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Sentenza

Diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nell'ambito ...
Diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nell'ambito di un giudizio per responsabilità erariale svoltosi innanzi alla Corte dei conti, conclusosi in appello con una sentenza di assoluzione. Ricorso accolto.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 17/07/2023) 25-09-2023, n. 2859

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;

contro

il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il personale Militare - III Reparto - Servizio Recupero Crediti), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento

- della nota -OMISSIS- del 17.05.2017, con la quale l'intimata amministrazione ha rigettato l'istanza di rimborso delle spese legali di parte ricorrente, inerente al procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei conti e conclusosi con la sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, comunque connesso e /o conseguenziale;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'integrale rimborso delle spese legali (pari a complessivi euro 13.178,16) sostenute per il suddetto giudizio;

nonché per la condanna

dell'intimata amministrazione a rimborsare l'importo di euro 9.178,16 a titolo di rimborso delle spese legali in questione, o della maggiore o minore somma che il Tribunale ritenga equa all'esito del giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, c. 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

1. Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato la nota n. -OMISSIS-del 17 maggio 2017, con la quale il Ministero intimato ha rigettato l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente con riguardo al procedimento svoltosi presso la Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. -OMISSIS-.

1.1. La nota impugnata:

- ha menzionato la sentenza n. 19195/2013 della Corte di Cassazione, sez. lav., a mente della quale, ai sensi dell'art. 10-bis, co. 1, D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a quest'ultimo giudice, con la sentenza che ha definito il giudizio, liquidare le spese di difesa del prosciolto, cosicché è a questi inibito di chiedere in separata sede la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile;

- ha dato atto del conseguente orientamento assunto dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ridimensionato il parere di congruità previsto dalla norma citata al ruolo di riscontro formale, della conformità della richiesta di rimborso rispetto alla misura liquidata in sentenza, nonché, eventualmente, per valutare la congruità degli oneri accessori non espressamente indicati nella sentenza e ha altresì chiarito che, ove il dipendente, assolto in sede contabile, non condividesse l'ammontare delle somme liquidate dal giudice, ha l'onere di impugnare la decisione sotto tale profilo;

- ha quindi concluso di poter rimborsare solo quanto liquidato dal giudice contabile.

1.2. Parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- di aver svolto le funzioni di direttore pro tempore del Cerico di Roma;

- di essere stato coinvolto: a. dapprima in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione del 5 giugno 2012; b. successivamente, sempre con riguardo ai medesimi fatti, in un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, conclusosi in appello con l'assoluzione giusta la menzionata sentenza n. -OMISSIS-;

- di aver sostenuto, a titolo di spese legali, nell'ambito del suddetto giudizio di responsabilità erariale, costi per complessivi euro 13.178,16;

- che la Corte dei conti ha liquidato, a tale titolo, complessivi euro 4.000,00 a carico dell'Amministrazione con riguardo ai due gradi di giudizio intervenuti;

- che quest'ultima ha corrisposto al ricorrente euro 3.998,00;

- che il ricorrente ha chiesto il rimborso delle rimanenti spese sostenute, che sono state denegate con l'atto per cui è causa.

1.3. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del diniego di rimborso sulla scorta delle seguenti ragioni.

1.3.1. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 18 D.L. n. 67 del 1997 conv. in L. n. 135 del 1997 - art. 3, comma 2 bis D.L. n. 543 del 1996 conv. L. n. 639 del 1996- e art. 10 bis comma 10 del L. n. 248 del 2005 di conversione della D.L. n. 203 del 2005 e succ. modificato dall'art. 17 comma 30 quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 conv, in L. n. 102 del 2009 - art. 1 L. n. 241 del 1990 - eccesso di potere - difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione- sviamento di potere - illegittimità derivata -errore sul presupposto di fatto e di diritto - ingiustizia manifesta e disparità di trattamento - violazione del principio dell'affidamento.

Secondo parte ricorrente, l'intimata Amministrazione ha errato nel denegare il rimborso senza nemmeno chiedere il parere di congruità all'Avvocatura dello Stato.

1.3.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, eccesso di potere, sviamento di potere, difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione- disparità di trattamento, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha contestato, in particolare:

a. il fatto che l'Amministrazione intimata, da un lato, ha rimborsato le spese legali per il procedimento penale che lo ha visto imputato per i medesimi fatti oggetto del giudizio contabile ma, dall'altro, non ha ritenuto meritevoli di rimborso le spese legali sostenute nei due gradi di giudizio innanzi alla Corte dei conti;

b. la violazione dell'art. 24, Cost., nella misura in cui la tesi dell'intimata Amministrazione ha compresso illegittimamente il diritto di difesa del pubblico impiegato il quale, in tesi, non è stato posto nelle condizioni di scegliere liberamente il difensore professionalmente più adatto a difenderlo;

c. l'illogicità del provvedimento impugnato, laddove esso ha fatto riferimento all'onere di impugnazione della sentenza di assoluzione in sede contabile con riguardo alle spese di lite, tenuto conto che le pronunce della Corte dei conti rese in sede di appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione per i soli motivi di giurisdizione, e non per contestare il quantum delle spese di lite.

1.3.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto:

- di annullare il diniego di rimborso per cui è causa;

- di dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale rimborso delle spese legali sostenute nel menzionato giudizio contabile;

- di condannare l'Amministrazione intimata al relativo rimborso;

- in via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 2-bis D.L. n. 543 del 1996, conv. con modificazioni dalla L. n. 639 del 1996 e 10-bis, co. 10, D.L. n. 203 del 2005, conv. con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, nella parte in cui dovessero limitare il diritto del dipendente dell'Amministrazione statale sottoposto a procedimento contabile a vedersi riconosciuto l'integrale rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, per violazione degli artt. 3, 24 e 97, Cost.;

- in via istruttoria, ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per valutare e quantificare la rispondenza e la congruità delle somme pagate a titolo di spese legali per i due gradi di giudizio.

2. Si è costituita l'intimata Amministrazione.

3. All'esito dell'avviso di perenzione, il ricorrente ha depositato istanza di fissazione d'udienza ex art. 82, c.p.a..

4. In prossimità dell'udienza di discussione il ricorrente, con memoria, ha insistito nelle proprie difese.

5. La resistente Amministrazione, con memoria, pur dando atto del più recente orientamento del giudice di legittimità con riguardo all'art. 10-bis, co. 10, D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif., dalla L. n. 248 del 2005 (in particolare, ha menzionato la pronuncia n. 18046/2022 della Corte di Cassazione), ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente non ha fornito validi elementi per dimostrare l'esiguità o l'inadeguatezza della liquidazione effettuata dal giudice contabile, tenuto altresì conto del fatto che l'odierno ricorrente, in primo grado, era stato condannato al pagamento di euro 14.000,00 e che, pertanto, il giudizio di appello sarebbe stato limitato a tale importo.

6. Con memoria di replica la parte ricorrente ha insistito in ordine all'illegittimità del provvedimento impugnato, avuto presente che la resistente Amministrazione non ha nemmeno richiesto all'Avvocatura dello Stato il parere di congruità prescritto dalla legge. Ha inoltre contestato quanto affermato dalla resistente in ordine al valore della causa di responsabilità erariale.

7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il presente ricorso verte sul diniego di rimborso al ricorrente delle spese legali da questi sostenute nell'ambito di un giudizio per responsabilità erariale svoltosi innanzi alla Corte dei conti, conclusosi in appello con una sentenza di assoluzione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.

3. Le spese legali sostenute dal pubblico dipendente nell'ambito di giudizi di responsabilità erariale sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza (art. 3, co. 2-bis, D.L. n. 543 del 1996, conv. con modif., dalla L. n. 639 del 1996) nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato (art. 18, c. 1, D.L. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla L. n. 135 del 1997).

L'art. 10-bis, c. 10, D.L. n. 203 del 2005 (conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005) ha precisato che le succitate disposizioni si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

La giurisprudenza più recente ha condivisibilmente interpretato le suddette norme distinguendo il rapporto processuale, in cui è riservata alla Corte dei conti la liquidazione delle spese di lite, dal rapporto tra dipendente e amministrazione di appartenenza, in cui quest'ultima è invece tenuta al rimborso complessivo delle somme spettanti al richiedente (Corte cost., 31 luglio 2020, n. 189; Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2022, n. 18046).

In tale ultimo rapporto è centrale il parere dell'Avvocatura dello Stato, costitutivo dello stesso diritto soggettivo al rimborso delle spese di giudizio; tanto che il dies a quo del diritto al suddetto rimborso è stato individuato proprio nel momento del rilascio del suddetto parere, atteso che: a. l'amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riguardo all'an e al quantum del rimborso; b. quest'ultimo è parametrato in base alla valutazione dell'Avvocatura dello Stato, che non è tenuta ad attenersi all'importo preteso dal difensore, ma deve tenere conto delle effettive necessità difensive; c. tale valutazione ha carattere tecnico-discrezionale ed è sindacabile entro i relativi - ristretti - limiti.

Con la conseguenza che, sino a quando l'Avvocatura dello Stato non esprime il proprio giudizio di congruità, l'amministrazione di appartenenza non può corrispondere alcunché a titolo di rimborso delle spese legali al proprio dipendente (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5556).

4. Nel caso di specie è indubbio che l'amministrazione resistente non abbia sottoposto l'istanza del ricorrente all'Avvocatura dello Stato affinché quest'ultima rendesse il relativo parere.

Ne discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso, tenuto conto dell'illegittimità del diniego reso dall'Amministrazione per la mancata acquisizione del necessario parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'accoglimento del ricorso per il superiore profilo procedimentale determina l'assorbimento delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, ivi inclusa la palesata questione di legittimità costituzionale, comunque formulata in via subordinata.

6. La mancanza del superiore parere non consente di accogliere:

- l'istanza istruttoria di parte ricorrente, atteso il mancato esercizio del potere tecnico-discrezionale connesso al rilascio del suddetto parere (art. 34, c. 2, c.p.a.);

- la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'integrale rimborso delle spese legali sostenute nel menzionato giudizio contabile, così come quella di condanna della resistente a corrispondere al ricorrente il suddetto rimborso, tenuto conto che l'anzidetto parere è necessario per definire l'an e il quantum del rimborso eventualmente spettante al ricorrente.

7. Stante quanto precede:

- il ricorso è fondato e va accolto ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e con salvezza di eventuali ulteriori determinazioni della resistente amministrazione in ordine all'istanza di rimborso per cui è causa;

- la resistente amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà sottoporre l'istanza del ricorrente all'Avvocatura dello Stato ai fini del rilascio del relativo parere, all'esito del quale il Ministero della difesa provvederà all'eventuale liquidazione delle somme riconosciute come spettanti al ricorrente;

- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e annulla, per l'effetto, l'atto impugnato, con salvezza di eventuali ulteriori determinazioni della resistente amministrazione in ordine all'istanza di rimborso per cui è causa.

Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Domenico De Falco, Presidente FF

Daria Valletta, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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