E' illegittimo il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea in presenza di figli minori di tre anni, ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, qualora la motivazione sia incentrata sull'esistenza di ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell'organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza fare specifico riferimento a esigenze di urgenza tale da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall'interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori.
Cons. Stato Sez. II, 05/10/2022, n. 8527
E' illegittimo il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea in presenza di figli minori di tre anni, ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, qualora la motivazione sia incentrata sull'esistenza di ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell'organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza fare specifico riferimento a esigenze di urgenza tale da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall'interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori. Il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell'ufficio o reparto di appartenenza dell'istante. La norma impone all'Amministrazione l'onere di motivare l'eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza.
23-10-2022 18:13
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