Condannato il legale rappresentante della ditta che aveva installato il cancello scorrevole (azionato elettricamente) di ingresso al Deposito Magazzini Generali della Marina Militare per avere detto cancello provocato la morte di uomo, risultando l'installazione non in regola con le norme di sicurezza. In ordine allo stesso infortunio mortale sono stati condannati con sentenza irrevocabile il capitano di Fregata del Comando Militare Marittimo, in qualità di datore di lavoro; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Responsabile Prevenzione Incendi e Dirigente Responsabile della Sicurezza del Comprensorio ex magazzini. Prescrizione.
Cassazione penale sez. IV, 10/02/2023, (ud. 10/02/2023, dep. 10/03/2023), n.10109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRANTI Donatella - Presidente -
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -
Dott. RICCI Anna Luisa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.P., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa RICCI ANNA LUISA
ANGELA;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore
Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che ha chiesto l'annullamento della
sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 6 novembre 2017 (depositata il 26 luglio 2022), giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione Terza sezione penale di altra sentenza della stessa Corte sezione distaccata di Sassari (già pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione Quarta sezione penale di altra sentenza), ha confermato la condanna del Tribunale di Cagliari nei confronti di P.P. in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p. in danno di C.R. dipendente del Comando Militare Marittimo, avvenuto in (Omissis).
Secondo la descrizione di cui all'imputazione C., nel mentre stava procedendo alla chiusura del cancello scorrevole (azionato elettricamente) di ingresso al Deposito Magazzini Generali della Marina Militare, era stato travolto dall'anta di detto cancello ed era deceduto a causa delle lesioni riportate.
Nei confronti di P., legale rappresentante della ditta G.M.C.I fornitrice del cancello, erano stati individuati quali addebiti di colpa la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e la inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, D.P.R. n. 459 del 1996 e Norma UNI 8612/89 per aver installato il cancello motorizzato scorrevole senza il rispetto delle procedure ed in particolare per non avere realizzato un idoneo sistema di arresto meccanico in fase di chiusura per entrambe le ante; per avere realizzato in modo non corretto la posa in opera della rotaia con sporgenza dal cemento di altezza variabile e con conseguente interferenza con il suolo; per avere omesso di installare una rete di protezione su entrambi i lati delle ante; per avere omesso di predisporre il fascicolo tecnico contenente disegni, schemi dei collegamenti elettrici, analisi dei rischi, istruzioni per l'uso e avvertenze generali per la sicurezza, registro di manutenzione.
In ordine allo stesso infortunio mortale sono stati condannati con sentenza irrevocabile G.A., capitano di Fregata del Comando Militare Marittimo, in qualità di datore di lavoro; W.G. in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; F.F. in qualità di Responsabile Prevenzione Incendi e Dirigente Responsabile della Sicurezza del Comprensorio ex magazzini di (Omissis).
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. I difensore osserva la Corte di Cassazione in sede rescindente aveva ravvisato vizi motivazionali con riguardo a due aspetti. In particolare: i giudici di appello avevano contraddittoriamente affermato in un punto della sentenza che il fermo centrale dell'anta del cancello doveva essere stato rimosso molto tempo prima dell'infortunio e che non era mai stato visto, sulla base delle dichiarazioni di due testimoni, e in altro punto che il fermo in origine quando il cancello era stato installato era presente, ma poi era stato tagliato come riferito da altri due testimoni.
- i giudici di appello non si erano soffermati sulle altre due manomissioni individuate quali possibili cause del crollo del cancello (e in particolare sul ricarico di cemento intorno al binario di scorrimento) e sulla relativa datazione, né avevano dedotto che la prima manomissione sarebbe stata comunque ex sé decisiva nel crollo del cancello, privando di efficacia causale le altre due.
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello con la sentenza oggetto del ricorso, lungi dal prendere posizione in merito alle questioni indicate, aveva superato il problema ritenendo pacifico che le manomissioni fossero state realizzate tempo dopo la installazione del cancello e non fossero dunque addebitabili all'imputato, ma nel contempo aveva reintrodotto una delle originarie ipotetiche cause del verificarsi dell'evento lesivo ovvero la mancata predisposizione del fascicolo tecnico contenente disegni, schemi elettrici, analisi di rischi, istruzione per l'uso e avvertenze generali per la sicurezza, registro di manutenzione. Tale specifica contestazione ad avviso del ricorrente era stata da tempo definitivamente superata. Invero la prima sentenza di annullamento da parte della quarta sezione della Corte di cassazione aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza causale delle manomissioni ed alla loro datazione. Dopo che la Corte di appello con la pronuncia di conferma della condanna di primo grado aveva approfondito il tema della rilevanza causale delle manomissioni, ma non anche quello dell'epoca delle manomissioni, la Corte di cassazione era nuovamente intervenuta ad annullare la sentenza rilevando i vizi motivazionali sopra ricordati. La Corte di Appello, invece, con la sentenza in esame, si era soffermata su altro addebito, relativo alla mancata predisposizione del fascicolo tecnico.
In ogni caso il difensore ha osservato che, quand'anche si volesse ritenere che la presunta mancata consegna della documentazione tecnica sia stata causa indiretta dell'evento, la Corte di Appello non si era soffermata adeguatamente sul giudizio controfattuale, ovvero sulla prova che nell'ipotesi in cui tale consegna vi fosse stata, l'evento non si sarebbe verificato.
3. Il Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott.ssa Marinelli Felicetta ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 589 c.p.) e della data di consumazione (17 dicembre 2002), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p..
5. La non manifesta infondatezza del motivo, in tutte le sue molteplici articolazioni relative al mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente e al mancato approfondimento della c.d. causalità della colpa e del giudizio controfattuale, ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2023
05-04-2023 07:46
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