Sospensione facoltativa a seguito del rinvio a giudizio
Consiglio di Stato sez. II, 22/09/2022, n.8166
Forze armate - Disciplina - Sospensione facoltativa a seguito del rinvio a giudizio - Conseguenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2022, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della
Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
- OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Scarmato e
Nazzareno Latassa, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco
Brasca in Roma, via Cola di Rienzo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il
provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2022 il Cons.
Carmelina Addesso e udito per l'appellante l'Avv. Nazzareno Latassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'economia e delle finanze-Comando Generale della Guardia di finanza chiede la riforma della sentenza del TAR Calabria, sezione prima, n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego del Comandante Interregionale dell'Italia Sud - Occidentale di -OMISSIS- datato 24 luglio 2020.
1.1 Con il provvedimento impugnato l'amministrazione aveva disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego dell'App. Sc. -OMISSIS- a seguito dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 326 c.p., e 416 bis comma 1 c.p. (Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio aggravata in quanto connessa ad attività mafiose) e agli artt. 378 c.p. e 416 bis comma 1 c.p. (Favoreggiamento personale aggravato in quanto connesso ad attività mafiose).
1.2 Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che all'epoca dell'adozione della misura precauzionale il ricorrente non poteva arrecare alcun pregiudizio alla regolarità del servizio e al prestigio dell'amministrazione militare, in quanto in congedo assoluto ed in attesa di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del M.E.F.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Ministero chiede la riforma della sentenza sulla scorta di un unico motivo di appello con cui deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il militare non è mai stato posto in congedo assoluto, bensì in aspettativa, a seguito di giudizio di inidoneità permanente al servizio militare della C.M.O. del 28/11/2019 e della presentazione di istanza di transito nei ruoli civili.
3. In data 14 aprile 2022 si è costituito l'appellato, depositando il dispositivo della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- di assoluzione perché il fatto non sussiste.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.
5. All'udienza del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di rinvio, avanzata oralmente dalla difesa dell'appellato, per attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione.
6.1 L'avvenuta assoluzione in sede penale, infatti, non rileva ai fini del presente giudizio, tenuto conto della natura meramente cautelare del provvedimento impugnato, come precisato al successivo § 7.2.
6.2 Non sussistono, pertanto, le eccezionali ragioni che consentono di rinviare la trattazione della causa ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
7. Nel merito, l'appello è fondato.
7.1 Il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione facoltativa del militare ai sensi dell'art. 916, comma 2, d.lgs 66/2010 a seguito del rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento a favore di associazione di stampo mafioso.
7.2 La misura in esame ha carattere meramente cautelare con esclusione di qualunque finalità disciplinare o sanzionatoria, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell'inquisito e non implica alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato. Essa, infatti, non pregiudica l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti e si pone quale rimedio provvisorio a tutela dell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale sono attribuiti i fatti di reato (Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020 n. 5974; sez. IV 8 febbraio 2016 n. 477).
7.3 Il potere dell'amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall'impiego del militare, ove lo stesso sia imputato per un reato da cui possa derivare la perdita del grado, è connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato; escludendo, conseguentemente, la necessità di una specifica motivazione, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi, posto che la loro oggettiva gravità sorregge la decisione dell'amministrazione di disporre la sospensione facoltativa (cfr. Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5115).
7.4 Il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego può essere adottato anche nei confronti del militare in aspettativa ai sensi dell'art. 920 comma 2 d.lgs 66/2010.
8. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il -OMISSIS- non era stato posto in congedo assoluto, ma si trovava in posizione di aspettativa in attesa di transito nei ruoli civili dell'amministrazione.
8.1 Con verbale del 28 novembre 2019 la C.M.O. di -OMISSIS- ha accertato che l'interessato "è non idoneo al servizio militare incondizionato e d'istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. È si ulteriormente reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle economia e delle finanze (...)".
8.2 In data 30 novembre 2019 il signor -OMISSIS- ha presentato istanza di transito nei ruoli civili dell'amministrazione ed è stato collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 2 comma 7 d.m. 18 aprile 2002.
8.3 La disposizione da ultimo citata prevede che "il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata" (art. 1 comma 2) e che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità" (art. 7 comma 1).
8.4 Quella in attesa di transito è una speciale forma di aspettativa di carattere eminentemente tecnico, strettamente legata al tempo necessario per il perfezionamento della procedura di transito nei ruoli civili e non è assimilabile alle altre forme di aspettativa di cui può usufruire il militare in costanza del rapporto di lavoro, in particolare a quella per infermità.
8.5 Per tale ragione, è irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, la circostanza che il -OMISSIS- avesse esaurito il periodo massimo di aspettativa fruibile per infermità e motivi privati (art. d.lgs 66/2010), periodi che non sono cumulabili con quello decorso in attesa di transito, il quale, in assenza di determinazioni dell'amministrazione, si conclude con il silenzio assenso ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. D.M. 18 aprile 2002
8.6 L'interessato, pertanto, non è stato posto in congedo assoluto, ma, avendo presentato istanza di transito nei ruoli civili, è stato posto in aspettativa in attesa della conclusione del relativo procedimento.
8.7 Tale procedimento è stato successivamente sospeso con provvedimento del 18 giugno 2020 in attesa della definizione del procedimento penale, circostanza che ha escluso la formazione del silenzio assenso e ha determinato la protrazione dello stato di aspettativa.
8.8 Al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, pertanto, l'appellato si trovava in aspettativa in attesa di transito.
8.9 Ne discende la legittimità della sospensione, sulla quale non incide nemmeno l'avvenuta assoluzione in sede penale, alla luce della sopra richiamata natura cautelare del provvedimento, a cui è estraneo qualunque profilo sanzionatorio o punitivo.
9. In conclusione, l'appello è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
10. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 SET. 2022.
La sospensione facoltativa del militare ai sensi dell'art. 916, comma 2, d.lg. n. 66 del 2010 a seguito del rinvio a giudizioha carattere meramente cautelare con esclusione di qualunque finalità disciplinare o sanzionatoria, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità dell'inquisito e non implica alcuna valutazione, neppure approssimativa e provvisoria, circa la colpevolezza dell'interessato; essa, infatti, non pregiudica l'integrale reintegrazione del dipendente nelle funzioni e negli assegni non percepiti e si pone quale rimedio provvisorio a tutela dell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, al quale sono attribuiti i fatti di reato.
09-11-2022 20:23
Richiedi una Consulenza