L'uso, anche solo saltuario, di stupefacenti comporta la rimozione con cessazione del servizio permanente del militare della guardia di finanza
Consiglio di Stato sez. II, 30/08/2022, n.7539
Guardia di finanza - Disciplina e procedimento disciplinare - Assunzione di sostanze stupefacenti - Anche occasionale ed episodica - Conseguenza - Rimozione con cessazione del servizio permanente - Legittimità.
L'utilizzo da parte di un finanziere di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere; ne consegue la legittimità della rimozione con cessazione del servizio permanente del militare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2022, proposto dal
signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore
Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti, concernente
sanzione della perdita del grado per rimozione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il Cons.
Carla Ciuffetti, udito per le parti l'avvocato Angelo Fiore
Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in esame l'interessato avversa la sentenza in epigrafe che ne ha respinto il ricorso diretto all'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-2013, del Comandante interregionale dell'Italia centrale della Guardia di finanza, recante irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione, nonché degli atti connessi, in relazione agli addebiti di detenzione di 5.65 grammi di marijuana e di contiguità con soggetti operanti nell'illegalità.
1.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato "Erroneità dell'impugnata sentenza, carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla necessità di raggiungere la piena prova della colpevolezza dell'inquisito secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio anche in materia disciplinare in assenza di una sentenza penale di condanna. Eccesso di potere per errore sul presupposto, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, illogicità, sviamento. Eccesso di potere per incongruità, incoerenza, incongruenza, irragionevolezza", l'interessato deplora che il Tar abbia basato il rigetto del ricorso sul contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria in data -OMISSIS-2013 redatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli -OMISSIS- in relazione al controllo eseguito in pari data su autovettura in cui questi si trovava insieme al fratello. Tale annotazione presenterebbe "plurime contraddizioni rispetto a quanto evincibile da altri atti comunque compilati dagli stessi militari", che sarebbero stati denunciati dall'interessato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico. La stessa annotazione non era stata "trasmessa unitamente agli altri atti alla Procura della Repubblica ed al Prefetto di Napoli lasciando quindi intravedere la possibilità (ergo probabilità)" che fosse stata redatta in seguito per sanare asserite incongruenze nella ricostruzione della dinamica di esecuzione del controllo. Non vi sarebbero prove della detenzione da parte dell'interessato di sostanze stupefacenti, né della consapevolezza della detenzione delle stesse da parte del fratello, nonché di contatti con ambienti dediti al malaffare. L'appellante non avrebbe mai fatto uso di stupefacenti, perciò non avrebbe potuto rendere la dichiarazione, riportata in detta annotazione, di aver appena finito di fumare uno spinello insieme al fratello. La posizione in cui si trovavano i carabinieri durante il controllo, la contraddittorietà delle affermazioni circa la "perfetta visibilità dell'area di controllo" da un lato e la "pioggia battente" dall'altro, nonché l'oscuramento dei vetri dell'automobile avrebbero dovuto portare ad escludere la circostanza rappresentata in detta annotazione che l'appellante aveva gettato al suolo una busta contenente 4 dosi di sostanza stupefacente. Del resto, nel verbale di contestazione di violazione amministrativa e contestuale sequestro amministrativo di sostanza stupefacente risultavano sia la dichiarazione dell'appellante che la sostanza ritrovata non gli apparteneva, sia la dichiarazione del fratello di aver tentato di disfarsi della medesima sostanza. Lo stesso appellante, in data 27 maggio 2013, aveva dichiarato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta a terra vicino all'autovettura, il che avrebbe reso "ancora meno credibile" il fatto che il carabiniere che lo aveva visto disfarsi della sostanza stupefacente "non avesse tempestivamente avvisato i colleghi". L'attendibilità di detta annotazione dei carabinieri risulterebbe minata anche dal contenuto della nota del Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli - -OMISSIS- - che aveva sottoscritto anche l'annotazione in data -OMISSIS-2013 - ricevuta in data 4 settembre 2013 dalla Prefettura di Caserta, in cui si descrivono condizioni atmosferiche (assenza di pioggia) diverse da quelle indicate in detta annotazione (pioggia battente) addotte a motivo del mancato rinvenimento del residuo dello spinello. Anche la circostanza annotata dai carabinieri circa lo stato confusionale in cui si sarebbe trovato l'interessato sarebbe smentita dagli accertamenti eseguiti presso un organo sanitario dell'Amministrazione della difesa.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato "Erroneità dell'impugnata sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà, errore sul presupposto, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Erroneità dell'impugnata sentenza per irragionevolezza in ordine alla valutazione concernente i gravami sulla sproporzione della sanzione adottata e la violazione del principio di gradualità delle sanzioni. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto", l'appellante censura la sanzione irrogata sotto il profilo della proporzionalità e del principio del gradualismo sanzionatorio, considerati i precedenti di servizio positivi, la mancanza di precedenti sanzioni disciplinari, di precedenti penali, di sanzioni ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, di precedente uso di stupefacenti, nonché di qualsiasi consapevolezza dell'acquisto da parte del fratello di sostanza stupefacente per uso personale.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato "Erroneità dell'impugnata sentenza, motivazione carente, illogica ed apodittica. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 97 della Costituzione; violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 1355 Cod. dell'Ordinamento Militare; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per erronea supposizione e travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficiente valutazione degli elementi a discarico, nonché violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al non accoglimento delle tesi difensive prospettate dall'incolpato; violazione del diritto di difesa", l'appellante evidenzia che la richiamata annotazione di polizia giudiziaria in data -OMISSIS-2013 non rientrava né tra gli atti inviati il giorno successivo alla Procura della Repubblica di Napoli con nota prot. n. 21/27, né tra quelli inviati al Prefetto; essa era stata inviata al Gruppo di Fiumicino in data 19 marzo 2013 con foglio n. 20/26-7, senza lettera di trasmissione o protocollo in partenza e in arrivo. Inoltre, il controllo di cui egli era stato fatto oggetto era stato denominato "normale servizio di pattuglia" nell'annotazione di polizia giudiziaria in data -OMISSIS-2013, "operazione di polizia mirata alla prevenzione e repressione dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope" nel verbale di contestazione amministrativa e "controllo del territorio per la prevenzione di reati in genere" nel verbale di perquisizione personale; solo detta annotazione di polizia giudiziaria avrebbe rappresentato la circostanza che, dall'abitacolo dell'automobile in cui l'interessato e il fratello si trovavano al momento del controllo, "fuoriusciva dai rispettivi finestrini un incalzante aroma tipicamente emanato dalla sostanza stupefacente del tipo marijuana" pur trovandosi i carabinieri a distanza dalla stessa automobile ed essendo gli stessi finestrini "verosimilmente chiusi", data la pioggia battente. Desterebbe perplessità la circostanza attestata dalla suddetta annotazione in merito alla sussistenza nell'abitacolo di una "consistente coltre di fumo emanante l'inequivocabile fragranza della marijuana", nonostante che gli sportelli dell'automobile fossero stati aperti per far scendere gli occupanti. Inoltre: non era stato rinvenuto alcun 'mozzicone', né nell'autovettura, né nell'area ad essa circostante; la visita medica collegiale cui l'appellante era stato sottoposto nelle trentasei ore successive al controllo aveva rilevato la mancanza "di elementi psicopatologici clinici e testologici rilevabili in atto"; la ricerca di sostanze stupefacenti aveva dato esito negativo, tanto che lo stesso appellante era stato giudicato idoneo al servizio d'istituto. Tali circostanze contrasterebbero con l'attestazione che l'appellante avrebbe dichiarato di "aver appena terminato di fumare uno spinello", contenuta nell'annotazione in data -OMISSIS-2013, mentre nel verbale di contestazione di violazione amministrativa risultava che solo il fratello aveva ammesso di aver fatto uso di sostanza stupefacente, procurata autonomamente all'insaputa dell'appellante. Anche lo stato confusionale in cui quest'ultimo si sarebbe trovato all'atto dell'operazione di controllo - nonostante il quale egli sarebbe stato rilasciato al termine della stessa operazione - sarebbe attestato solo dalla detta annotazione di polizia giudiziaria, mentre di esso non si avrebbe riscontro "né nei verbali redatti dagli stessi carabinieri operanti, né nel verbale di operazioni compiute redatto dai militari del 2^ Nucleo Operativo - I Gruppo Napoli G. di F., incaricati di ritirare l'arma di ordinanza". Semmai un eventuale stato di agitazione dell'appellante avrebbe potuto essere ricondotto "allo svolgimento estremamente repentino dei fatti" e alle modalità con le quali egli era stato bloccato dai carabinieri. La descrizione del tentativo dell'interessato di disfarsi dello stupefacente contenuta nella contestata annotazione non sarebbe convincente, poiché tale tentativo sarebbe stato notato da uno dei carabinieri posto sul retro dell'auto dal lato del passeggero, ma non da quello che si trovava vicino al posto di guida, nonostante la scarsa visibilità date l'ora serale, le condizioni metereologiche e l'oscuramento del lunotto e dei vetri posteriori dell'automobile. Il verbale di contestazione amministrativa sarebbe contraddittorio in quanto recante l'attestazione che la sostanza stupefacente fosse "asseritamente da entrambi detenuta per uso personale", nonché le dichiarazioni sia dell'interessato, che detta sostanza non gli appartenesse, sia del fratello, di aver gettato fuori dall'auto la stessa sostanza. Dunque non risulterebbe da alcun atto che l'appellante avesse dichiarato di aver fatto uso, posseduto o comunque custodito la medesima sostanza. Sarebbe priva di prova anche la circostanza della contiguità con soggetti operanti nell'illegalità e nella perquisizione dell'alloggio dell'appellante non era stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente.
L'appellante rappresenta la pendenza del procedimento penale "che vede l'odierno ricorrente quale persona offesa e che nessun provvedimento sarebbe stato emanato dalla Prefettura di Caserta in ordine alla contestazione della violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/1990.
L'Amministrazione avrebbe ritenuto assolutamente incompatibile quanto addebitato con il giuramento prestato dall'appellante, senza alcun previo accertamento dei fatti né "una specifica e pertinente valutazione dell'irrimediabile contrasto di tale fatto con l'ulteriore proseguimento del servizio".
2. La causa, chiamata all'udienza del 21 giugno 2021, è stata trattenuta in decisione.
3. Le censure contenute nel primo e nel terzo motivo d'appello devono essere considerate infondate in quanto, come già evidenziato dal Tar, l'annotazione di polizia giudiziaria in data -OMISSIS-2013 ha natura di atto pubblico e l'interessato non ha fornito alcuna prova dello stato del procedimento che avrebbe avviato in sede penale con denuncia-querela, né in primo grado, né nella presente fase del giudizio, in cui egli si limita a rappresentare la pendenza di un procedimento in sede penale.
Perciò, deve ritenersi che vada esente dalle censure dell'appellante la scelta di Tar di fondare il proprio convincimento sulla suddetta annotazione. Così che le circostanze di fatto illustrate dall'appellante non potrebbero essere ritenute idonee a vanificare quanto ivi riportato, così come le mere ipotesi formulate dall'appellante in base a modalità e tempi della trasmissione della stessa annotazione alla competente Procura della Repubblica. Risulta inoltre ininfluente la denominazione dell'operazione di controllo, in occasione della quale l'annotazione era stata redatta, ai fini di quanto dalla stessa rappresentato.
Ancora, le stesse circostanze di fatto evidenziate dall'appellante - mancato rinvenimento del residuo dello spinello, mancanza di conferma, in sede di successivi accertamenti medici, dello stato confusionale in cui si sarebbe trovato l'interessato al momento del controllo, "di elementi psicopatologici clinici e testologici rilevabili in atto", esito negativo della ricerca di sostanze stupefacenti e della perquisizione dell'alloggio - , nella parte in cui sono dirette ad escludere che gli potesse essere attribuito un consumo di sostanze stupefacenti, sono prive di uno specifico riferimento alla pronuncia gravata, che ne ha correttamente sottolineato l'irrilevanza, dato che al ricorrente era stata contestata la detenzione, non il consumo, di 5.65 grammi di marijuana.
Anche le deduzioni dell'appellante in merito alle circostanze ambientali e di visibilità in occasione delle quali si era svolto il controllo da parte di carabinieri sono prive di riferimenti alla considerazione del Tar che "la presenza del faro esterno del palazzo e della luce dell'abitacolo in funzione allorché si apriva la portiera (circostanze riportate nell'annotazione) rendeva ben visibile agli operanti, nonostante la pioggia, la presenza di fumo all'interno dell'autovettura e la condotta del ricorrente mentre tentava di disfarsi della sostanza dopo avere aperto lo sportello della macchina".
In merito all'asserita contraddittorietà tra l'annotazione di polizia giudiziaria e gli altri atti redatti in relazione al controllo effettuato in data -OMISSIS-2013, si deve notare che il provvedimento di irrogazione della contestata sanzione evidenzia che, anche nel verbale di contestazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, si rappresenta il rinvenimento di sostanza stupefacente "asseritamente da entrambi detenuta per uso personale", gettata a terra dall'appellante "dopo aver aperto lo sportello lato guida dell'autovettura" e che all'ammissione di responsabilità dell'appellante "nel luogo e nell'immediatezza dell'intervento" aveva fatto seguito la ritrattazione in sede di verbalizzazione "ove il fratello si è assunto la responsabilità dei fatti", cioè l'uso e la detenzione dello stupefacente. Inoltre nessuna idonea censura l'appellante muove avverso la constatazione da parte del Tar della circostanza che "lo svolgimento dei fatti indicato nella citata annotazione di P.G. è confermato dalle risultanze del verbale di perquisizione personale e veicolare dell'11/02/13 in cui i carabinieri hanno dato atto del rinvenimento della sostanza stupefacente e della pistola".
Dall'infondatezza delle censure concernenti la detenzione della sostanza stupefacente discende l'infondatezza delle censure riguardanti l'addebito della contiguità con ambienti criminali. In proposito si condivide il convincimento del Tar per cui "l'acquisizione di tale sostanza non può che essere avvenuta con modalità non coerenti con gli obblighi di denuncia e prevenzione di reati gravanti sul ricorrente, nella sua qualità di appartenente ad una Forza di polizia", in coerenza con l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa per cui "l'utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere" (cfr., e plurimis, Cons. Stato sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4151).
4. Anche il secondo motivo d'appello deve essere considerato infondato. Va ricordato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito contestato e della sua graduazione comporta un giudizio di merito che in sé sfugge al sindacato di legittimità, salvo l'eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020 n. 4145; sez. IV, 7 giugno 2017 n. 2752), che le circostanze evidenziate dall'appellante non sono idonee ad evidenziare. Infatti, la condotta sanzionata dal provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2013 presenta profili di oggettiva gravità, in violazione dei doveri connessi al giuramento prestato dall'interessato, idonei a pregiudicare l'immagine dell'Istituzione di appartenenza; inoltre, in merito ai positivi precedenti di servizio addotti dall'appellante va rilevato che "le valutazioni caratteristiche espresse nel tempo dall'Amministrazione afferiscono ad un genus di attività profondamente diversa da quella che costituisce espressione della potestà disciplinare" e che i "buoni precedenti di carriera dell'inquisito non costituiscono ostacolo all'irrogazione di sanzioni anche radicali" (Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4392 e n. 4393).
5. Dunque, per quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata dispensa il Collegio dal decidere in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGO. 2022
05-11-2022 06:28
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