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Sentenza

Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all'obbli...
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all'obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990
Cons. Stato Sez. I Parere, 24/10/2023, n. 1344
FORZE ARMATE Avanzamento

Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all'obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in conformità agli artt. 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, d.P.R. n. 90 del 2010, anche prima della entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare. Il giudizio globale e assoluto, sintetizzato dal punto di merito, sebbene privo di una motivazione discorsiva, deve basarsi sugli elementi e sui criteri dettagliati dagli articoli da 704 a 709 del menzionato d.P.R. n. 90 del 2010. (Si esprime per il rigetto del Ricorso straordinario al Capo dello Stato.)
Avv. Antonino Sugamele

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