Il possesso di un'arma antica che si tramandava in famiglia, non funzionante, accanto ad altre armi, tutte regolarmente denunciate, non costituisce fatto idoneo a fondare un pericolo di abuso delle armi.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., (ud. 08/11/2022) 28-11-2022, n. 15871
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15421-OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n-OMISSIS-, recante divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G., della Prefettura di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n.-OMISSIS-, recante divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti.
Premette il ricorrente di essere stato in possesso di licenza per porto di fucile fin dal -OMISSIS-e di avere sempre dato prova di possedere i requisiti per il rinnovo della licenza.
Nel -OMISSIS-, nell'ambito del procedimento penale per violazione dell'-OMISSIS--OMISSIS-del Codice Penale Militare di Pace per condotte collusive tese a frodare la finanza, poste in essere da un militare, l'abitazione del ricorrente è stata perquisita ed è stata rinvenuta una "pistola a tamburo di fattura antica", ricevuta 50 anni prima in dono -OMISSIS-, mai denunciata in quanto inidonea all'uso, oltre ad altre armi regolarmente denunciate.
Tutte le suddette armi sono state ritirate e quindi non più in possesso del ricorrente.
Il procedimento penale si è concluso con sentenza di -OMISSIS-
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha articolato il seguente motivo di doglianza:
- violazione degli artt. 1, 11, 39 e 40 R.D. n. 773 del 1931, dell'-OMISSIS- della L. n. 241 del 1990, dell'art. 1 d.m. Sanità del 24 aprile 1998, dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti in alternativa allo sviamento del potere e violazione degli artt. 3 e 97 Cost., essendo mancata una adeguata acquisizione delle informazioni relative alla affidabilità del sig. -OMISSIS-, non apparendo sufficiente la condanna per un reato finanziario per nulla connesso con l'uso delle armi con conseguente difetto di motivazione ed illogicità della stessa.
Il 16 gennaio 2016 si è costituito il Ministero dell'Interno con atto di rito.
Con ordinanza n.-OMISSIS- il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il -OMISSIS-il ricorrente ha depositato tra gli altri l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui vengono dichiarati estinti i reati di cui alla sentenza di condanna-OMISSIS-; la sentenza con cui è stato assolto nel procedimento penale avviato a seguito del reperimento di una arma antica e non funzionante appartenuta al -OMISSIS-e non denunciata.
Il -OMISSIS- il ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste nelle proprie difese anche alla luce della documentazione versata in atti.
Il -OMISSIS- il Ministero ha depositato memoria con cui resiste nel merito delle doglianze attoree.
Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto il denunciato profilo del vizio di istruttoria e di motivazione.
Se è senz'altro da riconoscere all'Amministrazione dell'Interno un ampio margine di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti relativi all'uso delle armi, è altresì indubitabile che ove, come nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle circostanze di cui all'-OMISSIS-8 tulps, la facoltà riservata dalla legge al Prefetto riguarda "le persone ritenute capaci di abusarne".
Nel caso del ricorrente la condanna -OMISSIS-per un reato finanziario non viene in alcun modo ad essere collegata con la possibilità di abusare delle armi.
Il possesso di un'arma antica che si tramandava in famiglia, non funzionante, accanto ad altre armi, tutte regolarmente denunciate, non costituisce fatto idoneo neanch'esso a fondare un pericolo di abuso delle armi.
Infine il ricorrente è in possesso di licenza per porto di fucile fin dal -OMISSIS-e non risulta essere mai incorso nell'utilizzo improprio delle armi.
Alla luce di quanto osservato, il provvedimento appare privo di approfondita istruttoria e di conseguente idonea motivazione.
Se il ritiro cautelativo delle armi era motivato dalla sottoposizione temporanea del ricorrente agli-OMISSIS-, non si può dire lo stesso del provvedimento di divieto di detenzione, atto che necessita di ben altro approfondimento istruttorio ed apparato motivazionale, soprattutto a fronte di una condotta affidabile che si è protratta nel tempo con riguardo al corretto uso delle armi.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Referendario
03-12-2022 03:53
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