Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Il Giudice amministrativo affronta il tema del termine iniziale del procedimento...
Il Giudice amministrativo affronta il tema del termine iniziale del procedimento disciplinare che deve irrogare sanzioni di stato ed il termine del procedimento che deve irrogare sanzioni di corpo.
T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, Sent., (ud. 16-12-2021) 13-01-2022, n. 333

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7771 del 2011, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Castiello in Roma, via G. Cerbara, 64;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza - Guardia di Finanza - Comando Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione -OMISSIS-del giorno -OMISSIS-adottata dal Comandante del -OMISSIS-, con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione del "rimprovero", nonché per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-, notificato in data 12.9.2011, con il quale la Guardia di Finanza-Comando Regionale Lazio ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall'odierno ricorrente avverso la predetta sanzione disciplinare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente, ufficiale superiore del Corpo della Guardia di Finanza è stato colpito dalla sanzione disciplinare del rimprovero per i fatti oggetto di procedimento penale attivato nei suoi confronti e successivamente archiviato.

Avverso tale determinazione disciplinare lo stesso ha presentato ricorso gerarchico.

La p.a. ha respinto il ricorso.

L'ufficiale ha, quindi, proposto ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, affidata a cinque motivi di gravame.

Il Collegio, alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011, con ordinanza n. 3960/2011, ha respinto l'istanza cautelare.

Alla udienza di smaltimento del giorno 10 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso la parte ha eccepito l'intempestività del procedimento disciplinare.

Riferisce il ricorrente che il procedimento penale che lo ha visto coinvolto si è definito con il decreto di archiviazione del giorno 14 ottobre 2010.

Anche il Comandante del -OMISSIS-, titolare dell'azione disciplinare nei confronti del ricorrente, conveniva per l'archiviazione dell'azione disciplinare principiata dalla vicenda scrutinata in sede penale.

La proposta era, quindi, accolta dai superiori gerarchici e, segnatamente, dal Comandante Regionale del Lazio e dal Comandante Interregionale per l'Italia Centrale.

Di contro, il Comando Generale, in data 23 maggio 2011, disponeva l'avvio del procedimento disciplinare.

Secondo il ricorrente la riportata determinazione era in contrasto con l'art. 1398, primo comma del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) laddove statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato senza ritardo.

In particolare il ricorrente ha rilevato che l'amministrazione, nella persona del Comandante del -OMISSIS-, ha avuto contezza dei fatti in data 13 dicembre 2010, mentre la contestazione disciplinare è intervenuta il 23 maggio 2011.

Osserva il Collegio.

Il Legislatore ha distinto il periodo temporale necessario per l'attivazione del procedimento disciplinare a seconda che l'incolpazione riguardi l'irrogazione di una sanzione di stato (art. 1392 D.Lgs. n. 66 del 2010), in cui il procedimento disciplinare deve essere iniziato con la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni, dai procedimenti afferenti alle sanzioni di corpo.

In questo caso l'art. 1398, D.Lgs. n. 66 del 2010, stabilisce, come detto, che "Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione...".

Pertanto, in tali ultime evenienze, il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare di corpo viene fatto decorrere dalla "conoscenza dell'infrazione", e quindi dalla conoscenza effettiva che l'autorità competente abbia dell'illecito (T.A.R. Emilia-Romagna n. 136/2016).

Nel caso di specie, la complessità della vicenda penale, conclusa con l'archiviazione per la inutilizzabilità in quella sede delle intercettazioni telefoniche, ha comportato la necessità di acquisire il fascicolo processuale, che avveniva solo in data 9 dicembre 2010, tramite il Comando Provinciale di -OMISSIS-.

Seguiva una articolata procedura in cui le determinazioni al riguardo assunte dai comandi territoriali venivano smentite dal Comando Generale.

E' evidente, pertanto, come la disamina dei fatti in contestazione, ai fini della tempestività, deve essere considerata in riferimento a tale ultimo scrutinio.

In questi termini deve essere interpretata la previsione al riguardo contenuta nella circolare n. 1/2006 del Comando Generale in atti.

L'amministrazione ha, quindi, ritenuto in data 12 aprile 2011, di avviare il procedimento disciplinare che ha comportato la conseguente contestazione comunicata in data 23 maggio 2011, anche in considerazione delle assenze dal servizio per malattia da parte del ricorrente per complessivi 17 giorni nei mesi di aprile e maggio 2011.

Ne consegue che, stante la natura ordinaria del termine per l'avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, il Collegio non ravvede nel comportamento tenuto dalla p.a. un intento defatigatorio, bensì, unicamente, la necessità di acquisire compiutamente tutte le informazioni conseguenti al procedimento penale prima di determinarsi nella incolpazione, attesa la diversità di giudizio espressa dai comandi territoriali e da quello centrale.

Con il secondo motivo la parte rileva la insufficienza dei termini a difesa per la violazione dell'art.1029 comma 6, del Codice dell'Ordinamento Militare, in uno con l'art. 1046 del T.U.d.r.

In merito il Collegio osserva la erronea indicazione della norma del Codice dell'Ordinamento Militare che afferisce alle norme applicabili all'Arma dei carabinieri, mentre non intellegibile è il riferimento all'art. 1046 del T.U.d.r.

In ogni caso, il rilievo circa la presentazione di memorie difensive nel termine di tre giorni, contenuto nella nota del -OMISSIS-n.-OMISSIS-e ribadita con nota n. -OMISSIS-non ha pregiudicato il diritto di difesa, considerato che il predetto avrebbe potuto chiedere una proroga del termine assegnato al fine di presentare i richiesti chiarimenti, proroga che lo stesso non ha avanzato.

Non solo.

Risulta che il predetto, nel termine assegnato, ha provveduto a rassegnare i chiarimenti richiesti attraverso una articolata e compiuta memoria difensiva di ben 18 pagine.

Quanto al diniego di accesso agli atti del procedimento, la resistente ha rappresentato che l'incolpato ha potuto visionare il fascicolo già il 24 maggio 2011 (doc. 12 del foliario di parte resistente), affermazione questa non smentita dal ricorrente.

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la contestazione degli addebiti alla luce dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 270 del 1 comma del cpp, delle intercettazioni svolte nel processo penale.

Preliminarmente è opportuno rappresentare la completa autonomia del giudizio disciplinare, al quale non si applica l'invocato art. 270 c.p.p., rispetto a quello penale, come statuito dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo.

Invero, le indicate intercettazioni telefoniche costituiscono nel procedimento disciplinare un mero fatto come tale valutabile dalla p.a. la quale nella fattispecie ha in maniera esaustiva motivato circa gli elementi da cui sono state desunte le condotte addebitate al ricorrente.

Con il quarto motivo la parte ha denunciato il travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.

Per il ricorrente il diverso giudizio espresso dai suoi diretti superiori rispetto a quello manifestato dal Comando Generale del Corpo costituisce un vizio del provvedimento sotto i profili sopra denunziati ed, inoltre, il giudizio del Comando Generale si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui l'incolpato non avrebbe contestato i fatti in sede penale.

La censura è infondata in quanto i giudizi espressi nella fattispecie sono di pertinenza di diversi organi dell'amministrazione in merito ai quali nessuna effettiva pregiudizialità può rivestire quello svolto dall'organo in sottordine.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha comprovato di avere prodotto in sede penale una memoria di contestazione dei fatti a lui addebitati.

La quinta censura costituisce una mera petizione di principio, atteso che il ricorrente si è limitato ad affermazioni soggettive circa la inadeguatezza della funzione giudiziale svolta nell'ambito del ricorso gerarchico, per altro smentita dall'accertata infondatezza delle precedenti censure.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in ragione della particolarità della fattispecie e della risalenza della causa, per disporre la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti previsti dagli artt. 9 Reg. UE n. 2016/679 e 53 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorn1 10 e 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza