio presso la stazione di Modugno, esponeva che, con provvedimento n. 181/8 del 4.10.2010, il Comandante della Compagnia gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di corpo della consegna per sette giorni, per aver assunto atteggiamenti "insommessi" e manifestato insofferenza alla disciplinare militare ed al rapporto di subordinazione gerarchica militare.
Il ricorso gerarchico del 2.11.2010, con il quale il ricorrente aveva contestato la legittimità del provvedimento, veniva respinto, e il rigetto veniva impugnato avanti al T.a.r. -OMISSIS- unitamente al provvedimento n. 181/8 del 4.10.2010.
2. Il ricorso veniva affidato a tre articolate censure, con le quali il ricorrente lamentava:
- nullità del procedimento;
- violazione di legge e contraddittorietà nella motivazione;
- nel merito, illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico per:
a) intempestività della contestazione dell'addebito;
b) mancata indicazione dei fatti in cui si sarebbe concretizzata l'infrazione;
c) tardività della relazione del Comandante della Stazione, del 21.9.2010, successivamente alla comunicazione dell'avvio di procedimento;
d) violazione dei termini a difesa per la produzione di memorie;
e) illegittimità del diniego di acquisizione degli atti visionati;
f) mancata corrispondenza tra la sanzione irrogata e i fatti contestati, generici e non sussumibili nelle condotte disciplinate dagli artt. 9 e 10 del R.D.M.
3. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenuto infondato, quanto al primo motivo, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità dei provvedimenti; quanto al secondo motivo, per l'indeterminatezza della formulazione della censura.
Il Giudice di prime cure ha, comunque, esaminato le censure e ritenuto: tempestivo l'avvio del procedimento; irrilevante la successiva acquisizione istruttoria della relazione del Comandante; congruo il termine per la presentazione di memorie, oltretutto prorogato su istanza del ricorrente; legittime le modalità dell'accesso agli atti; infine, insindacabile nel merito la decisione dell'Amministrazione militare di irrogare la sanzione della consegna a seguito dei fatti occorsi, non affetta da vizi macroscopicamente illogici tali da legittimare un sindacato giurisdizionale.
4. Avverso la predetta decisione viene proposto l'appello in epigrafe, con il quale si lamenta l'erroneità della statuizione in punto di mancata specificità dei motivi nonché error in iudicando nella parte in cui il T.a.r. richiama il principio di discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della sanzione inflitta; al riguardo l'appellante lamenta che non sarebbero state esaminate le risultanze documentali acquisite, non si sarebbe tenuto conto del principio di gradualità nella sanzione e sarebbero state immotivatamente disattese le richieste istruttorie.
5. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso, depositando una relazione illustrativa con allegati i provvedimenti impugnati e gli atti dell'istruttoria.
6. All'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. Il gravame è infondato.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, il rilievo di genericità del secondo motivo di ricorso non si è tradotto in una declaratoria di inammissibilità, come ammesso dallo stesso appellante, il quale rileva che comunque il T.a.r. ha individuato i profili di censura esaminandoli nel merito, con argomentazioni non sottoposte a censura in appello.
7.2. Peraltro, il percorso argomentativo del Giudice di prime cure appare pienamente condivisibile, anche alla stregua dell'esame degli atti impugnati ed istruttori, atteso che, tra l'altro, non si ravvisa alcuna mancata corrispondenza tra l'avvio del procedimento (all.6 della produzione in appello dell'Amministrazione, ove, dopo la trascrizione testuale delle frasi proferite dal militare, si evidenzia come le stesse manifestino insofferenza alla disciplina militare e al rapporto di subordinazione gerarchica, in violazione degli articoli 9 e10 del Regolamento per la disciplina militare), e la motivazione dell'irrogazione della sanzione, inflitta, appunto, per la violazione dei richiamati articoli 9 e 10 del Regolamento (in quanto il militare, convocato a rapporto dal proprio Comandante di stazione, assumeva atteggiamento insommesso, proferendo frasi tali da evidenziare insofferenza alla disciplina militare e al rapporto di subordinazione gerarchica); con evidente sovrapponibilità tra la motivazione dell'atto conclusivo e quella dell'avvio del procedimento.
8. Quanto al secondo motivo di appello, se ne ravvisa l'infondatezza.
8.1. Che il Tar non abbia esaminato la documentazione è una mera e generica petizione di principio, così come la doglianza riferita al rigetto implicito delle richieste istruttorie, non specificando la parte quali documenti non siano stati esaminati e quali conseguenze sul piano motivazionale della decisione avrebbero le lamentate omissioni.
8.2. Infine, non risponde al vero che il Giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la insindacabilità della discrezionalità dell'Amministrazione, perché la sentenza motiva espressamente circa la (ritenuta) congruenza della sanzione in relazione alle frasi espresse dal ricorrente, circostanza fattuale, peraltro, non negata.
9. In proposito, questa Sezione ha fin di recente (con decisione 7/2/2022, n.862) ribadito che la scelta della sanzione disciplinare da infliggere ad un militare costituisce espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione il cui esercizio è presidiato dal principio di proporzionalità, il corollario del quale sul piano disciplinare comporta il c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione; poiché l'accertamento della proporzionalità e della graduazione della sanzione rispetto agli illeciti contestati attiene al merito della scelta della sanzione, esso esula dal sindacato del giudice amministrativo, salvo che una tale scelta sanzionatoria riveli il vizio di eccesso di potere attraverso sintomi quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti.
Nella fattispecie, alla luce delle circostanze ritraibili dall'esame degli atti impugnati e degli atti istruttori, che evidenziano l'oggettiva insofferenza dell'appellante rispetto agli obblighi (anche in termini di contegno e correttezza) di servizio, la correlazione tra gli addebiti e la scelta di irrogare la sanzione risulta debitamente supportata sul piano della proporzionalità e tale scelta non mostra alcun profilo di irragionevolezza o di abnormità.
10. Per quanto sopra esposto l'appello deve essere quindi respinto.
Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Pone le spese del grado di giudizio dell'Amministrazione resistente a carico dell'appellante, liquidandole in euro duemila/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Stella Boscarino Giovanni Sabbato
IL SEGRETARIO
14-05-2022 14:11
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