Illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al Carabiniere dalla stessa persona fisica oggetto del comportamento del militare, per cui è stata irrogata la sanzione
Consiglio di Stato sez. II, 14/04/2023, n.3796
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2021, proposto dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro
tempore e dal Comando Generale della Guardia di finanza, in persona
del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12,
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione stralcio, -OMISSIS-resa tra le parti, concernente la sanzione
disciplinare del rimprovero.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons.
Antonella Manzione e udito per l'appellato l'avvocato Pierpaolo De
Vizio in sostituzione dell'avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il sig. -OMISSIS- all'epoca dei fatti di cui è causa maresciallo capo della Guardia di Finanza assegnato al Nucleo di Polizia tributaria di -OMISSIS- impugnava la determina n. 2972 del 5 marzo 2008 con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero", inflitta dal Comandante del medesimo Nucleo con atto n. 306/P del 25 gennaio 2008. Il comportamento sotteso all'irrogazione della sanzione era consistito nell'avere utilizzato "concetti che ledono la sensibilità e la dignità del citato superiore, non osservando nello specifico il preciso dovere del militare che impone la correttezza nel tratto" nell'ambito della richiesta di conferimento col Comandante Regionale del Lazio formulata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di disciplina militare (R.D.M.) per chiarire le ragioni delle divergenze già esternate sulla modalità operativa seguita dal personale del reparto nella compilazione dei verbali di verifica. In maggior dettaglio, egli ascriveva al proprio superiore gerarchico "[...] una serie di comportamenti che non rientrano tra quelli consoni agli Uomini, tanto più ai Militari ed a maggior ragione se Comandanti, per i quali una delle prime regole dovrebbe essere "assumersi le proprie responsabilità" e non cercare di nasconderle dietro a presunte colpe altrui [...]".
2. Con la sentenza n. -OMISSIS-segnata in epigrafe, il T.a.r. adito ha accolto il ricorso, conformandosi alla giurisprudenza ormai consolidata (Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2020, n. 1654; sez. III, 26 settembre 2019, n. 6460; sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4722) che, pur in assenza di espresse previsioni in ordine alle incompatibilità nello sviluppo del procedimento disciplinare, ha ritenuto non rispettato il principio di terzietà e di obiettività dell'azione amministrativa, comunque immanente alle regole che sovrintendono lo stesso, laddove la sanzione viene irrogata dallo stesso soggetto "offeso" dall'incolpato, invece che da altro appartenente al medesimo ufficio.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato ridetta sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 56 e 59 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante il R.D.M. (ora confluiti, rispettivamente, nell'art. 733 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - T.u.o.m. e negli articoli da 1396 a 1398 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento militare, C.o.m.). La mancanza nell'ordinamento di una qualsivoglia norma che vieti la coincidenza fra il soggetto che ha accertato l'illecito e quello che ha comminato la sanzione renderebbe esente da mende la condotta dell'Amministrazione.
4. Ha resistito all'appello il signor -OMISSIS- con memoria in controdeduzione nella quale, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della vicenda, rivendicando anche la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
5. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
6. L'appello è infondato.
7. La difesa erariale rivendica la possibilità, nel silenzio della legge sul punto, che la sanzione disciplinare (nel caso di specie, il rimprovero) possa essere irrogata al militare dallo stesso ufficiale la cui dignità personale sarebbe stata lesa dai giudizi ed apprezzamenti contestati in via disciplinare, laddove il primo giudice ha affermato che in tal caso difetterebbe la terzietà necessaria nel soggetto decisore.
7.1. La questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione a vicende del tutto analoghe, ai cui principi il Collegio intende fare integrale rinvio. In un'occasione, peraltro, la Sezione ha diffusamente illustrato le ragioni per cui le previsioni dell'ordinamento militare non possono far venire meno l'applicazione dei principi generali e, in particolare, di quelli che sovrintendono ad ogni procedimento sanzionatorio e disciplinare, talché "la competenza attribuita al comandante del reparto non può ritenersi a tal punto tassativa da dovere essere effettivamente conservata anche nei casi in cui sia egli stesso la persona offesa dei comportamenti del militare astrattamente rientranti nella fattispecie sanzionatoria, pena la violazione del principio generale dell'imparzialità direttamente derivante dall'art. 97 della Costituzione". A ciò consegue che va ravvisata la violazione di tale precetto costituzionale "quando l'Autorità che abbia irrogato la sanzione disciplinare coincida con il soggetto che sia stato leso dal comportamento del dipendente ed abbia contestato gli addebiti" pure ove si tratti di sanzioni di corpo, le quali, comunque, conseguono ad un procedimento di natura disciplinare (Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654, riprese da Cons. Stato, id., 19 gennaio 2021, n. 588).
8. Quanto detto consente di prescindere dall'esame dei presupposti della sanzione, nuovamente rivendicati dall'Amministrazione appellante, stante la natura assorbente della situazione di incompatibilità del Comandante del Reparto all'adozione di un provvedimento disciplinare basato sulla espressione di giudizi e apprezzamenti a suo carico.
9. Irrilevante si palesa altresì la circostanza -peraltro neppure espressamente invocata - che nella fattispecie il consolidamento della sanzione sia conseguito alla avvenuta decisione negativa del ricorso gerarchico, con il conseguente coinvolgimento nel giudizio di soggetto diverso dalla persona offesa.
9.1. Se è vero, infatti, che l'organo che decide il ricorso gerarchico è in generale titolare della stessa competenza di quello gerarchicamente subordinato che ha adottato l'atto impugnato con la possibilità di rivalutare anche interamente la fattispecie concreta (Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2413; sez. III, 26 settembre 2019, n. 6455), non può pretermettersi che nel caso di specie con il gravame interno era stato dedotto espressamente il vizio di mancanza di terzietà del provvedimento sanzionatorio. La reiezione del ricorso sotto tale profilo non sfugge quindi ad un sindacato di legittimità in questa sede, essendo stato il motivo (ri)proposto anche avverso il provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico. "È, infatti, pacifica la natura "giustiziale", assolta dai ricorsi indirizzati alle autorità amministrative, trattandosi di procedimenti di secondo grado che hanno per oggetto un provvedimento già emesso, sul quale gli interessati possono attivare una nuova valutazione della stessa autorità emanante o dell'organo sovraordinato ad essa, senza che la relativa pronuncia possa intendersi sostitutiva del rimedio giurisdizionale o limitativa dello stesso. Pertanto i poteri da esercitare in sede di decisione di ricorso gerarchico vanno ricondotti all'esame delle questioni proposte dal ricorrente, in esito al quale - ove le misure adottate non risultino per lo stesso satisfattive - deve restare possibile il vaglio giurisdizionale in rapporto al provvedimento originario (Cons. Stato Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4150)" (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 588/2021, cit. supra).
10. Per le ragioni esposte l'appello in esame va respinto.
11. La tipologia della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 APR. 2023. 27-05-2023 13:47
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