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Sentenza

Finanziere chiede alla propria amministrazione il pagamento del lavoro straordin...
Finanziere chiede alla propria amministrazione il pagamento del lavoro straordinario svolto mentre era in servizio. Il tar respinge il ricorso perchè manca l'autorizzazione a svolgere lo straordinario.
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 11-01-2022) 20-01-2022, n. 672
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2021, proposto da M.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esatta ottemperanza della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 10740/2018 Reg. Prov. Coll. n°04110/2006, pronunciata in data 27 Giugno 2018 e pubblicata il 07 Novembre 2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

1. - Con ricorso notificato il 28 aprile 2021 e depositato il successivo giorno 10, il sig. M.M., già militare della Guardia di Finanza oggi a riposo, agisce per ottenere il risarcimento conseguente alla asserita mancata ottemperanza, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della sentenza in epigrafe, che ha negato il riconoscimento dell'equivalente monetario di ore di straordinario prestate dal ricorrente nel corso del servizio prestato nell'Amministrazione di appartenenza.

2. - Il ricorrente, dopo avere dato conto del rigetto della sua domanda (unitamente a quella di alcuni commilitoni) ad opera della sentenza azionata, espone di essere stato collocato in pensione a fare data dal 25 Maggio 2017, come da provvedimento del Comando Regionale della Guardia di Finanza del 12 Giugno 2017; di avere quindi, in data 1 Aprile 2019, richiesto alla Amministrazione competente e a tutti gli altri soggetti interessati il pagamento delle somme corrispondenti alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario, oltre rivalutazione con specifica istanza e ciò in ragione della impossibilità di recuperare le ore di lavoro straordinario mediante riposi compensativi; che, tuttavia, con nota protocollo (...) del 24 maggio 2019, tale istanza è stata rigettata con la motivazione "non si configura il diritto del ricorrente al compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato nei termini però stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento".

3. - Sulla scorta di tale prospettazione il ricorrente assume l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 112, comma 3, c.p.a., per cui "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione".

Il ricorrente deduce, inoltre, che in altra circostanza (sentenza n. 7010/2012) alcuni colleghi avrebbero ottenuto da questo TAR la soddisfazione di identica pretesa basata sulla sentenza della Sezione n. 17788/2010.

4. - L'Amministrazione intimata si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile o infondato.

5. - Il ricorrente non ha depositato memorie.

6. - Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2021.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.

Nella circostanza, come detto, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 112, comma 3, c.p.a., per cui "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione".

Il titolo sul quale egli assume potersi innestare la sua pretesa risarcitoria è la sentenza di questo TAR n. 17040/2018, pacificamente oramai coperta da giudicato.

Tale pronunzia risulta assunta sulla base della sola domanda di riconoscimento della retribuzione per ore di lavoro straordinario asseritamente svolte su disposizione specifica dell'Amministrazione di appartenenza, senza che i ricorrenti in quel giudizio avessero svolto domande subordinate (segnatamente, quella di riconoscimento del riposo compensativo).

La sentenza n. 10740/2018 di questa Sezione, pertanto, ha affermato in motivazione:

"Ed invero, proprio l'art. 44 del regolamento di servizio interno di servizio della Guardia di Finanza, approvato con D.M. del 30 novembre 1991 disciplina l'istituto del beneficio del riposo compensativo, all'uopo prevedendo la presentazione di specifica istanza da parte del dipendente che abbia maturato in un arco temporale mensile un monte orario non sussumibile nei limiti massimi autorizzati.

Da ciò consegue, anche con riguardo al caso in esame, il diritto del ricorrente a vedersi retribuire le ore eccedenti l'orario normale di servizio entro i limiti stabiliti dall'Amministrazione per ciascun reparto o articolazione limitatamente ai casi in cui siano state oggetto di previa autorizzazione, nonché il diritto a usufruire a domanda entro la succitata cadenza temporale del beneficio del riposo compensativo, esercitabile, però, entro i limiti temporali stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento.

Per quanto premesso, occorre rilevare come nella fattispecie de qua non risulti comprovata la previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio anche economico, non surrogabile da ordini di servizio, non configurandosi alcun diritto degli odierni ricorrenti al compenso per lavoro straordinario ma semmai il diritto al godimento dei riposi compensativi per il lavoro straordinario effettivamente prestato nei termini però stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento ( ex multis Consiglio Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2170, Sez. IV 1 giugno 2018 n. 3322), non potendosi ammettere che mediante gli ordini di servizio siano di fatto frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell'Amministrazione cui indubbiamente risponde il provvedimento di previa autorizzazione."

Per tali ragioni il dispositivo della sentenza azionata è stato del seguente tenore:

"P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate."

Si tratta, pertanto, di una pronunzia di integrale rigetto dell'unica domanda proposta dai ricorrenti, mentre non risulta proposta la domanda di fruire dei riposi compensativi, il riferimento ai quali, pertanto, nella motivazione, non può ritenersi in alcun modo coperto da giudicato, esaurendosi in un mero obiter dictum cui non possono essere ricondotti effetti conformativi.

2. - A fronte di tale pronunzia di integrale rigetto delle pretese (anche) dell'odierno ricorrente, la sentenza n. 17788/2010 di questa Sezione invocata dal M. non costituisce precedente in termini.

Infatti, come emerge dalla piana lettura della citata decisione, in quella circostanza i ricorrenti avevano svolto, nel giudizio a quo, due domande: l'una, di carattere principale, di riconoscimento della retribuzione per ore di straordinario lavorate; l'altra, subordinata, di riconoscimento del diritto al riposo compensativo.

Mentre la prima era stata respinta, proprio quest'ultima era stata espressamente accolta da questo TAR ("Considerato, quindi, che il ricorso in epigrafe ben può essere accolto nei soli limiti della domanda subordinata, previo ricalcalo, da parte della GDF delle ore effettivamente prestate da ciascuno dei militari interessati, con compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio; P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 2755/2003 RG in epigrafe e per l'effetto condanna le Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e nei soli sensi di cui in motivazione, a corrispondere a ciascun ricorrente il riposo compensativo effettivamente spettategli").

In quel caso, pertanto, si configurava ben ammissibile, e fondato, il ricorso per l'ottemperanza al giudicato ex art. 112 comma 3 c.p.a., con cui gli interessati avevano chiesto il risarcimento per equivalente del diritto loro negato dall'Amministrazione (il riposo compensativo spettante e non goduto).

3. - Ben diverso si prospetta, dunque, il caso in esame, nel quale occorre fare applicazione della regola, affermata anche dal Giudice d'appello, per cui "La causa petendi della domanda risarcitoria proponibile in sede di ottemperanza deve essere individuata nell'impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato, nella sua mancata esecuzione in forza specifica, apprezzabile anche solo parzialmente, ovvero nella condotta violativa o elusiva delle prescrizioni impartite con il titolo giudiziale passato in giudicato" (Cons. Stato, sez. VI, n. 08368/2020).

Nel caso in esame non v'era, né vi è, comando giudiziale alcuno favorevole al ricorrente cui l'Amministrazione non abbia prestato ottemperanza, e dunque alcun riconoscimento di un bene della vita rimasto inattuato.

4. - Ne segue il rigetto del ricorso.

Le spese possono essere compensate per la peculiarità della questione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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