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Sentenza

Impugnazione documentazione caratteristica. Le schede valutative e i giudizi res...
Impugnazione documentazione caratteristica. Le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate, da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., (ud. 06/10/2022) 25-11-2022, n. 2633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2022, proposto da S.B., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariapaola Marro, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della documentazione caratteristica n. 3 relativa al periodo 01.10.2020 - 10.09.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La ricorrente, Ufficiale di Complemento del Ruolo Tecnico dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente a decorrere dal 28 gennaio 2020, ha impugnato la documentazione caratteristica n. 3, relativa al periodo 01.10.2020 - 10.09.2021 in quanto contenente la qualifica finale di "nella media".

Contro la suddetta valutazione ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Carenza di motivazione ed arbitrarietà nelle voci analitiche, nel giudizio e nella qualifica finale.

Violazione di legge (L. 5 novembre 1962, n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, D.P.R. n. 213 del 2002, D.P.R. n. 255 del 2006 e D.P.R. n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 1025 del D.Lgs. n. 66 del 2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Eccesso di potere per violazione contenuti della direttiva del Ministero della Difesa Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate (I.D.C.) - Violazione art. 97 Costituzione.

La ricorrente contesta la valutazione relativa alle seguenti voci in quanto non sufficientemente motivata: Voce n. 2 - Vigore Fisico: in quanto non ha effettuato assenze per motivi sanitari ed ha svolto tutte le attività previste nel suo incarico. Voce n. 3 - Vigore Mentale e Capacità di concentrazione: in quanto ha partecipato a tutte le attività dell'Ente di appartenenza sia in sede che fuori sede; molto spesso ha effettuato molte più visite rispetto a quelle previste. Voce n. 4 - Esemplarità: in quanto la valutazione "non sempre esemplare" non sarebbe motivata. Voce n. 5 - Forza di carattere e determinazione; Voce n. 6 - Coraggio; Voce n. 7 - Lealtà; Voce n. 8 - Ascendente; Voce n. 14 - Gestione del personale; Voce n. 16 - Capacità di lavorare in gruppo; Voce n. 17 - Capacità relazionali; Voce n. 20 - Iniziativa; Voce n. 21 - Decisionalità; Voce n. 22 -

Predisposizione al Comando; Voce n. 27 - Rendimento: in quanto selezionate senza un adeguato riferimento oggettivo, non essendoci elementi tali da determinare una valutazione di "nella media".

Voce n. 15 - Capacità organizzativa; Voce n. 19 - Affidabilità; Voce n. 23 - Voce n. 24 -Senso della disciplinare: in quanto voci selezionate come "inferiori alle media" senza correlazione con eventuali provvedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda i giudizi conclusivi la ricorrente lamenta che il giudizio espresso dal Cap. psc. M.A. sarebbe in contrasto con il profilo selezionato dall'Arma per la sua spiccata professionalità e l'affermazione relativa all'esistenza di "numerosi tentativi di correzione" non corrisponderebbe alla realtà. Infatti se tale affermazione fosse riferibile a fatti concreti e a prove oggettive, sarebbe stato necessario rinvenire nella documentazione personale delle sanzioni disciplinari dato che tali "tentativi di correzione" avrebbero dovuto configurarsi quali veri e propri comportamenti sanzionabili. Inoltre i giudizi del 1 e del 2 revisore sarebbero sconfessati dai giudizi espressi dalle autorità civili che hanno lavorato con la ricorrente, oltre al Tenente Colonnello dell'Arma dei carabinieri C.C. ed al Tenente Colonnello dell'Arma dei carabinieri P.C. con i quali la ricorrente ha lavorato.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Come affermato dalla giurisprudenza le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate, da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto. Essi, pertanto, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30-03-2018, n. 3552; Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776).

In sostanza il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità: in particolare, nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore, da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese, da essere percepibile da chiunque.( T.A.R. del Lazio, sez. I, 12/11/2019, n.12974).

A ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2019, n. 5215) in materia di schede valutative dei militari, non è necessario che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato, né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dal militare, idonei a sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando in quel determinato lasso temporale considerato.

Nel caso di specie la ricorrente, per quanto riguarda la valutazione delle singole voci, si è limitata a contestare il difetto di motivazione dei giudizi e l'adempimento della normale attività d'ufficio, laddove, invece, avrebbe dovuto dare prova del raggiungimento di obbiettivi particolari ed il conseguimento di valutazioni di particolare rilievo interne all'amministrazione, idonee a dimostrare la palese illegittimità del giudizio. A ciò si aggiunge che, nonostante tutti i compilatori abbiano dichiarato che la ricorrente è stata oggetto di richiami orali, la medesima si è limitata a sconfessare tale aspetto.

Per quanto riguarda poi l'assenza dell'apertura di procedimenti disciplinari occorre rilevare che ai sensi degli artt. 923, 932 e 960 D.Lgs. n. 66 del 2010 solo nel caso in cui un militare evidenzi con carattere di continuità comportamenti o qualità negative nel rendimento in servizio, e sia destinatario in sede di valutazione caratteristica della qualifica di "inferiore alla media" o di "insufficiente", devono essere adottati provvedimenti disciplinari volti al suo recupero, a partire dall'ammonimento.

Per quanto attiene ai giudizi finali espressi dalla scala gerarchica, occorre rilevare che essi si presentano unanimi nell'esprimere il giudizio contestato.

In merito la presenza di giudizi positivi di estranei all'amministrazione o di colleghi non assume rilievo determinante in quanto i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e le attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti (in tal senso art. 688, comma 1, D.P.R. n. 90 del 2010). Poiché un sistema organizzativo fondato sul principio gerarchico trova nella valutazione del personale lo strumento per la selezione dei soggetti da porre in posizione direttiva e di comando, è chiaro che i giudizi espressi dalla catena di comando hanno un valore diverso e superiore rispetto a quello di coloro che, guardando ad altri aspetti della persona, esprimono giudizi ad altro fine.

Il giudizio espresso dal superiore diretto (compilatore) nasce dalla conoscenza immediata della resa di servizio del giudicando, del quale è chiamato a stilare una valutazione in ordine alle qualità caratteriali, intellettuali, culturali e professionali. Queste non devono essere riferite alla persona, posto che la notazione caratteristica non può tradursi in un giudizio di valore sulle doti umane globali del singolo individuo, ma deve riferirsi unicamente al modo in cui il cittadino militare si è, nel periodo oggetto di giudizio, rapportato ai doveri di servizio, con particolare riguardo a quegli elementi che attestino la convinta motivazione al lavoro e la consapevolezza di agire per fini istituzionali. Ne consegue che l'idoneità tecnica e caratteriale del valutato, idonei ad accrescerne la stima nell'ambito scientifico di riferimento e nell'ambito lavorativo, non sono idonei a far considerare macroscopicamente illegittimo un giudizio valutativo diverso della scala gerarchica, avente per oggetto il "cittadino militare", in considerazione dei particolari doveri di servizio e dell'atteggiamento richiesto nell'ambito militare.

Per quanto riguarda poi il presunto contrasto tra la valutazione di eccellenza ottenuta dalla ricorrente in fase di assunzione e quella di normalità ottenuta durante il servizio, occorre rilevare che la differenza nella valutazione non è illogica in quanto attiene a due momenti diversi del rapporto di servizio che non si sovrappongono. Il primo infatti riguarda la capacità tecnica dell'aspirante alla ferma mentre il secondo giudizio attiene alle sue capacità di svolgere l'attività all'interno di una struttura militare, e si forma in un momento successivo.

3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.

4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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