Appuntato dell'Arma dei Carabinieri sanzionato disciplinarmente con la perdita del grado per rimozione per avere fatto uso occasionale di sostanze stupefacenti.
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., (ud. 25/01/2023) 20-03-2023, n. 160
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Barbaro, Francesco Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare - Direttore Generale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato il 05/04/2022, a firma del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, a decorrere dalla data del provvedimento, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari";
- di ogni altro atto supposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con il quale l'Amministrazione resistente ha irrogato al ricorrente, Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per avere il militare fatto uso occasionale di sostanze stupefacenti.
Risulta dagli atti che il ricorrente, in esito ad accertamenti clinici è risultato "non negativo" al consumo di sostanze stupefacenti e in tale circostanza ha immediatamente ammesso di avere fatto uso, per una sola volta, di cocaina.
L'assunzione di tale sostanza è stata isolata ed occasionale, è avvenuta in territorio straniero (Repubblica di San Marino) e non consta aver avuto nessuna eco né nell'ambiente lavorativo né sugli organi di stampa.
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, ritenendo il Tribunale fondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
La giurisprudenza ha chiarito che il principio di proporzionalità della sanzione deve ritenersi immanente all'ordinamento anche militare ed in particolare costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari: deve perciò affermarsi che, nonostante l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nella scelta - ove non normativamente tipizzata - della sanzione applicabile a ciascuna specifica violazione, in ogni caso il predetto principio - anche in quanto diretto corollario di quello di ragionevolezza sotteso all'articolo 3 della Costituzione - costituisce un limite invalicabile che, essenzialmente, preclude la legittimità dell'opzione per le sanzioni disciplinari c.d. espulsive al di fuori dei casi in cui, nella condotta del dipendente, sia dato riscontrare effettivamente i massimi livelli di disvalore (Cons. Stato Sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7037; 20 gennaio 2020, n. 455; 7 novembre 2019, n. 7598).
Coerentemente con ciò, deve rilevarsi che proprio la disposizione dell'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare, rubricato "criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari" indica espressamente al comma 1 che "le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa"; e, al comma 2, prescrive che: "nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato"; mentre, ai sensi del comma 3, "vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività".
Pertanto, pur se la perdita del grado è considerata come sanzione unica e indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di una sua possibile graduazione tra un minimo ed un massimo entro i quali l'Amministrazione debba esercitare il potere sanzionatorio (Consiglio di Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5146; Sez. IV, 23 maggio 2017, n. 2405), tale sanzione può ritenersi legittima, in quanto congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza, solo ove essa risulti applicata in effettiva correlazione alla gravità del concreto comportamento del militare, in quanto si tratta della più grave delle sanzioni di stato previste dall'ordinamento militare.
Le sanzioni disciplinari di stato, ai sensi dell'art. 1357 C.O.M, sono: "a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione".
La proporzione fra addebito e sanzione è ineludibile principio espressivo di irrinunciabili esigenze di civiltà giuridica, comportando la sproporzione tra il fatto e la sua sanzione un'evidente violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 maggio 2020, n. 2895).
La perdita del grado per rimozione non può che conseguire, pertanto, a una valutazione in termini di particolare gravità del comportamento disciplinarmente rilevante.
A sostegno di tale interpretazione, con particolare riferimento al caso di specie, deve essere richiamata, altresì, la disposizione dell'art. 6 comma 3 n. 8 del D.P.R. n. 737 del 1981 "sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti" che, seppur dettato per le forze di Polizia ad ordinamento civile, costituisce un utile ausilio interpretativo circa la gradualità delle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento, che prevede la sospensione dal servizio nel caso di "uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale".
Sotto tale profilo, è stato di recente affermato, con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia sia a ordinamento civile che militare, che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione stabilire "se soltanto la dedizione all'uso di sostanze stupefacenti giustifichi la massima sanzione espulsiva, ovvero se sia, in proposito, sufficiente anche un mero consumo isolato ed episodico e, comunque, non inserito in un abituale costume di vita" (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4950).
Per consolidata giurisprudenza, infatti, le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di manifesta irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti, (Cons. Stato Sez. II, 10 giugno 2021, n. 4445; Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1438; sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112; Cons. Stato Sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335), tra cui non può però non rientrare anche la chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428)
Con specifico riferimento, dunque, al caso di specie, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità sul potere sanzionatorio discrezionale dell'Amministrazione, è dato ravvisare la sussistenza di profili di manifesta illogicità e irragionevolezza nell'adozione della sanzione espulsiva, che comporta effetti irreversibili sullo stato del militare, padre di due figli minori.
Infatti, la vicenda che ha coinvolto il militare risulta connotata dalla episodicità e occasionalità; inoltre, il militare ha ammesso immediatamente l'assunzione della sostanza, che è avvenuta in territorio straniero (Repubblica di San Marino) e non risulta aver avuto nessuna eco né nell'ambiente lavorativo né sugli organi di stampa.
Sussiste, quindi, il vizio di difetto di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione massima della perdita del grado per rimozione, in relazione alla complessiva tenuità del fatto e alla condotta del militare, considerato che quest'ultimo non risulta avere contatti diretti con ambienti criminali, che l'assunzione della sostanza è stata isolata e non abituale (ossia né frequente, né reiterata) e che la vicenda non è connotata da ulteriore disvalore, anche per violazione degli obblighi di lealtà e fiducia reciproca (come sarebbe ove il militare si fosse sottratto all'accertamento delle circostanze fattuali, ovvero avesse tenuto un atteggiamento non pienamente collaborativo con l'Amministrazione in proposito).
Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
25-03-2023 18:16
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