Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

L'incensurabilità della condotta nel reclutamento dei volontari di truppa ne...
L'incensurabilità della condotta nel reclutamento dei volontari di truppa nelle Forze Armate.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19 aprile 2022 n. 2898Pubblicato il 19/04/2022
N. 02898/2022REG.PROV.COLL.
N. 02149/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro ge nerale 2149 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli av vocati Giorgio Carta e Giovanni Carta,
domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo
studio dell'avvocato Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, n. 47;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stat o, domiciliato in via digitale come da
pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-/2014 del 10 settembre 2014,
resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Fabrizio
D'Alessandri, nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'appellante impugna la sentenza n. -OMISSIS-/2014, con la quale la Sezione I bis,
del T.A.R. Lazio ha respinto il suo ricorso (R.G. n. 6067/2014) avverso l'esclusione
dal concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente
dell'Esercito Italiano, per il 2012, dei VFP4 e, conseguentemente, dalla graduatoria
di
Egli aveva partecipato al concorso per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio
permanente (VSP) delle Forze armate, per il 2012, dei volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4), superando le relative prove e classificandosi llaa posizione n.
-OMISSIS-, con il punteggio di 41,983, nel novero dei vincitori.
L'11 dicembre 2013, con il decreto n. -OMISSIS-, il Ministero della difesa approvava
la graduatoria di merito del concorso per l'immissione nei ruoli dei VSP per l'anno
2012.
Il 30 settembre 2013 tuttavia il comandante del reggimento "-OMISSIS-" (19°) di -
OMISSIS- inviava alla Procura militare di -OMISSIS- una di un'asserita alterazione
di un certificato medico presentato dall 'interessato, al quale il 14 febbraio 2014
veniva notificato il decreto n. -OMISSIS -2014, con il quale l'amministrazione
disponeva la sua esclusione dal concorso, ritenendolo responsabile dell'alterazione
dei certificati medici e, conseguentemente l'esclusione dalla graduatoria finale di
merito della procedura concorsuale.
In particolare l'esclusione era motivata da lla circostanza che l'interessato (odierno
appellante) avrebbe presentato una "certificazione medica falsificata" che, "a
prescindere dalle conseguenze che potranno derivare in sede penale e disciplinare",
costituiva comportamento "in netta antitesi con i doveri connessi allostatus rivestito,
determinando il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione".
Sarebbe in definitiva venuto meno il re quisito consistente nell' "aver tenuto
condotta incensurabile, di cui al paragrafo 3, sottopara., 9° alinea del bando per
l'immissione nei ruoli dei VSP".
Per effetto di tale provvedimento l'in teressato veniva collocato "in congedo
illimitato a decorrere dal 10 dicembre 2012, da ta di scadenza della ferma prefissata
quadriennale" e con atto del 18 febbraio 2014 collocato in congedo illimitato per
fine ferma.
Il TAR adito dall'interessato con la sentenza già sopra indicata ha respinto il ricorso
così motivando: "Considerato che il ricorrentededuce censure di eccesso di potere sotto vari profili,
sostenendo in particolare una ca renza di istruttoria, atteso che la mera denuncia penale sarebbe
inidonea a concretizzare il veni r meno del requisito dell'incensur abilità, essendo, al contrario,
necessario l'accertamento della responsabilità penale o disciplinare;
Considerato che il ricorrente è st ato escluso dalla procedura selettiva di cui è causa a seguito della
segnalazione alla Procura Militare della Repu bblica di -OMISSIS-, di aver presentato un
certificazione medica falsificat a, circostanza questa che ha comp ortato la carenza in capo al
ricorrente del requisito della condo tta incensurabile, previsto dal paragrafo 3, sott oparagrafo a.9
alinea della circolare n. M-D-GMIL I 3 3/0408695/VSP dell'8 novembre 2012, secondo cui
il predetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione e mantenuto fino alla data di scadenza del quarto anno di servizio, o,
se successivo, alla data di approvazione della graduatoria di merito;
Considerato, pertanto, che nel caso in esame il ricorrente era stato segnalato in data 1 ottobre 2013
alla competente Procura Militare per fatti commessi prima della data prevista dalla normativa
concorsuale per il manteniment o dei requisiti (11 dicembre 2013), per cui correttamente
l'Amministrazione della Difesa ha ritenuto che lo st esso fosse carente del re quisito della condotta
incensurabile;
Considerato, infine, che la valutazione della sussistenza o meno del requisito della condotta
incensurabile rientra nella pien a discrezionalità dell'Amministrazione sulla base di concreti
elementi di fatto riferibili alla condotta de ll'aspirante, senza la ne cessità di un preventivo
accertamento in sede giudiziaria o disciplinare del comportamento negati vo posto in essere dal
ricorrente".
L'appellante ha impugnato tale sentenza criticandone le conclusioni e in particolare
lamentando che:
1. le ipotesi "accusatorie", sulla base delle quali era stata disposta la sua esclusione,
erano rimaste indimostrate e prive di giur idico accertamento, dotato del carattere
dell'irrevocabilità. Non sarebbe stato dimost rato che i certificati medici presentati
dall'appellante fossero stati effettivamente falsificati, né l'Autorità giudiziaria aveva
allo stato attuale nemmeno disposto il suo rinvio a giudizio;
2. la valutazione compiuta dall'Amministra zione sarebbe stata carente e apodittica.
L'esclusione era stata disposta sulla base della segnalazione alla Procura Militare della
Repubblica di -OMISSIS-, senza che risultasse lo stato dell'eventuale procedimento
penale e senza che vi fosse stata alcuna pronuncia di colpevolezza per i fatti ascritti.
Per affermare il difetto del requisito della condotta incensurabile sarebbe stato
necessario che i relativi fatti fossero stato accertati, con carattere di irrevocabilità,
dalle autorità giurisdizionali penali militari investite di detto accertamento o almeno
da quelle disciplinari;
3. l'illogicità della motivazione della determ inazione di esclusione, nella parte in cui
era afferma che "a prescindere dalle conseguenze che gli potranno derivare in sede penale e
disciplinare, il comportamento tenuto dal Primo Caporal Maggiore G. si pone in netta antitesi con
i doveri connessi allo status riv estito, determinando il venir me no del rapporto fiduciario con
l'Amministrazione". Solo l'esito del giudizio penale avrebbe consentito o
consentirebbe di accertare la verità sul reale svolgimento dei fatti e quindi se vi era
stata una falsificazione di certificati medici e chi aveva realmente posto in essere tale
condotta. In mancanza di ciò non vi sa rebbe stato alcun fondamento logico-
giuridico per ritenere che egli fosse privo del requisito dell'«avere tenuto condotta
incensurabile;
4. incensurabilità non equivarr ebbe all'assenza assoluta di precedenti negativi e la
mera pendenza di un procedimento pe nale non era elemento sufficiente per
sorreggere una la valutazione negativa dell'amministrazione sulla incensurabilità
della sua condotta. Nel caso di specie infa tti sarebbero mancati elementi concreti,
precisi e concordanti ai fini di qualific are la sua condotta come censurabile;
l'amministrazione non avrebbe neanche compiuto alcuna verifica sulla sua
personalità e sull'affidamento che egli offriva per il futuro in relazione ai compiti che
era chiamato a svolgere, essendosi limitata a constatare l'esistenza di una mera
"segnalazione" alla Procura militare;
5. anche a voler ammettere che egli avesse realizzato la condotta ipotizzata
dall'amministrazione, un unico e isolato episodio, anche se riferito all'alterazione di
un documento, non avrebbe potuto essere considerato di per sé ostativo al possesso
della condotta incensurabile, essendo n ecessario accertare e valutare ulteriori
elementi che consentissero desumere la "censurabilità" della sua condotta.
L'amministrazione non avrebbe compiuto autonome indagini, in sede disciplinare o
amministrativa, dei fatti e non avrebbe atteso l'esito della "segnalazione" inoltrata
alla Procura militare;
6. i provvedimenti di collocamento in congedo illimitato sarebbero affetti da
illegittimità derivata.
Si è costituita in giudizio l'Amministra zione intimata, resistendo all'appello e
depositando memoria difensiva.
L'adito Consiglio di Stato, con l'ordin anza n. -OMISSIS-, ha rigettato l'istanza
cautelare, con la seguente motivazione: " Ritenuto che i motivi di a ppello non siano tali da
superare – quanto meno alla lucedi una prima e sommaria delibazione, propria della fase cautelare
– le argomentazioni spese dal giudice di prime cu re a supporto del rigetto, avuto riguardo, in
particolare, alla possibilità dell'amministrazione di valutare i fatti a prescindere dalla loro
accertamento in sede giudiziaria penale".
Successivamente con ordinanza n. -OMISSIS-sono stati disposti adempimenti
istruttori, in ottemperanza dei quali l'Amministrazione ha depositato la
documentazione richiesta.
Parte appellante ha depositato un'ulteriore memoria.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.
DIRITTO
1) Il ricorso è infondato.
2) La necessità del requisito dell'incensur abilità della condotta, con riferimento al
reclutamento dei volontari di truppa nelle Forze Armate, è previsto dall'articolo 635,
comma 1, lettera i) del c.o.m., nonché dall'articolo 35, comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'artico lo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
531.
Tale previsione è conforme al più ampio principio che prevede la necessità di una
condotta incensurabile per l'accesso alla magistratura ordinaria, ex art. 2, comma 4,
del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, e per le forze di polizia, come ad esempio per la
Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995.
Detto requisito è stato specificamente c ontemplato anche per la procedura di
reclutamento dalla circolare n. M_D GMIL1 I 3 3/0408695/VSP dell'8 novembre
2012 che, al paragrafo 3, sottoparagrafo "a", 9° alinea, prevede che i partecipanti
debbano «avere tenuto condotta incensura bile», ed il sottoparagrafo "b" stabilisce
che "i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione ... e mantenuti fi no alla data di
scadenza del quarto anno di servizio o, se successiva, alla data di approvazione delle
graduatorie di merito".
In generale, in materia di concorsi pubblici, al fine della tutela dell'interesse pubblico
all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso
del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità,
impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratto al sindacato
di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità,
irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento degli atti (T.A.R. Lazio Roma
Sez. stralcio, 2.2.2022, n. 1257) o violaz ione delle norme pro cedurali (Cons. Stat,o
Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261; Cons. Stat o, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343; sez.
IV, 28 maggio 2013, n. 2912; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473; sez. IV, 5 marzo
2013, n. 1343; sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5483; sez. IV, 2 febbraio, 2016, n. 379).
D'altra parte il predetto requisito di ammissione attribuisce all'amministrazione un
ampio potere discrezionale finalizzato a pe rmettere la partecipazione al concorso
solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base
di un giudizio prognostico di carattereprobabilistico, diano ragionevole affidamento
di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le
future funzioni (per l'accesso alla Guardia di Finanza: T.A.R. Lazio Roma Sez. IIter,
22.10.2019, n. 12162; Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5817).
Come rilevato nella sentenza gravata, la valutazione della sussistenza o meno del
requisito della condotta incensurabile rientra nella piena discrezionalità
dell'Amministrazione sulla base di concreti elementi di fatto riferibili alla condotta
dell'aspirante, senza che sia necessario un preventivo accertamento in sede
giudiziaria o disciplinare del comportamento negativo posto in essere dal ricorrente.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha valutato gli elementi a sua disposizione,
considerando che l'odierno appellante era stato segnalato in data 1 ottobre 2013 alla
competente Procura Militare per fatti comm essi prima della data prevista dalla
normativa concorsuale per il mantenimento dei requisiti (11 dicembre 2013) e, in
particolare, per aver alterato dei certificati medici.
Non era necessario che l'avvenuta alterazione dei certificati medici fosse acclarata in
sede penale, né disciplinare, avendo l'Amministrazione a disposizione degli elementi
su cui valutare la censurabilità della condotta e, in particolare, la segnalazione alla
Procura militare basata su document azione in possesso della medesima
amministrazione, allegata alla suddetta segnalazione.
D'altra parte l'appellante non ha più dato conto, nemmeno in sede di appello,
dell'esito del procedimento penale instaura to con la segnalazione alla Procura,
indicando se lo stesso sia stato archiviato, si sia risolto con l'accertamento
dell'assenza di responsabilità per l'appellante o sia ancora giacente.
Non può, inoltre, dirsi illogica o irragi onevole la valutazione dell'amministrazione
riguardo l'assenza del requisito di condotta incensurabile di fronte all'alterazione di
certificati medici, che costituisce, come evidenziato nel provvedimento impugnato,
un comportamento in grave antitesi con i doveri connessi allo status rivestito, tale
che anche un solo episodio può comportare il venir meno del requisito.
Peraltro, in tema di saltuarietà del comp ortamento idoneo a causare la perdita del
requisito di incensuratezza della condotta, la giurisprudenza ammette pacificamente
che di fronte a comportamenti di una certa gravità o sintomatici ai fini del giudizio
prognostico sul futuro comportamento dell'interessato – come ad esempio in caso
di uso di stupefacenti anche "leggeri" - anche a un unico isolato episodio può
comporta una valutazione di censurabilità (Consiglio di Stato, Sez. II, 5 aprile 2022
n. 2540; Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379).
Stante quanto indicato, di per sé sufficiente a motivare la conferma della sentenza
gravata, non può sottacersi che dalla do cumentazione agli atti del giudizio
l'alterazione del certificato medico risulti evidente.
L'appellante ha, infatti, tramesso all'amministrazione via fax due certificati scritti di
pugno del medico che prescrivono un gior no di riposo del tutto identici (del
20.9.2013 e del 24.9.2013), dove l'unic o elemento di diversità è la data.
Successivamente sollecitato a produrre l'originale dei certificati, egli ha prodotto solo
quello con la data del 24.9.2013, dichiarand o di aver smarrito quello del 20.9.2013.
E' del tutto implausibile che due certificati scritti di pugno da un medico, a giorni di
distanza, possano essere identici, con pera ltro il casuale smarrimento dell'originale
di uno dei certificati.
Inoltre, nella segnalazione alla procura è indicato che il certificato del 24.9.2013
prodotto in originale riporta la presenza di correttore tipo bianchetto in
corrispondenza della data.
3) Per le suesposte ragioni l'appello va rigettato.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che
militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art.
26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del grado di
giudizio di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della
dignità della parte interessata , manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento
delle generalità nonché di qualsiasi altr o dato idoneo ad identificare la parte
ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con
l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza