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Sentenza

Transito del militare nei ruoli civili...
Transito del militare nei ruoli civili
Consiglio di Stato sez. II, 21/09/2022, n.8136
Forze armate - Transito nei ruoli civili - Decorrenza.




                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)              
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 7909 del 2019, proposto da   
Ministero  dell'Interno,  in  persona  del  Ministro  pro    tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale   dello    Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;              
                               contro                                
- OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele  Cacciotti,
con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;            
                           per la riforma                            
della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per    il
-OMISSIS-  (Sezione  Prima)  n.  -OMISSIS-,  resa  tra   le    parti,
concernente  il  provvedimento  di  transito  nei  ruoli  civili  con
conseguente assegnazione della sede di servizio;                     
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;       
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2022 il  Cons.
Carmelina Addesso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell'interno chiede la riforma della sentenza del TAR -OMISSIS-, sezione prima, n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento di transito nei ruoli civili dell'amministrazione nella parte in cui ne ha disposto la convocazione per il giorno 1 febbraio 2019 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di -OMISSIS- per prendere servizio presso la sezione della Polizia stradale.

1.1 Il provvedimento sopra indicato è stato adottato dal Ministero appellante in ottemperanza alle sentenze del TAR -OMISSIS- n. -OMISSIS- che hanno dichiarato l'illegittimità del diniego di transito del -OMISSIS-, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, al ruolo civile dell'amministrazione ai sensi del d.P.R. 339/1982 con dispensa dal servizio per inabilità fisica.

1.2 Con ricorso al TAR -OMISSIS- il signor -OMISSIS- ha impugnato, dapprima, la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0117012 del 21 dicembre 2018 con cui veniva convocato per il giorno 3 gennaio 2019 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- - per prendere servizio presso la Sezione della Polizia Stradale e, con successivi motivi aggiunti, la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0003137 del 14 gennaio 2019 che, a seguito del riesame della posizione del ricorrente, ne confermava l'assegnazione presso la sede di -OMISSIS-, convocandolo per il giorno 1 febbraio 2019.

1.3 Il TAR adito ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio e ha accolto i motivi aggiunti, annullando la nota del 14 gennaio 2019 nella parte in cui ha disposto l'assegnazione presso la sede di -OMISSIS-. A parere del giudice di primo grado, infatti, il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione, non avendo esaminato la possibilità di un utile impiego del dipendente in altri uffici della Regione -OMISSIS-, ove sussiste una scopertura di organico del 100% in relazione alla qualifica di funzionario amministrativo.

2. Con ricorso notificato in data 25 settembre 2019 e depositato in data 30 settembre 2019 il Ministero dell'interno ha impugnato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR in ordine ai ravvisati vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione.

3. Si è costituito in giudizio l'appellato che, con successiva memoria, ha insistito per la reiezione dell'appello, precisando che dall'aprile 2019 presta servizio presso la sede di -OMISSIS-, la quale ha una scopertura di organico pari al doppio di quella di -OMISSIS-.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

5. All'udienza del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, già respinta dal TAR, e riproposta in grado di appello dal Ministero.

7. L'eccezione è infondata.

7.1 Il presente giudizio ha per oggetto la legittimità del provvedimento datato 14 gennaio 2019 che, confermando il provvedimento del 21 dicembre 2018, ha concluso il procedimento di transito del dipendente nei ruoli civili dell'amministrazione dell'interno, convocandolo per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale assunzione di servizio presso la sede di -OMISSIS-.

7.2 La sottoscrizione del contratto di lavoro segna il definitivo ingresso del dipendente nei ruoli dell'amministrazione civile, determinando la perdita dello status di operatore di polizia. Prima di tale momento, qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d.lgs 165/2001, senza che possa assumere rilievo la distinzione tra gli atti di macro o micro organizzazione.

7.3 È, quindi, con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso, e, contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile (Cons. Stato, sez. IV 5 agosto 2011 n. 4719; Cons. Stato sez. IV 13 novembre 2018 n. 6385 con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo sul trattamento economico prima della sottoscrizione del contratto individuale).

7.4 Per le ragioni sopra indicate, la questione oggetto del presente giudizio, vertendo su un profilo antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

8. Nel merito l'appello è infondato.

8.1 Il Ministero appellante lamenta l'erroneità della sentenza del TAR che ha ravvisato nel provvedimento impugnato il vizio di eccesso di potere e di difetto di motivazione, senza, tuttavia, considerare che non si è trattato di un trasferimento d'ufficio, ma della prima assegnazione di un dipendente transitato in un nuovo ruolo. Deduce, inoltre, che le sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS-, per le quali l'interessato aveva manifestato la preferenza, risultavano ampiamente coperte e che le gravi e molteplici imputazioni penali a suo carico rendevano inopportuna l'assegnazione presso altri uffici della Regione -OMISSIS-, in ragione del grave pregiudizio per l'immagine e la credibilità dell'amministrazione.

8.2 Il motivo è infondato.

8.3 Il transito nei ruoli civili del personale di Polizia di Stato determina, per la giurisprudenza prevalente, una fattispecie peculiare di trasferimento interno alla medesima amministrazione che non è titolare di un potere discrezionale nel valutare l'istanza presentata, mentre per un altro filone giurisprudenziale integra una novazione del precedente rapporto di lavoro rimessa alla facoltà dell'amministrazione (per un'accurata rassegna dei due orientamenti cfr. Cons Stato ord. 18 maggio 2022 n. 3940).

8.4 In ogni caso, il suddetto transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego- di cui verrebbe mutato il titolo, secondo la tesi della novazione oggettiva- e ponendosi come una forma ordinaria, ancorché rimessa a un'opzione dell'interessato, di prosecuzione dello stesso (Cons. Stato, sez. II 20 maggio 2019 n. 3203, sez. V 23 giugno 2015 n. 3141, sez. IV 18 marzo 2009, n. 1598).

8.5 Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal TAR, l'amministrazione ha disposto l'assegnazione fuori dalla Regione di residenza dell'interessato, senza operare alcun contemperamento tra le esigenze di cui è titolare e quelle familiari e personali dello stesso e omettendo ogni valutazione in ordine alla possibilità di assegnazione a sedi diverse, aventi la medesima scopertura e più prossime alla residenza del nucleo familiare, come la sede di -OMISSIS-, ove attualmente il signor -OMISSIS- presta servizio.

8.6 Quanto all'esigenza - peraltro prospettata in via meramente generica- di tutelare l'immagine dell'amministrazione in ragione dei procedimenti penali pendenti a carico dell'interessato, si tratta di motivazioni che assimilano il provvedimento in questione ad un'ipotesi di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, assegnandogli una finalità del tutto estranea a quella prevista dalla legge.

9. Per le ragioni sopra indicate, l'appello è infondato e deve essere respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante alla refusione a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 SET. 2022.


In sede di transito del militare nei ruoli civili è con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso, e, contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile.
Avv. Antonino Sugamele

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