Ragusa. Maresciallo della Marina militare rinviato a giudizio per reati di truffa, falso e abuso d'ufficio, impugna la sospensione precauzionale.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 11-01-2022) 02-03-2022, n. 275
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Traina, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Reparto reclutamento e disciplina, Marina militare, Reparto supporto navale VI squadriglia GC I, sezione personale, Direzione di commissariato della Marina militare di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Terza) n. 01314/2019 del 29 maggio 2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, in persona del Ministro pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell'art. 87 c.p.a. e dell'art. 13 quater disp. att. c.p.a., il consigliere Giovanni Ardizzone;
Udito, per la parte appellante, l'avvocato Fabrizio Traina;
Svolgimento del processo
1. Il sig. -OMISSIS- ricorre in appello chiedendo la riforma della sentenza n.1314/2019 del 29 maggio 2019, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione III, con la quale è stato respinto il ricorso da lui proposto per chiedere l'annullamento dei seguenti atti: a) D.M. n. -OMISSIS- del 24 novembre 2016 con cui è stata disposta la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego del ricorrente con decurtazione della metà della retribuzione; b) comunicazione del menzionato decreto effettuata con nota n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2016; c) comunicazione n. -OMISSIS- dell'8 settembre 2016 di avvio del procedimento per la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego; d) proposta dell'11 ottobre 2016 di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego con decurtazione della metà della retribuzione; e) provvedimento n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2016 della Direzione di commissariato della Marina militare di Augusta con cui si è provveduto alla riduzione della metà dello stipendio del ricorrente del ricorrente, nonché la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Il T.a.r. evidenzia che la contestata sospensione precauzionale è stata disposta in quanto il ricorrente, Maresciallo della Marina militare, è stato rinviato a giudizio per reati di truffa, falso e abuso d'ufficio.
Il ricorrente, in punto di fatto, aveva rappresentato che: a) nella disposta sospensione precauzionale si fa riferimento ad un rinvio a giudizio che in realtà non è mai intervenuto; b) il Tribunale militare, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato il non luogo a procedere per i capi di imputazione di cui alle lettere A, E e B della rubrica di cui alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura presso il Tribunale di Ragusa.
Ritiene illegittimo il provvedimento poiché l'Amministrazione non avrebbe in alcun modo dimostrato, o almeno verificato, che dalla ipotetica condanna penale sarebbe derivata, senza alcun dubbio, la perdita del grado militare. In ogni caso il ricorrente avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale (in relazione ai capi "C" e "D") dell'imputazione. E, comunque, anche a volere formulare una prognosi in ordine alla perdita del grado, risultava comunque necessario un particolare onere motivazionale, tenuto conto che il Comandante del reparto supporto navale di Messina aveva espresso parere non favorevole in ordine all'adozione del provvedimento di sospensione precauzionale. L'Amministrazione sarebbe incorsa nel vizio di difetto di istruttoria, non avendo considerato le vicissitudini professionali e di carriera del ricorrente e non tenendo conto della pronuncia del Tribunale militare che aveva dichiarato il non luogo a procedere.
L'Amministrazione aveva chiesto, invece, il rigetto del gravame, osservando che l'articolo 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010, applicato alla fattispecie, non richiede che l'imputazione determini senz'altro la perdita del grado ma fa riferimento alla possibilità che dall'imputazione possa derivare tale conseguenza anche, eventualmente, a seguito di procedimento disciplinare, una volta che si sia concluso quello penale. Evidenziava come il provvedimento fosse adeguatamente motivato e non sussistessero i presupposti per l'emanazione di una condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
2. Il T.a.r., in esito al giudizio di merito, ha ritenuto il ricorso infondato, osservando, in premessa, che:
- l'art. 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010 prevede che "la sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado";
- l'art. 866 del medesimo decreto dispone che "la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale". Rileva, quindi, che il "dato testuale" dell'art. 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010 fa riferimento alla semplice possibilità che l'imputazione conduca alla perdita del grado: "… se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado". Evidenzia che "se il legislatore avesse voluto subordinare la sospensione precauzionale ad un'imputazione dalla quale discendesse in via automatica e certa la perdita del grado avrebbe sicuramente utilizzato - la seguente - espressione: "se lo stesso è imputato per un reato da cui derivi la perdita del grado"".
Evidenzia come, in conformità alla prevalente giurisprudenza, la misura in questione presenta "natura cautelare" e prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dell'interessato, fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità relative alle necessità di rimuovere il pregiudizio obiettivo, consistente nell'esigenza di rimuovere provvisoriamente dal servizio il soggetto attinto da un'imputazione di particolare gravità. Non rileva, quindi, che il ricorrente possa eventualmente usufruire della sospensione condizionale (in relazione ai capi C e D dell'imputazione, cioè per i reati di abuso d'ufficio e falso materiale in atto pubblico), posto che il citato art. 916 fa riferimento alla semplice possibilità che l'imputazione conduca alla perdita del grado e che, nella specie, risulta astrattamente possibile che l'interessato venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale (valutazione che appartiene alla competenza del giudice penale e non a quello amministrativo) con applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Afferma, inoltre, che non è necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi (come nel caso di specie) e ciò anche tenuto conto che il potere di sospensione facoltativa di cui all'art. 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010 è connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato. Evidenzia che l'Amministrazione non era tenuta a prendere in considerazione le vicissitudini professionali e di carriera del ricorrente, né può affermarsi che essa non abbia considerato la pronuncia di non luogo a procedere del Tribunale Militare, posto che, comunque, residuava l'imputazione per i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica (abuso d'ufficio e falsità materiale in atto pubblico) per i quali, invero, è stato successivamente disposto il rinvio a giudizio. Secondo il Giudice di prime cure, quindi, il provvedimento risulta adeguatamente motivato: l'Amministrazione dopo aver menzionato il parere espresso dal Comandante del corpo, fa riferimento al successivo e diverso parere, espresso in data 11 ottobre 2016, dal Comandante logistico della Marina militare.
3. L'appellante con l'odierno gravame censura la sentenza riproponendo sostanzialmente i motivi articolati in primo grado e rubricati in tre distinti titoli:
i "primo motivo di appello; error in iudicando; violazione di legge e falsa applicazione artt. 916 e 866 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e sviamento dalla causa tipica";
ii. "error in iudicando; violazione di legge art. 3 L. n. 241 del 1990; art. 97 Cost.; art. 916 ordinamento militare; eccesso di potere sotto altro profilo per difetto di motivazione; inadeguata istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di trasparenza, violazione del principio di proporzionalità";
iii. "error in iudicando; sul risarcimento del danno morale ed esistenziale (danno all'immagine professionale ed ai rapporti interpersonali sul luogo di lavoro ed alla progressione di carriera)".
4. L'appellante, in data 8 ottobre 2021, ha depositato apposita nota per manifestare la persistenza del proprio interesse alla decisione della causa.
5. L'Amministrazione, già costituita con atto di mera forma del 24 luglio 2019, in vista dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 73 del c.p.a., in data 9 dicembre 2021, ha depositato articolata memoria.
6. All'udienza dell'11 gennaio 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto, il difensore dell'appellante ha fatto presente che, nelle more del presente giudizio, il suo assistito è stato assolto per prescrizione, dai reati per i quali era stato disposto il suo rinvio a giudizio.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7. Il gravame è infondato.
8. Il Collegio, in primo luogo, ritiene che i primi due motivi di censura, per connessione argomentativa, possano essere esaminati congiuntamente.
Osserva, dunque, che l'art. 916 del D.Lgs. 13 marzo 2010, n. 66, nel prevedere che "la sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado" postula non già la necessità che sia svolto un giudizio prognostico circa l'idoneità in concreto dell'imputazione a comportare la perdita del grado (ovvero sulla base di un prevedibile esito del relativo procedimento giudiziario), sebbene la diversa valutazione relativa al rapporto tra la gravità del reato, in sé considerato, e la perdita del grado.
Tale presupposto si è certamente verificato, nel caso di specie, trattandosi di dipendente imputato in un procedimento penale per gravi reati: truffa continuata (artt. 81, 640 comma 2 n. 1 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata (artt. 476, e 61 n. 2 c.p.); falsità materiale commessa da privato aggravata (artt. 476, 482 e 61 n. 2 c.p.), nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
Il Giudice di prime cure, correttamente, dunque, ha evidenziato come qualunque altra "interpretazione confligge con il dato testuale del citato art. 916 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che fa riferimento alla semplice possibilità che l'imputazione conduca alla perdita del grado ("se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado")", con la puntuale specificazione che, se il legislatore "avesse voluto subordinare la sospensione precauzionale ad un'imputazione dalla quale discendesse in via automatica e certa la perdita del grado, avrebbe sicuramente utilizzato - la seguente - espressione: "se lo stesso è imputato per un reato da cui derivi la perdita del grado"". Peraltro è principio consolidato che il provvedimento di sospensione dall'impiego, avendo natura di mera misura cautelare, prescinde del tutto dall'accertamento dell'effettiva responsabilità dell'inquisito e dal suo stato di servizio (che può anche essere ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalla permanenza del militare" in servizio (ex multis T.a.r. Campania, Napoli, 20 febbraio 2018, n. 1113). Per tale ragione appaiono recessive le argomentazioni dell'appellante tese a sostenere che l'Amministrazione, nell' adottare i provvedimenti impugnati, avrebbe dovuto dimostrare che "il maresciallo -OMISSIS-, ove per assurdo condannato per i fatti che gli vengono contestati nell'ambito del procedimento penale pendente, incorrerebbe certamente in una condanna da cui deriva la perdita del grado, né che la sua permanenza in servizio arrechi o abbia mai arrecato pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione ed al regolare svolgimento del servizio".
Quanto al contestato difetto di motivazione sussiste un granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cuiil potere di sospensione facoltativa, ex art. 916 cit., è "connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato (Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5115; Cons. Stato, sez- IV, 8 febbraio 2016 n. 477; Id., 23 novembre 2015, n. 5364). Il Collegio condivide, ancora, il principio che "non è necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi, posto che la loro oggettiva gravità sorregge la decisione dell'amministrazione di disporre la sospensione facoltativa" (Cons. Stato, sez. IV., 6 novembre 2017, n. 5115).
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione, in presenza della oggettiva gravità dei fatti, ha dato compiutamente conto delle ragioni della disposta sospensione facoltativa, con l'espresso richiamo, nell'impugnato provvedimento, alla "proposta di sospensione precauzionale facoltativa" dell'11 ottobre 2016 del Comandante logistico della Marina militare che, tra l'altro, ha ritenuto che, da un lato, occorresse "tutelare nell'immediato il prestigio, l'imparzialità e l'immagine interna ed esterna dell'Amministrazione militare", dall'altro, "per i fatti penalmente contestatigli, il sottoufficiale non - potesse - più svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità".
Il Giudice di prime cure, nell'affermare la sussistenza della motivazione, ha correttamente ritenuto di richiamare il chiaro contenuto di tale proposta che si pone in antinomia rispetto a quello del Comandante del reparto supporto navale di Messina che aveva espresso parere non favorevole all'adozione del provvedimento di sospensione in parola.
Appare, dunque, che l'Amministrazione abbia congruamente motivato i propri atti e abbia disposto l'impugnata misura per soddisfare l'esigenza di buon andamento ed efficacia della propria attività istituzionale, da apprezzarsi non solo sotto l'aspetto dell'ordinato e regolare svolgimento dei compiti istituzionali, ma anche sotto il profilo del prestigio, del decoro e della propria credibilità, sia esterna che interna.
9. Dalla riscontrata legittimità dell'impugnato provvedimento discende il consequenziale rigetto della domanda risarcitoria riproposta con il terzo motivo del gravame.
10. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il ricorrente ha riproposto con l'odierno gravame, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a scalfire le conclusioni del Giudice di primo grado, ispirate ad un consolidato orientamento giurisprudenziale.
In conclusione il ricorso merita di essere respinto.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con sede in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi da remoto ed in modalità telematica, con la contemporanea e continuativa presenza dei seguenti magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente FF
Marco Buricelli, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore
Antonino Caleca, Consigliere
12-03-2022 12:51
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