Accolta la revisione per un militare ritenuto responsabile del delitto di peculato militare. Era stato condannato per essersi impossessato di un climatizzatore modello Ariagel di cui aveva il possesso in virtù del proprio incarico di comando .-
Corte di cassazione penale, sez. I, 14 settembre 2023 n. 37617
ud. del 19 maggio 2023
Presidente Mogini Stefano; Estensore Magi Raffaello; Ricorrente Omissis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La Corte militare di Appello, con sentenza resa in data 28 aprile 2022 ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la domanda di revisione introdotta da P.B..
1.1 Costui è destinatario di decisione irrevocabile (v. sent. cass. n. 46667 del 2012) con cui si e' affermata la penale responsabilità per il delitto di peculato militare, per essersi impossessato di un climatizzatore modello Ariagel di cui aveva il possesso in virtù del proprio incarico di comando (acquistato il (Omissis)).
1.2 In sede di domanda di revisione sono stati allegati nuovi elementi di prova, tesi a rappresentare che in realtà il condizionatore portatile non era mai stato nella diretta disponibilità del P., per essere stato allocato presso il (Omissis), luogo ove è stato effettivamente rinvenuto nel giugno del 2012.
La Corte militare di Appello ritiene tuttavia - con valutazione preliminare e senza sviluppare l'istruttoria - che la documentazione prodotta non sia affidabile, in rapporto a quanto già accertato nel procedimento conclusosi con la sentenza irrevocabile di condanna.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - P.B.. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per travisamento del contenuto di uno dei documenti prodotti.
La difesa del ricorrente evidenzia quanto segue;
a) in data (Omissis) il (Omissis) è stato chiuso per crolli che ne rendevano pericolosa la frequentazione;
b) uno dei documenti prodotti dalla difesa e relativi alla avvenuta allocazione del condizionatore in (Omissis) reca la data del (Omissis). Da qui le considerazioni di inverosimiglianza che si leggono nella decisione impugnata, non essendo ragionevole ipotizzare una consegna dell'oggetto ad una struttura militare già dichiarata inagibile.
Tuttavia si osserva che nel testo del documento si afferma che l'affidamento è avvenuto in data 12 settembre del 2001 (il documento sarebbe meramente ricognitivo) e dunque in un momento in cui la struttura militare era ancora funzionante e operativa.
Vi sarebbe pertanto un travisamento del contenuto rappresentativo del documento, da cui è derivata la valutazione di inammissibilità della domanda di revisione.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Nonostante la "forma di sentenza" la Corte militare di Appello non ha concretamente attivato il contraddittorio e aperto l'istruttoria, arrestandosi alla fase rescindente.
In ciò si denunzia ulteriore vizio, posto che in fase rescindente sono precluse penetranti anticipazioni del giudizio di merito che - per converso - la Corte tende a realizzare, peraltro arrivando a dubitare senza congrua motivazione della genuinità dei documenti prodotti dall'istante in revisione, le cui copie vengono allegate all'atto di ricorso.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Le deduzioni difensive, in effetti, sottolineano come la decisione di inammissibilità della domanda di revisione per manifesta infondatezza, pur emessa dopo la citazione per il giudizio, da un lato sia viziata per il travisamento del contenuto rappresentativo di uno dei documenti prodotti, dall'altro viziata per non conformità al modello procedimentale di riferimento.
3.1.2 Sotto tale secondo profilo, va osservato che la disciplina normativa vigente contiene in più disposizioni di legge la disciplina della inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di revisione.
La prima norma - di carattere prescrittivo - è quella indicata dall'art. 631 c.p.p., disposizione richiamata nel corpo del successivo art. 634 c.p.p..
Nell'art. 631 c.p.p. si prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p..
Pur essendo previsione generale, tale disposizione va tuttavia ritenuta applicabile essenzialmente alle ipotesi di cui all'art. 630 comma 1, lett., c.p.p. c (sopravvenienza di nuove prove), posto che la prevista subordinazione ad una esigenza di "accertamento", è in tutta evidenza correlata, come la prassi applicativa dimostra, ad una tipologia di giudizio di revisione basata sulla novità di un elemento di prova idoneo, secondo la prospettazione, a determinare la crisi del giudicato.
In tal senso, la valutazione che il giudice è tenuto a compiere - in fase preliminare - e' quella della "astratta incidenza" dell'elemento di prova, in rapporto ai contenuti dimostrativi della decisione irrevocabile, senza anticipare l'esame approfondito del merito (in tal senso Sez. I n. 4837 del 6 ottobre 1998, rv 211458; Sez. V n. 15403 del 7 marzo 2014, rv 260563).
La seconda disposizione posta dal legislatore in punto di inammissibilità, è come si e' detto, contenuta nell'art. 634 c.p.p..
Oltre a contenere il segnalato riferimento all'ipotesi di cui all'art. 631 c.p.p. ed a regolamentare l'effetto di inadempienze formali (artt. 632 e 633 c.p.p.) e di proposizione "fuori dei casi previsti dalle legge" (attraverso il rinvio alle disposizioni degli artt. 629, 630 e 641 c.p.p.), la disposizione consente di emettere declaratoria, anche de plano, di inammissibilità per l'ipotesi di manifesta infondatezza.
E' dunque necessario che, in detta ultima ipotesi, si tratti di una constatazione di infondatezza del tutto piana e rilevabile ictu oculi, senza necessità di un particolare esame, posto che in caso contrario la trattazione della domanda di revisione va obbligatoriamente realizzata in contraddittorio e con sviluppo della trattazione dibattimentale (tra le molte, la già citata Sez. I n. 4837 del 6 ottobre 1998 e numerosi arresti successivi, tra cui Sez. II n. 11453 del 10 marzo 2015, rv 263162) e ferma restando la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda anche in sede terminativa del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 636 c.p.p. (come affermato da Sez. U. n. 624 del 2002).
3.1.3 Il modello procedimentale seguito dalla Corte militare di Appello, con instaurazione formale del contraddittorio tramite citazione a giudizio ma senza dar corso al vero e proprio "giudizio di revisione", con immediata pronunzia di sentenza per manifesta infondatezza della domanda di revisione, si riporta, pertanto, ad una delle ipotesi di cui all'art. 634 c.p.p. e ha natura sostanziale di ordinanza tesa a negare l'apertura del giudizio di revisione.
Tale situazione, da un lato non rappresenta un vizio di nullità (posto che la parte istante ha avuto modo quantomeno di illustrare in contraddittorio la prospettiva coltivata) ma dall'altro non modifica la natura della statuizione "impeditiva" alla effettiva apertura del giudizio di revisione, nel senso che la infondatezza deve essere "manifesta", dunque rilevabile ictu oculi tramite una comparazione (nel caso di nuove prove) tra la portata dimostrativa dei nova e gli accertamenti che hanno condotto alla affermazione di responsabilità nel giudizio definito.
3.1.4 Operata tale premessa, va rilevato che è fondato il primo motivo di ricorso. Sul piano oggettivo, del mero contenuto della rappresentazione, non può affermarsi che dal documento in questione (datato (Omissis)) emerga l'avvenuto trasporto del condizionatore in (Omissis) in data posteriore alla dichiarazione di inagibilità della struttura (come ritenuto nella decisione impugnata), posto che dal contenuto scritto emerge, al contrario, che al custode R.G. l'oggetto era stato affidato già in data 12 settembre del 2001, data antecedente alla dichiarazione di inagibilità.
Peraltro anche gli altri documenti prodotti dall'istante in revisione, ferme restando le opportune verifiche di affidabilità, fanno riferimento ad un trasporto del condizionatore che sarebbe avvenuto in data 12 settembre del 2001.
Non poteva pertanto affermarsi, data la potenziale rilevanza degli elementi nuovi nel loro contenuto obiettivo, la manifesta infondatezza della domanda di revisione. Ne deriva l'accoglimento del ricorso ed il rinvio, per il giudizio di revisione, ad altra Sezione della Corte militare di Appello (v. sulla particolare disciplina della revisione militare, quanto alla identificazione del giudice di rinvio, Sez. I^ n. 41787 del 24 marzo 2021, rv 282152).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione ad altra Sezione della Corte militare di Appello.
29-10-2023 11:23
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